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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 19/12/1989, n. 50
L. R. Liguria 19/12/1989, n. 50
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CAPO I - INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA |
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Art. 1. - (Individuazione del sistema)1. In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40 e successive modificazioni e integraz |
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Art. 2. - (Finalità del sistema)1. L'individuazione del sistema è volta in particolare a: a) garantire la tu |
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Art. 3. - (Normativa urbanistica vigente del sistema)1. Il sistema è suddiviso in aree nelle quali si applicano le disposizioni previste dal piano territoriale di coordinamento paesistico e dagli strumenti urbanistici comunali. |
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Art. 4. - (Norme generali di comportamento)1. In tutte le aree del sistema, ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale, di protezione della flora spontanea, di raccolta dei funghi e dei tartufi, di protezione della fauna e disciplina della caccia, di disciplina della pesca nelle acque interne, di disciplina della circolazione fuori strada dei mezzi motorizzati, è fatto divieto di: a) abbandonare rifiuti; |
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Art. 5. - (Sanzioni)1. Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 R, la violazione delle norme generali di comportamento comporta la restituzione in pristino e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie: a) da lire 50.000 a lire 500.000 per abbandono di rifiuti; |
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Art. 6. - (Vigilanza)1. Il Comune, la Comunità montana, la Provincia territorialmente interessati, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo le procedure stabilite dalle norme vigenti in materia, provvedono alla vigilanza e alla applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza della normativa vigente per la tutela dell'ambiente e in particolare in materia urbanistico-edilizia, forestale, di protezione della flora spontanea, di raccolta dei funghi spontanei e dei tartufi, di protezione della fauna e disciplina della cacc |
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Art. 7. - (Coordinamento dei piani e dei programmi nell'ambito del sistema).1. La Regione e gli enti locali territorialmente competenti devono verificare, nella predisposizione, nell'approvazione e nell'attuazione di strumenti di programmazione e di pianificazione inerenti il sistema, la rispondenza delle relative previsioni con le |
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CAPO II - GESTIONE DEL SISTEMA |
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Art. 8. - (Comitato di coordinamento. Istituzione e funzionamento)1. Al fine di garantire il coordinamento tra le attività degli enti interessati e gli obiettivi che presiedono all'individuazione del sistema, i Comuni, la Comunità montana Aveto-Graveglia-Sturla e la Provincia di Genova costituiscono un Comitato di coordinamento composto da: a) il Presidente della Provincia o un consigliere provinciale suo delegato; b) il Presidente della Comunità montana o un consigliere suo delegato; |
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Art. 9. - (Compiti del Comitato di coordinamento e degli enti locali)1. Il Comitato nell'esercizio delle proprie funzioni di coordinamento: a) redige e trasmette alla Regione il programma di attività e di interventi di cui all'articolo 10; b) individua ai sensi della presente legge i soggetti attuatori degli interventi e quelli incaricati di svolgere attività connesse alla tutela e alla fruizione del sistema; c) fornisce l |
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Art. 10. - (Programma di attività e di interventi)1. Il Comitato di coordinamento redige un programma di attività e di interventi volto a definire gli obiettivi che si intendono perseguire a beve e medio termine in relazione alle finalità della presente legge e ad individuare gli strumenti idonei a conseguirli. 2. Nella redazione del programma il Comitato deve tener conto: a) delle disposizioni e delle indicazioni propositive contenute nel piano territoriale di coordinamento paesistico; b) delle proposte degli enti che lo compongono; c) delle eventuali proposte formulate dalle o |
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CAPO III - NORMA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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Art. 11. - (Norma transitoria)(Omissis) |
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Art. 12. - (Risorse finanziarie)1. Le risorse finanziarie per la gestione del sistema sono costituite: |
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Art. 13. - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989: a) prelevamento di lire 30.00 |
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Allegato - Planimetrie del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale denominato «Aveto»Omissis |
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