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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 15/09/1989, n. 58
L. R. Lombardia 15/09/1989, n. 58
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 26/09/1992, n. 32
- L.R. 28/04/1995, n. 31
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Art. 1 - Istituzione del Parco1. È istituito il «Parco dell'Alto Garda bresciano», ai sensi del titolo II, capo |
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Art. 2 - Confini del parco1. Il parco coincide con l'attuale territorio della Comunità Montana n. 2, Alto Garda brescian |
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Art. 3 - Finalità e funzioni del parco1. Il parco dell'Alto Garda bresciano è definito dai sistemi naturali e antropici che ne costituiscono il territorio, nonché dall'assetto giuridico-amministrativo in virtù del quale la salvaguardia e lo sviluppo dei sistemi stessi sono disciplinati e promossi in regime di reciproca compatibilità. 2. Le principali finalità del parco dell |
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Art. 4 - Ente gestore1. La gestione del parco è affidata alla Comunità Montana n. 2, Alto Garda bresciano. |
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Art. 5 - Integrazioni allo Statuto della Comunità Montana e gestione del parco1. Al fine di garantire risorse umane e strumentali per la gestione del parco rispondenti ai contenuti della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, la Comunità Montana Alto Garda bresciano adotta le necessarie integrazioni e modificazioni al proprio Statuto ai sensi del precedente art. 4 e con i contenuti di cui al successivo secondo comma. 2. Le integrazioni allo Statuto della Comunità Montana ai fini della gestione del parco devono prevedere; |
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Art. 6 - Direttore1. Il direttore del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può |
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Art. 7 - Il piano territoriale1. Il piano territoriale di coordinamento definisce: a) la descrizione qualitativa e quantitativa delle risorse naturali e ambientali del territorio; b) lo studio del territorio per la tutela del paesaggio, secondo quanto dispost |
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Art. 8 - Formazione del piano territoriale di coordinamento1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dall'Ente gestore entro due ann |
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Art. 9 - Effetti della pianificazione territoriale1. Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, le previsioni del piano urbanistico della Comunità Montana (PUCM) Alto Garda devono essere adeguate alle esigenze di rispetto delle finalità del parco e demandano al p |
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Art. 10 - Sub-delega di funzioni amministrative |
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Art. 11 - Contenuti del piano di gestione.1. Il piano di gestione del parco definisce periodicamente: |
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Art. 12 - Attività del parco1. Il piano del parco individua le attività connesse alle finalità generali e specifiche del parco, finalizzate al sostegno sociale ed economico delle Comunità residenti, attraverso; |
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Art. 13 - Riserva naturale della valle di Bondo1. A far tempo dal termine e ai sensi del provvedimento di cui al successivo secondo comma, la Comuni |
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Art. 14 - Norme di salvaguardia1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, o da altre leggi regionali, all'interno del perimetro nel parco, sino alla data di pubblicazione della proposta del piano territoriale - e comunque per non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente Legge si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi. 2. Le nuove costruzioni consentite nelle zone agricole sono solo quelle pertinenti la conduzione dei fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 7 giugno 1980, n. 93 «Norme in materia di edificazione nelle zone agricole», limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche: a) imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o silvicoltura; b) imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli che dispongano di aree per l'attività di allevamento di almeno un ettaro per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame; c) imprese dedite ad allevamento di suini che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per almeno 20 quintali di peso vivo di bestiame. Sono soggette ad autorizzazione da parte del Presidente del parco le nuove costruzioni o l'ampliamento di quelle esistenti relative a imprese suinicole con carico di bestiame vivo per ettaro di terreno agricolo compreso tra venti e quaranta quintali. 3. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione dei prodotti, purch& |
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