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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 06/03/2015, n. 6
L. R. Liguria 06/03/2015, n. 6
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sentenza C. Cost. 16/09/2016, n. 210
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Articolo 2 - (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 12/2012)1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, in coerenza con i Piani di Bacino e in raccordo con la pianificazione territoriale paesaggistica e urba |
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Articolo 3 - (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 12/2012)1. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP)” sono sostituite dalle seguenti: “in raccordo con la pianificazione territoriale paesaggistica e urbanistica”. N1 |
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Articolo 4 - (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 12/2012)1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, corredato dal rapporto ambientale redatto sulla base del rapporto preliminare ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni,” sono soppresse. N1 2. Alla fine del comma 2 del |
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Articolo 5 - (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 12/2012)1. La rubrica dell’articolo 6 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita d |
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Articolo 6 - (Modifica all’articolo 7 della l.r. 12/2012)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni |
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Articolo 7 - (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 12/2012)1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “e previa verifica del possesso da parte dell’istante della disponibilità giuridica delle aree interessate e di adeguate capacità tecnico-economiche”. 2. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integr |
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Articolo 8 - (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 12/2012)1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “b) le s |
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Articolo 9 - (Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 12/2012)1. L’articolo 10 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 10 - (Durata dell’autorizzazione e sospensione volontaria dell’attività) |
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Articolo 10 - (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 12/2012)1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “centocinquanta” è sostituita dalla seguente: “centottanta”. 2. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “Ai fini della verifica della sottoponibilità del programma presentato a VIA o screening, il respo |
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Articolo 11 - (Modifiche all’articolo 12 della l.r. 12/2012)1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “articolo 11&rdquo |
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Articolo 12 - (Modifiche all’articolo 14 della l.r. 12/2012)1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “al Comune o ai comuni interessati per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 maggio di ogni anno” e le parole: “in ciascun anno solare” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno precedente”. 2. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: |
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Articolo 13 - (Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 12/2012)1. L’articolo 15 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 15 - (Decadenza dell’autorizzazione) 1. La Regione adotta il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva nei seguenti casi: a) accertata mancanza originaria dei requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione, autocertificati nella domanda di autorizzazione; |
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Articolo 14 - (Modifica all’articolo 16 della l.r. 12/2012)1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integ |
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Articolo 15 - (Modifiche all’articolo 17 della l.r. 12/2012)1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “lavorazione di materiali” sono inserite le seguenti: “di provenienza esterna, estratti da altre cave ovvero” e le parole: “al fine del loro riutilizzo, in complementarietà ai materiali di cava” sono soppresse. |
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Articolo 16 - (Inserimento degli articoli 17 bis e 17 ter nella l.r. 12/2012)1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: “Articolo 17 bis - (Cave sottoposte al regime di trasformazione) 1. Per le cave sottoposte al regime normativo di trasformazione (TRZ) che abbiano esaurito l’attività estrattiva, il titolare può presentare allo SUAP un nuovo progetto di ricomposizione ambientale senza ricorso al |
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Articolo 17 - (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 12/2012) |
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Articolo 18 - (Modifiche all’articolo 21 della l.r. 12/2012)1. Il comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “2. Laddove la sistemazione ambientale consista esclusivamente nella chiusura degli imbocchi e nella risistemazione del piazzale e delle piste di servizio, può essere determinata una cauzione di importo inferiore a euro 60.000,00, dietro presentazione da parte dell’interessato di un computo metrico estimativo asseverato dei costi relativi alla sistemazione ambientale così come previsti nel progetto, desunti dal Prezzario regionale opere edili, comprensivi dei costi relativi a spese tec |
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Articolo 19 - (Modifica all’articolo 22 della l.r. 12/2012)1. La rubrica dell’articolo 22 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, &e |
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Articolo 20 - (Modifica all’articolo 23 della l.r. 12/2012)1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integ |
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Articolo 21 - (Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 12/2012)1. L’articolo 25 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 25 - (Vigilanza) 1. Fatta salva la competenza regionale al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 296, comma 2, del d.p.r. 128/1959 e successive modificazioni e integrazioni, le funzioni amministrative di vigilanza in materia di polizia mineraria, di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ivi compresi i collaudi e le verifiche periodiche di cui agli articoli 31 e 34 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 R (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della dir |
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Articolo 22 - (Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 12/2012)1. L’articolo 26 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 26 - (Sanzioni) 1. Chiunque svolge attività di cava in assenza dell’autorizzazione di cui all'articolo 8 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati. Qualora la violazione determini l'estrazione di materiale, la sanzione è maggiorata di euro 1,00 a metro cu |
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Articolo 23 - (Modifiche all’articolo 28 della l.r. 12/2012)1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: “Le modifiche a tale Piano non comportanti variante al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) o modifica alla tipologia di cava sono approvate dalla Giunta regionale previo parere dei comuni, della Città metropolitana e delle province territorialmente interessati, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Le modifiche al Piano necessarie ai fini della correzione di meri errori materiali sono approvate dal dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.”. N1 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: |
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Articolo 24 - (Norme transitorie relative all’autorizzazione paesaggistica)1. Per le autorizzazioni all'esercizio dell’attività estrattiva in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’individuazione dei margini di flessibilità di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c bis), della l.r. 12/2012 come modificato dalla presente leg |
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Articolo 26 - (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale))1. Alla lettera k) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 20/2006 R e successi |
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