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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 21/04/2015, n. 50/R
D. P.G.R. Toscana 21/04/2015, n. 50/R
D. P.G.R. Toscana 21/04/2015, n. 50/R
- Delib. G.R. 29/12/2015, n. 1341
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PREAMBOLOVisto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l’articolo 42 dello Statuto; Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775R (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); Vista la direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R(Norme in materia ambientale); Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91R (Norme per la difesa del suolo) ed in particolare l’articolo 12bis, commi 2 e 4, lettere a), b), c), d) e h); Visti i Piani di Gestione dei Distretti dell’Appennino settentrionale, dell’Appennino centrale e del Serchio; Visto il Piano di Tutela delle Acque della Toscana; Visto il parere del comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta del 16 ottobre 2014; |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 12bis, comma 4, lettere a), b) c), d) e h) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91R (Norme per la difesa del suolo), il presente regolamento individua e definisce, con riferimento agli usi di acque pubbliche diversi da quello potabile: |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) “corpi idrici in situazione di criticità”: 1) i corpi idrici sotterranei a grave deficit di bilancio idrico o soggetti ad ingressione di acqua marina, come individuati dal piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del d.lgs 152/2006R, dalla pianificazione di bacino e da atti di intesa interregionale; 2) i corpi idrici sotterranei ricadent |
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Art. 3 - Usi delle acque pubbliche1. Ai fini del presente regolamento, l’ente concedente classifica gli usi delle acque pubbliche diversi da quello potabile, in una delle seguenti categorie: a) uso domestico di cui all’articolo 93 del r.d. 1775/1933, qualora l’utilizzazione dell’acqua pubblica sotterranea sia destinata all’uso igienico e potabile, all’innaffiamento di orti e giardini, all’abbeveraggio |
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Capo II - Disposizioni in materia di concessioni di derivazione di acque pubbliche per usi diversi dal potabile (art. 12-bis, comma 4, lettera a) della L.R. 91/98) |
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Art. 4 - Criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni per il prelievo della risorsa idrica1. Le concessioni di derivazione di acque pubbliche sono rilasciate e rinnovate ai sensi del r.d. 1775/1933R, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 152/2006R ed in coerenza con le prescrizioni della pianificazione di bacino e di atti di intesa interregionale, del piano di tutela delle acque e del piano per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all’articolo 14-bis della l.r. 91/1998R. 2. Le concessioni di cui al comma 1 per usi diversi da quello idroelettrico, possono essere rilasciate e rinnovate esclusivamente quando è |
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Art. 5 - Disposizioni speciali per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di derivazione di acque nei corpi idrici in situazioni di criticità.1. Nei corpi idrici in situazione di criticità come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), le concessioni di derivazione possono essere rilasciate e rinnovate unicamente se il censimento e l’eventuale revisione delle utilizzazioni in atto, effettuati ai sensi dell’articolo 95, comma 5 del d.lgs.152/2006 Re dell’articolo 14-bis della l.r. 91/1998 |
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Art. 6 - Valutazione tecnica dei fabbisogni idrici1. Nella domanda per il rilascio o rinnovo della concessione il richiedente indica, nell’ambito di ciascuna categoria di uso, i fabbisogni a cui è destinato il prelievo, secondo le specifiche utilizzazioni indicate nella tabella dell’allegato A) al presente regolamento e al netto dei volumi ottenibili dalla messa in atto delle misure di risparmio idrico di cui all’articolo 4, comma 4. 2. In |
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Art. 8 - Disposizioni per il rilascio della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica |
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Art. 9 - Contenuti delle concessioni di derivazione soggette a verifica periodica1. Ai fini del presente regolamento, le concessioni di derivazione indicano: a) la categoria d’uso; b) il quantitativo di acqua concesso; |
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Art. 10 - Revoca della concessione di derivazione in caso di possibilità di utilizzo di acqua erogata da acquedotti pubblici e consortili1. Le concessioni di derivazione relative alle categorie d’uso di cui all&rsquo |
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Art. 11 - Concessione di derivazione di acqua pubblica per utilizzo sostitutivo1. Il concessionario a cui è stata revocata la concessione nei casi di cui all’articolo 10 può essere autorizzato, mediante apposita concessione per uso sostitutivo, a mantenere l’opera di captazione. Il rilascio della con cessione per utilizzo sostitutivo è soggetto: a) al pagamento del canone minimo forfettario nella misura stabilita per la categoria d’u |
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Capo III - Disposizioni concernenti l’estrazione di acqua sotterranea finalizzata all’abbassamento del livello piezometrico (art. 12-bis, comma 4, lett. b) della l.r. 91/98) |
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Art. 12 - Emungimento di acqua sotterranea finalizzata all’abbassamento del livello piezometrico1. Il prelievo di acqua sotterranea finalizzato all’abbassamento temporaneo o permanente del livello piezometrico è subordinato all’autorizzazione per la ricerca di cui all’articolo 95, comma 1, del r.d. 1175/1933 ed i quantitativi da prelevare sono preventivamente comunicati all’ente concedente. Restano comunque fermi l’accertamento dei quantitativi di acqua scoperta ai sensi dell’artico 103, comma 1 del r.d. 1775/1933 nonché i poteri di vigilanza di cui all’articolo 105 del medesimo decreto. 2. Il prelievo di cui al comma 1 è altresì soggetto al rilascio di specifica concessione ed al pagamento del relativo canone quando ricorrono congiuntamente le seguenti co |
