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Regolam. R. Puglia 11/03/2015, n. 9

Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGI

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CAPO I - Ambito e definizioni
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Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure e le attività sui terreni vincolati per sco

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Art. 2 - Definizioni

1. Vincolo Idrogeologico: è vincolo conformativo che limita l'uso di "terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di determinate forme d'utilizzazione, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque".

2. Bosco: Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologic

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CAPO II - Norme tecniche generali
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Art. 3 - Criteri di attuazione degli interventi

1. Gli interventi su aree gravate da vincolo idrogeologico devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia, della qu

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Art. 4 - Regimazione delle acque

1. Tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti e da aree comunque trasformate, devono essere raccolte, canalizzate e smaltite, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque.

2. Al di fuori dei casi espres

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Art. 5 - Indagini geologiche

1. La realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati alla modifica dell'assetto morfologico dei terreni vincolati, nonché l'esecuzione di riporti di terreno devono essere precedute da indagini geologiche atte a verificare la compatibilità degli stessi con la stabilità dei terreni.

2. Deve essere valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilità dei terreni durante l'esecuzione

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Art. 6 - Scavi e riporti di terreno

1. Durante la fase di cantiere non devono essere create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi.

2. Gli scavi devono procedere per stati di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. Nel caso di particolari condizioni di rischio per la stabilità a breve termine, gli sbancamenti devon

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Art. 7 - Materiali di risulta

1. La gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori e opere, pubbliche o private, che comportano la movimentazione di terreno deve essere conforme al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" e alla Legge 9 agosto 2013, n. 98 "Conversione, con modifica

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Art. 8 - Opere di contenimento del terreno

1. Tutte le opere di contenimento devono essere dimensionate e realizzate in modo da assicurare la st

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Art. 9 - Interventi strutturali e non strutturali

1. Gli interventi strutturali sono costituiti dall'esecuzione e/o manutenzione di opere di sistemazione e di opere in alveo.

2. Gli interventi strutturali di opere di sistemazione sono quelle a scala di bacino che

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CAPO III - Tutela delle aree forestali ed agrarie
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Sezione I - Tutela della vegetazione e dei pascoli
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Art. 10 - Taglio boschivo

1. Il taglio boschivo è disciplinato da specifico regolamento regionale che prevede:

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Art. 11 - Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree

1. Nei boschi e nei terreni vincolati è vietato lo sradicamento di piante o ceppaie vive di specie forestali arboree, fatti salvi i casi in cui lo sradicamento

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Art. 12 - Asportazione e raccolta di humus, terreno, cotico erboso e foglie

1. Nei boschi è vietata l'asportazione di qualunque materiale organico che costituisca la cope

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Art. 13 - Esercizio e limitazione del pascolo

1. L'esercizio del pascolo sul soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo e in tutti i terreni sottop

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Sezione II - Modalità di lavorazione dei terreni agrari e opere di sistemazione superficiale
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Art. 14 - Modalità di lavorazione dei terreni agrari

1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, va

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Art. 15 - Sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale

1. Nei terreni soggetti a vincolo è fatto obbligo di mantenere in efficienza le esistenti sistemazioni idraulico-agrarie e/o idraulico-forestali. È vietata, fatti salvi i

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Sezione III - Trasformazione
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Art. 16 - Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione

1. La trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione può essere effettuata solo in seguito a rilascio del parere del Servizio Foreste della Regione Puglia.

