Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 27/03/2007, n. 7
L. R. Lombardia 27/03/2007, n. 7
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Art. 1 - Istituzione e finalità del parco naturale1. È istituito il parco naturale dei Colli di Bergamo ai sensi dell'articolo 16-ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale). |
|
Art. 2 - Gestione del parco1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio, già preposto alla gestione d |
|
Art. 3 - Piano per il parco1. Il perseguimento delle finalità istitutive, affidato all'ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma de |
|
Art. 4 - Regolamento del parco1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) ed in attuazione dell'articolo 20 della L.R. n. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il persegu |
|
Art. 5 - Divieti1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel Parco naturale dei Colli di Bergamo sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato: a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'e |
|
Art. 6 - Norme finali1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge n. 394/1991, |
|
Art. 7 - Entrata in vigore1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione |
|
Allegato - CartografieOmissis |
Dalla redazione
- Beni culturali e paesaggio
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
Le norme per la tutela degli alberi monumentali
- Alfonso Mancini
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Edilizia e immobili
- Beni culturali e paesaggio
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Titoli abilitativi
Interventi edilizi e vincolo paesaggistico
- Dino de Paolis
- Studio Groenlandia
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Rifiuti
Rifiuti, non rifiuti e sottoprodotti: definizione, classificazione, normativa di riferimento
- Alfonso Mancini
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Beni culturali e paesaggio
Il Restauratore dei beni culturali: figura, qualifica, attività riservate
- Dino de Paolis
- Esercizio, ordinamento e deontologia
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Professioni
- Inquinamento acustico
Tecnico competente in acustica ambientale: disciplina, requisiti, elenco
- Studio Groenlandia
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
26/11/2024
- Più barriere sul Superbonus da Italia Oggi
- Alert cambi catastali da Italia Oggi
- Energia, tre vie alle rinnovabili da Italia Oggi
- Il 5%? E' per i nativi forfettari da Italia Oggi
- Pnrr, settima rata al rush finale da Italia Oggi
- Avvalimento di garanzia attivo da Italia Oggi