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Capo IV - Disposizioni concernenti la determinazione dei canoni di concessione per gli usi di acque pubbliche diversi dal potabile. Valutazione dell’impatto sociale ed ambientale dei canoni di utenza. (articolo 12-bis comma 4, lettera c) della l.r. 91/98) |
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Art. 13 - Disciplina dei canoni di concessione di derivazione1. Entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Giun |
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Art. 15 - Casi di esenzione dalla corresponsione del canone1. Sono esenti dalla corresponsione del canone, in quanto non subordinate al rilascio di concessione o licenza di attingimento, gli usi e i prelievi di seguito indicati: a) l’uso domestico, come definito all’ar |
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Art. 16 - Casi di riduzioni del canone1. La misura del canone di concessione della risorsa idrica è ridotta fino al 50 per cento: a) con riferimento agli usi diversi da quello idroelettrico ed ittiogenico, qualora il concessionario restituisca l’acqua con le stesse caratteristiche chimiche e nello stesso corpo idrico di prov |
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Art. 17 - Casi di maggiorazione del canone1. La misura del CUC di cui all’articolo 14, comma 2 è triplicata nel ca |
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Capo V - Disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee (art. 12-bis comma 4, lettera d) della l.r. 91/98) |
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Art. 19 - Disposizioni generali per il prelievo di acque sotterranee per uso domestico1. L’attività di ricerca, estrazione e utilizzo di acque sotterranee ad uso domestico attraverso opere di captazione da pozzo, da parte dei soggetti di cui all’articolo 93 del r.d. 1775/1933R è regolata da apposito disciplinar |
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Art. 20 - Denuncia di nuova captazione di acque sotterranee per usi domestici1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 21, l’estrazione di acque sotterranee per uso domestico è soggetta a sola comunicazione all’ente competente mediante denuncia di nuova captazione entro trenta giorni dalla fine dei lavori diretti a realizzarla. Sono comunque fatte salve le eventuali specifiche misure vigenti previste dalla pianificazione di bacino. |
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Art. 21 - Autorizzazione per l’estrazione di acque sotterranee ad uso domestico1. L’estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l’esecuzione delle relative opere è soggetta a preventiva autorizzazione quando sono interessati corpi idrici sotterranei particolarmente critici, individuati ai sensi dell’articolo 22. 2. La domanda di autorizzazione contiene almeno: a) l’indicazione delle portate e dei volumi che l’utilizzatore inten |
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Art. 22 - Individuazione dei corpi idrici sotterranei particolarmente critici e delimitazione delle aree interessate1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, sentita l’Autorità di bacino e di concerto con gli enti concedenti, individua con propri |
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Capo VI Misure incentivanti il riciclo e il riutilizzo (art. 12-bis, comma 4, lettera h) della l.r. 91/98 |
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Art. 23 - Misure di razionalizzazione dell’uso dell’acqua nei cicli del processi produttivi. Accordi e contratti di programma1. La Regione promuove la stipula di specifici accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo 101, comma 10 del d.lgs. 152/2006, finalizzati a fav |
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Capo VII Sanzioni |
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Art. 24 - Sanzioni1. La sanzione prevista all’articolo 12-quater della l.r. 91/1998R si applica nei casi di: a) mancata rispondenza delle modali |
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Capo VIII Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 25 - Obblighi informativi dell’ente concedente1. Ogni anno e comunque in correlazione con le scadenze della pianificazione prevista dalla Direttiva 2000/60/CE, l’ente competente, organizza ed aggiorna i dati relativi: a) ai proventi dei canoni introitati, suddivisi per ciascuna delle categorie di cui all’articolo 3; |
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Art. 26 - Disposizioni per le derivazioni esistenti1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l’ente concedente attribuisce d’ufficio alle derivazioni esistenti le tipologie di uso dell’acqua secondo quanto previsto all’articolo 3, provvedendo altresì ad appli |
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Art. 27 - Disposizione transitoria per l’applicazione dei criteri di rilascio , rinnovo e adeguamento delle concessioni di derivazione1. Nelle more della approvazione del piano di cui all’articolo 14-bis della l.r. 91/1998R, l&rsq |
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Art. 29 - Disposizione transitoria per l’anno 2015 in materia di flussi informativi1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, ai fini di assicurare il coordinamento con le scadenze temporali del ciclo di pianificazione |
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Art. 31 - Rapporti con la pianificazione di bacinoLe disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nel territorio regional |
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Allegato B - Livello di efficienza potenziale degli impianti di irrigazioneParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato C - Criteri per la valutazione tecnica dei fabbisogni irriguiParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato D - Disciplinare contenente le buone pratiche di realizzazione di pozziParte di provvedimento in formato grafico |
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