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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 03/03/2015, n. 25/R
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- Avviso di rettifica in B.U. 22/07/2015, n. 37
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PREAMBOLOVisto l’articolo 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione; Visto l’articolo 42 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 R(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74R (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192); Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39[R=X (Disposizioni in materia di energia) e in particolare l’articolo 23 sexies; Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 20 novembre 2014; Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4/R; Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 9 dicembre 2014, n.1131; Visto il parere delle commissioni consiliari III e VI espresso nella seduta congiunta del22 gennaio 2015, ai sensi dell’articolo 42, comma |
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Capo I - Oggetto e ambito di applicazione |
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Articolo 1 - Oggetto1. In attuazione dell’articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39R (Disposizioni in materia di energia), nonché dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 R(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), e dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74R (Regolamento recante defini |
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Articolo 3 - Ambito di applicazione1. Il presente regolamento si applica agli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell’acqua calda sanitaria, installati sul territorio regionale, come definiti dall’articolo 2, comma 1 del d.lgs. 192/2005R. |
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Capo II - Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici |
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Articolo 5 - Documentazione a corredo degli impianti termici1. Gli impianti termici sono muniti di: a) “libretto di impianto per la climatizzazione” di cui all’articolo 8, comma 8; b) istruzioni di uso e manutenzione dell’impianto rese, ai sensi dell’articolo 8, commi 2 e 3, dalla ditta installatrice o incaricata della manutenzione dell’impianto; |
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Articolo 6 - Limiti di esercizio degli impianti termici e valori massimi delle temperature in ambiente1. Durante il funzionamento dell’impianto termico di climatizzazione invernale ed esti |
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Articolo 7 - Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al responsabile dell’impianto come identificato dall’allegato A al d.lgs. 192/2005 R, che può |
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Articolo 8 - Controllo e manutenzione e degli impianti termici1 Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto sono svolte da ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008. 2. Le operazioni di cui al comma 1 sono svolte conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni di uso e manutenzione dell’impianto fornite dalla impresa installatrice. 3. Per impianti esistenti privi delle istruzioni di uso e manutenzione di cui al comma 2 spetta alla ditta incaricata della manutenzione dell’impianto fornire le stesse istruzioni. 4. Le istruzioni di uso e manutenzione sono redatte facendo riferimento alla documentazione te |
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Articolo 9 - Obblighi di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici1. I controlli di efficienza energetica di cui al presente articolo sono obbligatori per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata. |
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Articolo 10 - Modalità di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici1. Il controllo di efficienza energetica verifica: a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del d.lgs. 192/2005; b) la presenza e la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; c) la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti. 2. Oltre a quanto previsto al comma 1, è verificato: |
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Capo III - Accertamento ed ispezione sugli impianti termici |
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Articolo 11 - Accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici1. Le autorità competenti di cui all’articolo 4 effettuano gli accertamenti e le ispezioni volti alla verifica dell’osservanza delle norme per il contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, anche mediante gli organismi di cui al citato articolo 4, comma 2. 2. L’autorità competente provvede all’accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali. 3. Qualora dall’accertamento l&rsquo |
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Articolo 12 - Modalità di ispezione degli impianti termici1. Oltre alle verifiche di cui all’articolo 10, l’ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’immobile, in riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente. 2. La stima del corretto dimensionamento non è ripetuta nelle successive ispezioni se non vi sono state modifiche dell’impianto o del fabbisogno energetico dell’immobile. 3. Nel corso dell’ispezione può essere verificato, su indicazione dell’autorità competente, anche il rispetto dei limiti di esercizio e dei valori massimi delle temperature in ambiente di cui all’articolo 6. La rilevazione della temperatura in ambiente è effettuata con la strumentazione e secondo la |
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Articolo 13 - Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici1. Nel rispetto del principio di equa ripartizione sugli utenti finali di cui all’articolo 10, comma 3 del d.p.r. 74/2013R, le autorità competenti determinano a carico dei responsabili di impianto contributi economici a copertura dei costi delle attività di accertamento ed ispezione di cui agli articoli 11 e 12, nonché dei costi di gestione del catasto degli impianti termici. |
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Articolo 14 - Riconoscimento e qualificazione dei tecnici ispettori1. L’attività ispettiva è effettuata tramite tecnici dotati di adeguata competenza professionale. 2. In conformità all’articolo 9, comma 5, del d.p.r. 74/2013R, i tecnici ispettori hanno i requisiti minimi di cui all’allegato C del medesimo decreto, ed in partico |
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Capo IV - Catasto e monitoraggio degli impianti termici |
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Articolo 15 - Catasto degli impianti termici1. Ai fini della formazione ed implementazione del catasto degli impianti termici, facente parte del Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica (SIREE) istituito con l’articolo 23 ter della l.r. 39/2005, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano alle autorità competenti con cadenza annuale le informazioni relative all’ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento, secondo le modalità indica |
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Capo V - Disposizioni finali e transitorie |
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Articolo 17 - Linee guida1. Con deliberazione di Giunta regionale sono approvate apposite linee guida regionali al fine di omogeneizzare e semplificare lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, che costituiscono buone pratiche a cui i responsabili di impianto, i manutentori, le autorità competenti possono attenersi nello svolgimento delle attività di esercizio, manutenzione, controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termi |
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Articolo 18 - Disposizioni transitorie concernenti i modelli documentali da utilizzare ai sensi degli articoli 8, 10, 121. Fino all’emanazione del decreto di approvazione del modello di “libretto di impianto per la climatizzazione” previsto dall’articolo 8, comma 8, si utilizza il modello di cui al decre |
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Articolo 19 - Disposizioni transitorie relative agli obblighi di trasmissione telematica1. Nelle more dell’attivazione da parte della Regione delle modalità di compilazione e trasmissione in via telematica dei libretti di impianto e delle “schede identificative di impianto” ai sensi dell’articolo 15, comma 5, si utilizzano le modalità telematiche predisposte dalle autorità competenti. 2. Nelle more dell’attivazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, dello strument |
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Articolo 20 - Disposizioni transitorie relative alla compilazione del libretto di impianto1. Il libretto di impianto di cui all’articolo 8 è redatto entro 2 anni |
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Articolo 21 - Disposizioni transitorie relative ai generatori alimentati da fonte biomassa1. Nel caso di generatori alimentati da fonte biomassa, fino alla definizione di spec |
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Articolo 22 - Entrata in vigore1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. |
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Articolo 23 - Disposizioni finali1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di c |
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Allegato AParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato BParte di provvedimento in formato grafico |
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