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Circ. Min. Finanze 02/05/1995, n. 128

Legge n. 52 del 27 febbraio 1985. Istruzioni per la compilazione dei modelli di nota approvati con Decreto Interministeriale 10 marzo 1995.
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[Premessa]



Sintesi: Modalità di compilazione dei nuovi modelli di nota di trascrizione, di iscrizione e di domanda di annotazione.

L’obbligo di utilizzare i nuovi modelli di nota decorre, ai sensi del comma 2 del Decreto Interministeriale 10/03/1995, dalla data di attivazione della meccanizzazione dei servizi ipotecari con le nuove procedure.

Per le Conservatorie già meccanizzate alla data del 31/12/1994 continuano ad essere utilizzati i modelli già in uso a tale data.

Testo: Nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1995 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, 10 marzo 1995, con il quale, in applicazione della legge 27 febbraio 1985, n. 52 e del decreto del Ministro delle Finanze 19 apr

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La nota di trascrizione
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1. Quadro A

Nel quadro A devono essere riportate tutte quelle indicazioni relative al titolo, nonché alla convenzione o rapporto giuridico che si vuole rendere pubblico con il mezzo della trascrizione e a quegli altri dati i quali, anche se non essenziali ai sensi degli articoli 2659 e 2660 c.c., sono pur sempre necessari per una più completa informazione sulle formalità da trascrivere.


1.1 Dati relativi al titolo

1.1.1 Descrizione

La forma degli atti ha una rilevanza sostanziale ai fini della eseguibilità delle formalità ipotecarie. Rappresentando un elemento essenziale ai sensi del combinato disposto degli articoli 2657 e 2659 c.c., deve essere indicata nell’apposito riquadro, tenendo presente i tipi di forma sottoelencati:

— Atto notarile pubblico

— Atto pubblico amministrativo

— Scrittura privata con sottoscrizione autenticata

— Scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente

— Atto estero depositato

— Atto amministrativo

— Atto giudiziario

— Altro atto.


1.1.2 Data

Come data dell’atto deve essere indicata quella della stipulazione per gli atti pubblici e per i pubblici amministrativi, della deliberazione per le sentenze e gli altri atti giudiziari, della autentica per le scritture private autenticate anche se depositate con verbale agli atti di un notaio o altro pubblico ufficiale (per quelle autenticate in tempi successivi la data da riportare è quella dell’ultima autentica); la data della emanazione per i provvedimenti amministrativi e della sentenza per le scritture con sottoscrizione accertata giudizialmente, indicando eventualmente nel quadro D la data della privata scrittura. Per le domande giudiziali e per i pignoramenti, invece, come data va indicata quella della notifica (ovvero dell’ultima notifica nel caso di notifica a più soggetti) posto che l’atto è trascrivibile solo a notifica avvenuta (art. 2658 c.c. e art. 555 c.p.c.).

Per i certificati di denunciata successione come data va indicata quella del rilascio da parte dell’Ufficio del Registro.

Per gli atti esteri va indicata come data quella del verbale di deposito presso un Notaio italiano o archivio notarile, riportando nel quadro D gli estremi propri dell’atto depositato.


1.1.3 Numero di repertorio

Va indicato il numero di repertorio del Notaio o dell’Ufficiale rogante per gli atti pubblici, pubblici-amministrativi e per le scritture private con sottoscrizione autenticata; il numero del registro cronologico per le sentenze; per gli altri atti giudiziari il numero del registro generale ovvero di altro registro tenuto dal Cancelliere; il numero di protocollo per gli atti amministrativi.

Per i certificati di denunciata successione, vanno indicati il numero della denunzia di successione e quello del volume, separati da una barra (ad es.: den. 15 vol. 133 = 15/133).

Non va invece indicato per le domande giudiziali, per le altre trascrizioni pregiudizievoli in cui tale dato non compare e negli altri casi, come nei decreti ministeriali e in eventuali altri provvedimenti amministrativi, in cui manca il dato numerico di repertorio o di protocollo.

Nel caso in cui la trascrizione sia generata da due atti separati (come nel caso della donazione accettata con atto successivo) nel quadro A andranno indicati gli estremi del primo atto mentre nel quadro D andranno indicati gli estremi del secondo atto, barrando ovviamente la relativa casella delle parti libere.


