All'interno del perimetro del parco, fino all'approvazione del piano territoriale e comunque non oltre il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge N3 si applicano le seguenti misure di salvaguardia:
a) per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici o che abbiano strumenti urbanistici approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, nelle zone esterne al perimetro del centro edificato di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono consentite esclusivamente costruzioni pertinenti alla conduzione agricola con volumetria, riferita alla sola residenza annessa, non superiore a 0,03 mc/mq;
b) per i comuni che abbiano strumenti urbanistici vigenti approvati posteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, nelle zone per le quali siano previste destinazioni insediative residenziali o per attività secondarie o terziarie il rilascio delle concessioni è assoggettato alla programmazione pluriennale prevista dalle leggi vigenti;