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Sent. C. Stato 04/03/2015, n. 1064

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Edilizia e immobili - Attività edilizia - Abuso edilizio - Ordine di demolizione - Inottemperanza - Acquisizione gratuita del Comune.

L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate non è un provvedimento di autotutela ma una misura sanzionatoria che segue all&rsqu

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SENTENZA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

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FATTO

1. Il signor ... (in seguito “ricorrente”), con il ricorso n. 558 del 2013 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 12762 CL 6.1.1 del 19 agosto 2013, notificato il 23 agosto 2013, del Comune di Roccella Jonica con il quale gli si comunicava che si sarebbe proceduto all’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime di propriet&agr

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DIRITTO

1. La sentenza impugnata evidenzia che il Comune, a seguito di sopralluogo di cui al verbale del 23 gennaio 2012, aveva accertato la non autorizzata modificazione da parte del ricorrente della destinazione d’uso dei locali di cui si tratta da “depositi” a residenziale, precisamente quale cucina, che con successiva ordinanza, n. 7 del 23 febbraio 2012, notificata il 29 febbraio successivo, era stato ingiunto al ricorrente il ripristino dei locali allo stato progettuale e che il ricorrente non aveva impugnato tale ingiunzione, rimasta poi ineseguita come risultante dal successivo sopralluogo in data 19 agosto 2013. Ciò rilevato il ricorso:

- è dichiarato inammissibile nella parte in cui non deduce vizi propri del provvedimento impugnato, di acquisizione del bene e dell’area di sedime, ma di quello, presupposto, di ingiunzione al ripristino, poiché, afferma il primo giudice, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380R, l’acquisizione avviene automaticamente se l’ingiunzione al ripristino non è ottemperata ed è quindi atto dovuto e consequenziale, privo di discrezionalità e di autonoma portata lesiva avverso il quale non possono essere dedotte, di conseguenza, censure che avrebbero dovuto essere rivolte contro la presupposta ingiunzione di ripristino;

- è respinto, nella parte in cui il provvedimento impugnato è censurato per il suo autonomo vizio di carenza dei presupposti, dedotto per non avere il Comune fatto seguire all’ingiunzione di ripristino altro provvedimento se non quello di acquisizione del bene e dell’area di sedime, poiché, rileva altresì il primo giud

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P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

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