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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 31/12/1987, n. 67
L. R. Veneto 31/12/1987, n. 67
- L.R. 06/06/1989, n. 16
- L.R. 02/12/1991, n. 32
- L.R. 16/12/1999, n. 51
- L.R. 13/04/2001, n. 11
- L.R. 04/03/2010, n. 15
- L.R. 24/02/2015, n. 2
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Titolo I - Tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane |
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Art. 2 - Definizione di imprenditore artigiano1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilit&agrav |
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“Art. 3 - Definizione di impresa artigianaN1 1. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, è in possesso dei seguenti requisiti: |
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“Art. 3 bis - Esercizio dell’impresa artigianaN2 1. L’impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale. 2. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che: a) nelle società in nome collettivo la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di d |
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Art. 4 - Limiti dimensionali1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; b) per l'impresa che lavora in serie, purch&ea |
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Art. 5 - Tutela dell'artigianatoN3 “01. La Regione esercita funzioni di coordinamento in ordine alla tenuta dell’albo delle imprese artigiane da parte delle Camere di commercio.” N3 “02. La tenuta dell’albo delle imprese artigiane è assicurata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le informazioni contenute nello stesso sono di esclusiva proprietà della Regione.” |
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“Art. 6 - Iscrizione all’alboN1 1. Colui che intraprende l’esercizio di una impresa artigiana deve presentare alla Camera di commercio della provincia dove ha sede l’impresa, esclusivamente in via telematica, apposita comunicazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 3 bis e 4 nonché l’esistenza di eventuali sedi secondarie. 2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata per le imprese individuali dall’imprenditore artigiano o da un suo procuratore generale o speciale, per le imprese costituite |
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“Art. 7 - Iscrizione d’ufficio all'alboN1 1. La Camera di commercio provvede d'ufficio all'iscrizione all’albo delle imprese che, pur essendone tenute, non h |
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“Art. 8 - Comunicazione di modificazione, sospensione e cessazione di attività artigianaN1 1. I titolari delle imprese individuali e i soci amministratori o i rappresentanti legali delle società artigiane devono comunicare, esclusivamente in via telematica, alla Camera di commercio della provincia dove ha sede l'impresa, entro trenta giorni |
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“Art. 9 - Cancellazione dall'albo per cessazione dell’attività o perdita dei requisitiN1 1. Salvo quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 6, la Camera di commercio, sulla base degli elementi comunicati dalle imprese interessate, nonché, qualora si rendano necessarie, dell'istruttoria e della certificazione fornite dal comune territorialmente competente ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazio |
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“Art. 11 - Consorzi e società consortiliN1 1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo artigiani. 2. I consorzi e le società consortil |
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“Art. 14 - RicorsiN14 1. I ricorsi amministrativi contro le deliberazioni delle Camere di commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane sono presentati alla Commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della del |
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Titolo II – “Funzionamento delle commissioni per l’artigianato” N15 |
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Art. 16 - Funzioni delle Camere di commercio1. Le Camere di commercio svolgono le seguenti funzioni: 1) curare la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane e della sua separata sezione disponendo, per il rispettivo territorio, l'accertam |
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Art. 20 - Sede e composizione della Commissione regionale per l'artigianato1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso la Giunta regionale. N8 “2. La Commissione è costituita con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed è composta: a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato o da un su |
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Art. 21 - Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato1. La Commissione regionale per l'artigianato, svolge le seguenti funzioni: 1) decide in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni delle Camere di commercio in materia di tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane; |
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“Art. 22 - Competenze dovute ai membri della Commissione regionale per l’artigianatoN1 1. Ai componenti della Commissione regionale per l’artigianato, estranei all’am |
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Titolo III - Procedure per l'elezione degli artigiani componenti delle camere di commercio |
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Titolo III bis - Agenzie per le imprese artigiane |
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“Art. 32 bis - DisciplinaN12 1. La Regione riconosce le agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c) |
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Titolo IV – Deleghe |
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“Titolo IV bis - Eccellenza artigiana” N24 |
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“Art. 33 bis - Eccellenza artigianaN2 1. La Regione tutela, promuove e riconosce le lavorazioni dell&rsq |
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Titolo V - Disposizioni finali e finanziarie |
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Art. 34 - Disposizioni finali e transitorie1. La legge regionale 29 aprile 1985, n. 41, è abrogata. |
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“Art. 35 - Norme finanziarieN1 1. Agli oneri derivanti dalla conve |
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Art. 361. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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