2. Il parere di cui al comma 1 è sostituito da comunicazione al sussistere contestuale delle condizioni che gli interventi riguardano superfici non superiori a 1.5 ettari e su terreni con pendenza media non superiore al 15 per cento;

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CAPO IV - Opere e movimenti di terreno connessi alla coltivazione e alla sistemazione dei terreni agrari e forestali
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Art. 17 - Lavori di manutenzione eseguibili non soggetti a parere o comunicazione

1. Non sono soggetti a parere e/o comunicazione gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere costituenti la sistemazione idraulico-agraria dei terreni, in particolare fosse, fossette, muri a secco, ciglioni, a condizione che:

a) non siano eliminati prode salde, terrazzamenti, gradoni o ciglioni e relative opere di sostegno;

b) non sia modificato l'assetto morfologico dei terreni;

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Art. 18 - Altre opere e movimenti di terreno non soggetti a parere o a comunicazione

1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione non sono soggetti a parere e/o comunicazione modesti interventi di livellamento del terreno che interessino al massimo uno strato superficiale dello spessore di 50 centimetri, che comporti un volume complessivo di 3 metri cubi di terreno, a condizione che:

a) non comportino trasformazione di destinazione dei terreni;

b) non venga aumentata la pendenza media del terreno;

c) non siano create aree di ristagno delle acque;

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Art. 19 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a comunicazione

1. Sono soggetti a comunicazione gli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità poderale e interpoderale e, in particolare, la realizzazione di:

a) fossette o canalette laterali;

b) tombini e attraversamenti;

c) rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali;

d) muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficia

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Art. 20 - Opere connesse al taglio dei boschi soggetti a comunicazione

1. Sono soggetti a comunicazione gli interventi connessi al taglio dei boschi e a quelli di esbosco dei prodotti legnosi che comprendono:

a) la manutenzione ordina

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Art. 21 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a parere

1. Sono soggetti a parere ai fini del vincolo idrogeologico gli interventi di:

a) trasformazione dei boschi e pascoli;

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Art. 22 - Documentazione per i lavori di sistemazione dei terreni agrari e forestali

1. Per i lavori soggetti a parere o per i lavori a sola comunicazione relativi a sistemazione dei ter

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CAPO V - Tutela del territorio in relazione agli interventi a carattere urbanistico - edilizio
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Art. 23 - Condizioni di applicabilità per gli interventi a carattere urbanistico - edilizio non soggetti a parere o a comunicazione

1. Non sono soggetti a parere o a comunicazione gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti, a condizione che non comportino scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati, nonché gli interventi interni ad edifici esistenti che non comportino variazioni dell'involucro edilizio.

2. Non sono soggetti

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Art. 24 - Altre opere specifiche e movimenti di terreno non soggetti a parere o a comunicazione

1. Non sono soggetti a parere o a comunicazione la realizzazione di recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili, verande e tettoie a condizione che:

a) siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all'infissione dei pali e sostegni;

b) siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;

c) non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.

d) le verande non amplino le sagome degli edifici;

e) le tettoie, di modeste dimensioni (max 4 x 3 m), collegate al fabbricato esistente, siano aperte su 3 lati ed i supporti di sostegno richiedano scavi limitati al loro diametro.

2. Non sono soggetti a parere o a comunicazione la messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche, a condizione che siano necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo e a condizione che non comporti l'eliminazione

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Art. 25 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a comunicazione

1. Sono soggetti a comunicazione la realizzazione delle opere o movimenti di terreno di cui al presente articolo, a condizione che gli stessi siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali e purché, per ciascuna opera o movimento di terreno, siano rispettate le norme tecniche speciali indicate ai commi seguenti. Restano ferme eventuali prescrizioni così come disciplinato dall'Allegato 2.

2. È soggetta a comunicazione la realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità, a condizione che:

a) lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell'opera, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di te

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Art. 26 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a parere

1. Nei terreni vincolati, boscati o non boscati, di qualunque natura e destinazione, la realizzazione di tutte le opere e movimenti di terreno non indicati agli artt. 23, 24 e 25, o da eseguire con modalità diverse da quelle indicate dalle norme tecniche generali e speciali, è soggetta a parere.

