Con primo motivo - recante l'intitolazione: "Nullità della sentenza per omessa motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - la ricorrente lamenta che relativamente ai motivi contraddistinti nel testo della pronuncia con le lettere da a) a d).....i giudici di seconde cure rispondono in realtà in modo confuso e del tutto apodittico...relativamente al motivo che prospettava la violazione dell'art. 6 della Legge n. 212/2000 la risposta dei giudici di secondo grado risulta del tutto incongrua se non incomprensibile".
La censura, qualora debba intendersi fonnulata con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 4 - e ciò in contrasto con il riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 5, contenuto nella intitolazione della stessa -, va dichiarata inammissibile, sostenendosi, nella esposizione del motivo, la incongruità della motivazione (v. SS.UU. 17931 del 24/7/2013). Egualmente inammissibile è la censura, se da intendersi formulata con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto priva della specifica indicazione del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa - ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione. Per quanto attiene, in particolare, all'assunta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, va rilevato che il vizio di motivazione, denunciarle come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche (Sez. U, Sentenza n. 28054 del 25/11/2008).
Con secondo motivo - recante la intitolazione: Nullità della sentenza per omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., n. 5) - la ricorrente lamenta il mancato esame del 5^, 6^ e 8^ motivo di appello relativi, rispettivamente, alla "illegittimità della sentenza in ordine al ritenuto assolvimento dell'obbligo di motivazione da parte dell'atto di accertamento", alla "illegittimità della sentenza per utilizzo di un fatto notorio a fondamento dell'affermata congruità della rendita catastale accertata", ed alla "illegittimità, infondatezza ed incongruità dei valori a