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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 13/07/1989, n. 54
L. R. Abruzzo 13/07/1989, n. 54
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Art. 1 - Istituzione e finalità del ParcoNello spirito dell'art. 4 dello Statuto della Regione Abruzzo e della L.R. n. 61 del 20 giugno 1980 ed allo scopo di tutelare l'ambiente naturale, di salvare e d'incrementare l |
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Art. 2 - Istituzione dell'Ente parcoPer la gestione del Parco e per il regolare svolgimento delle attività annesse al conseguiment |
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Art. 3 - Organi dell'Ente parcoSono organi dell'Ente parco: a) il Consiglio di amministrazione; |
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Art. 4 - Il Consiglio di amministrazioneIl Consiglio di amministrazione è l'organo deliberante dell'Ente parco. Per le validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Esso è composto: a) dal presidente delle Comunità montane interessate o del relativo organo straordinario. Il rappresentante di ogni Comunità permane in carica per la durata del proprio ufficio e sino all'insediamento del nuovo organo statutario; b) da cinque membri, eletti dal Consiglio regionale, |
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Art. 5 - Il PresidenteIl presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ente e provvede alla |
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Art. 6 - Il Collegio dei revisori dei contiIl riscontro sulla gestione dell'ente è seguito da un Collegio di revisori composto da tre membri designati, rispettivamente, dal Consiglio di amministrazione, dall'Ufficio di Presidenza del C |
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Art. 7 - Strutture e personaleL'ente si avvale, in linea di massima, delle sue proprie strutture tecniche, amministrative e strumentali, e, se necessario, delle strutture delle Comunità montane interessate, nonché degli organi tecnici della Regione, previa intese con le medesime. |
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Art. 8 - Gli espertiL'ente può nominare, per lo studio e la soluzione di particolari problemi di carattere amminis |
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Art. 9 - Il controllo sugli attiIl controllo sugli atti dell'Ente parco, devoluto al Comitato regionale di controllo sugli atti degli |
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Art. 10 - Regolamenti e sanzioniIl Consiglio di amministrazione emana, entro sei mesi dal suo insediamento, i regolamenti necessari p |
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Art. 11 - Divisione del Parco in zoneIl territorio del Parco è diviso, ai fini dell'applicazione della presente legge, in tre zone: 1ª ZONA - A, o fascia di riserva naturale integral |
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Art. 12 - Limitazioni ed autorizzazioni per la Zona A del ParcoNella Zona A del Parco costituiscono limitazioni di carattere assoluto, da nessuno derogabili, i seguenti divieti: a) la manomissione del regime del territorio e, in particolare modo, l'esercizio di attività urbanistiche, edilizie ed industriali, pubbliche e private, comunque finalizzate ed assistite nonché la costruzione di impianti a fune; b) la contaminazione dell'ambiente con scarichi di materiale, di gas e sostanze di rifiuto, con rumori, con suoni, con grida, con canti, con richiami ed altri clamori molesti per la quiete del Parco, della sua fauna e di chi, in esso, ricerca i perduti valori della dimensione umana; c) la circolazione di mezzi meccanici eccettuati quelli autorizzati dalla direzione per la vigilanza e per gli interventi tecnici e scientifici; |
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Art. 13 - Limitazioni ed autorizzazioni per la Zona B del Parco.Nella Zona B del Parco costituiscono limitazioni di carattere assoluto i seguenti divieti: a) l'esercizio di sport rumorosi quali il moto e l'autocross; b) l'apertura e lo sfruttamento di cave e miniere e la relativa attività di ricerca; c) la modificazione del regime delle acque, a meno che essa non sia imposta, nei limiti strettamente necessari, da comprovati gravissimi motivi di protezione del territorio e delle zone antropizzate; d) l'introduzione di armi e di esplosivi di qualsiasi tipo e di attrezzature adatte alla catt |
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Art. 14 - Fascia di riserva di protezione e di controlloNella Zona C pre-parco sono consentiti: a) le utilizzazioni forestali, in conformità dei piani di sviluppo socioeconomico, approvati dalle Comunità montane, e dei Piani pluriennali di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali, di cui all'art. 23 della L.R. 7 luglio 1982, n. 38; |
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Art. 15 - Previsioni di utenze e di ripristino ecologicoLe caratteristiche e le condizioni di utenza delle strade e delle aree di parcheggio (che saranno opp |
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Art. 16 - Vincoli esistentiSono fatti salvi i vincoli e le competenze derivanti dalle applicazioni della legge 1° giugno 193 |
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Art. 17 - SegnaleticaL'Ente parco ha facoltà di apporre, in tutti i casi in cui lo ritenga necessario, tabelle segn |
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Art. 18 - Sorveglianza del ParcoLa sorveglianza del Parco, la sua tutela e l'osservanza dei divieti, è affidata, oltre che al |
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Art. 19 - Gli indennizziAi Comuni, ad altri enti ed ai privati proprietari di immobili compresi nel territorio del Parco, ai |
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Art. 20 - EspropriazioneL'ente può promuovere l'espropriazione di terreni o immobili necessari per la realizzazione de |
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Art. 21 - Beni demaniali civiciSono fatte salve le disposizioni concernenti i beni demaniali civici contenuti nella legge 16 febbrai |
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Art. 22 - Norme transitorieL'applicazione delle limitazioni e delle autorizzazioni previste dalla presente legge è subord |
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Art. 23 - Ammissione a benefici di leggeL'intero territorio nel perimetro del parco è classificato comprensorio di sviluppo turistico |
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Art. 24 - FinanziamentiL'ente provvede ai suoi fini ed al suo funzionamento: |
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Art. 25 - Copertura finanziariaAll'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 7.941.350.300 (settemiliardin |
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Art. 26 - AllegatiFanno parte integrante della presente legge la tavola cartografica e la relazione illustrativa sullo |
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Art. 27 - Disposizioni finaliPer quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le n |
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Art. 28 - Sede provvisoriaIn via provvisoria e sino a quando non si sarà provveduto alla individuazione di idonea sede, |
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Art. 29 - UrgenzaLa presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della |
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AllegatoOmissis |
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