L'art. 7, comma 1, lett. b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 R,, ha previsto l’aliquota Iva ridotta del 10 per cento per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 31, primo comma, lettere a) e b), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, purché siano eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata. L’agevolazione, che riguardava solo le fatture emesse nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, è stata prorogata per diverse volte fino a tutto il 31 dicembre 2010. Da ultimo, la legge finanziaria 2010, in linea con le modifiche apportate dalla Direttiva 2009/47/CE del 5 maggio 2009 (che aveva aggiunto il punto 10-bis all’allegato III alla Direttiva 2006/112/CE), ha prolungato a tempo indeterminato l’agevolazione, che così diventa a regime.
L’agevolazione riguarda le prestazioni di servizi complessivamente intese, per cui si estende, in linea generale, anche alle materie prime e semilavorate ed altri beni necessari per i lavori forniti nell’ambito dell’intervento agevolato. Detti beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e non si rende necessaria una loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale. A tale regola fanno però eccezione, come chiarito nella Circolare del 7 aprile 2000, n. 71/E