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L. R. Lombardia 27/03/2007, n. 7

Istituzione del parco naturale dei Colli di Bergamo.
Abrogata dalla L.R. 16/07/2007, n. 16
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Art. 1 - Istituzione e finalità del parco naturale

1. È istituito il parco naturale dei Colli di Bergamo ai sensi dell'articolo 16-ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

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Art. 2 - Gestione del parco

1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio, già preposto alla gestione d

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Art. 3 - Piano per il parco

1. Il perseguimento delle finalità istitutive, affidato all'ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma de

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Art. 4 - Regolamento del parco

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) ed in attuazione dell'articolo 20 della L.R. n. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il persegu

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Art. 5 - Divieti

1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel Parco naturale dei Colli di Bergamo sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:

a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'e

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Art. 6 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge n. 394/1991,

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Art. 7 - Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

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Allegato - Cartografie

Omissis

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