2. Sono in particolare soggetti a parere:

a) nuove costruzioni (anche all'interno di P.P. o P.D.L.) o l'ampliamento planimetrico di edifici di qualsiasi volumetria e destinazione, compresi gli annessi agricoli;

b) nuova viabilità pubblica o privata, di piazzali e di ogni altra opera che trasformi in modo permanente la destinazione dei terreni;

c) ampliamento o manutenzione straordinaria della viabilità pubblica o privata che comportino l'allargamento del piano viario (*);

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Art. 27 - Documentazione per i lavori di carattere urbanistico - edilizio.

1. Per i lavori soggetti a parere o per i lavori a sola comunicazione relativi a interventi di caratt

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CAPO VI - Norme transitorie e finali
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Art. 28 - Disposizioni transitorie

1. A far tempo dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessa la validità dei:

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Art. 29 - Validità del parere e della comunicazione

1. La validità dei pareri rilasciati per interventi su aree gravate da vincolo idrogeologico decade trascorsi cinque anni dal

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Art. 30 - Sanzioni

1. Per i movimenti di terra eseguiti in aree gravate da vincolo idrogeologico, in assenza o in difformità dell'autorizzazione o parere del vincolo idrogeologico, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24 del R.D. n. 3267/1923.

2. Fermo restando

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Allegato 1 - Presentazione istanze e procedure

1. Parere per l'esercizio di attività agricole e silvo-pastorali (art. 21)

Le istanze di parere relative ad opere riguardanti attività agricole e silvo-pastorali (art. 21 del presente Regolamento) devono essere inoltrate, complete della documentazione di progetto, alla Regione Puglia - Servizio Foreste - Sezione Provinciale territorialmente competente. Il Servizio Foreste della Regione Puglia, entro il termine massimo di 120 giorni, emana il parere e lo trasmette, direttamente o per il tramite della propria Sezione Provinciale territorialmente competente, all'interessato ed al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente.


2. Comunicazioni di inizio lavori per l'esercizio di attività agricole e silvo-pas

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Allegato 2 - Documentazione a corredo delle istanze

1. La documentazione da allegare alle istanze aventi per oggetto la realizzazione di un intervento compreso fra quelli di cui agli articoli n. 20 e n. 21 del R.D. 1126/1926, deve essere adeguatamente sviluppata in funzione dell'importanza dell'intervento, delle modifiche che lo stesso induce al regime idrogeologico, della natura dei terreni interessati e delle connotazioni agro-forestali del soprassuolo. La documentazione, oltre a illustrare le caratteristiche proprie dell'intervento, deve dettagliatamente descrivere lo stato dei luoghi circostanti in un congruo raggio e come le opere in progetto potranno interferire sui luoghi predetti. Le dimensioni areali del raggio da considerare sono, ovviamente, affidate alla discrezione del professionista anche se non possono prescindere da considerazioni oggettive delle diverse situazioni dello stato dei luoghi in funzione delle opere in progetto.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere debitamente datata, vistata e firmata, in originale su tutte le copie, dal Richiedente e dai Tecnici competenti.

3. La relazione geologica, da allegare alla richiesta (sia nel caso di istanze di parere che nel caso delle semplici comunicazioni di inizio lavori), deve contenere fra l'altro l'ubicazione su stralcio di CTR, uno stralcio di carta geologica a scala opportuna con indicazioni puntuali sul sito e sull'area circostante, relative ai seguenti aspetti:

- caratteri geologici, strutturali, litologici e pedologici, definiti in base a rilevamento geologico di dettaglio;

- analisi delle proprietà meccaniche dei terreni, eventualmente con riferimenti a specifiche indagini geognostiche delle quali deve essere indicata e riportata l'esatta ubicazione, se non realizzate nel sito di interesse, e le modalità di esecuzione delle stesse;

- assetto geomorfologico ed idrologia di superficie, con indicazioni sulla presenza o meno di rischio di esondazione;

- fenomeni di erosione e di dissesto (potenziali o in atto) e condizioni di stabilità dei terreni, con riferimenti alla perimetrazione delle aree in dissesto;

- caratteri idrogeologici e vulnerabilità delle falde;

- sismicità;

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