1.1.4 Pubblico Ufficiale o Autorità emittente

Ove si tratti di Notaio (categoria 1) o di altro Pubblico Ufficiale (categoria 2) va indicato il cognome e il nome del Pubblico Ufficiale che ha ricevuto l’atto o autenticato le firme e la sede (comune e sigla della provincia); la denominazione e la sede dell’Autorità emittente, ove si tratti di sentenze o di altri provvedimenti giudiziari o di atti amministrativi.

Per le domande giudiziali va indicato l’Ufficio Giudiziario davanti al quale le domande sono proposte e la relativa sede.

Per i pignoramenti va indicata la qualifica del Pubblico Ufficiale (es.: Ufficiale Giudiziario) che ha eseguito il pignoramento e, come sede, quella dell’ufficio cui appartiene.

Per i lodi arbitrali, poiché la loro trascrizione è possibile solo dopo il decreto di esecutività da parte della Pretura competente, si assume come Autorità emittente l’Ufficio Giudiziario (Pretura) che li ha resi esecutivi e, come sede, quella relativa.

Va inoltre indicato, nell’apposito successivo campo, il codice fiscale del pubblico ufficiale o dell’autorità emittente.


1.2 Dati relativi alla convenzione

Nel termine «Convenzione» adottato nel modello di nota, così come d’altronde si può desumere chiaramente dalla formulazione normativa della citata legge, si sono voluti comprendere tutti quegli atti capaci di generare un evento o un mutamento giuridico idoneo a produrre effetti reali, per ognuno dei quali occorre redigere, come più avanti verrà chiarito, un’apposita nota.

Tale circostanza ricorre ogni qualvolta nello stesso atto vi sono più negozi o più convenzioni del medesimo o di diverso tipo, quali ad esempio una vendita ed una donazione e così via.

Il modello di nota, infatti, è stato predisposto per pubblicare un solo negozio o convenzione e ciò sia per soddisfare l’inderogabile comando del 3° comma dell’articolo 17 della legge 27/02/1985, n. 52, e sia per una maggiore chiarezza informativa sul rapporto giuridico oggetto della trascrizione.


1.2.1 Atto di cui si chiede la trascrizione

1.2.1.1 Specie

Con il termine «specie», introdotto nel modello di nota, si è voluto indicare la categoria di appartenenza dell’atto che si vuole trascrivere, da individuare in una delle seguenti:

— atti tra vivi;

— atti per causa di morte;

— atti amministrativi;

— domande giudiziali;

— atti giudiziari;

— atti esecutivi e cautelari.


1.2.1.2 Descrizione

Il tipo di atto da descrivere nel relativo campo, unitamente al suo codice, deve essere uno di quelli indicati nella tabella della pagina seguente; in presenza di un tipo di atto non specificatamente previsto nella medesima tabella, dovrà essere indicata la descrizione giuridica propria del negozio e come codice dovrà essere utilizzato quello relativo alla specie di appartenenza.


1.2.1.3 Tabella degli atti soggetta a trascrizione N19


Atti tra vivi

Codice

Atto tra vivi

100

Affrancazione

101

Anticresi

102

Assegnazione a socio di cooperativa edilizia

103

Assegnazione a socio per scioglimento di società

104

Assegnazione divisionale a conto di futura divisione

105

Atto di conferma (quando previsto da leggi speciali)

149

Atto unilaterale d’obbligo edilizio

106

Cessione di beni ai creditori

107

Cessione di diritti reali a titolo gratuito

108

Cessione di diritti reali a titolo oneroso

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2. Quadro B - Immobili

In questo quadro devono essere descritti gli immobili negoziati con le indicazioni previste dall’art. 2826 c.c..

La esatta individuazione dell’immobile, oltre a costituire elemento essenziale per la validità della trascrizione (art. 2665 c.c.), rappresenta un dato indispensabile per l’accettabilità stessa della nota essendo specificatamente richiesto dal n. 4 dell’art. 2659 c.c..

Nella compilazione di questo quadro, quindi, occorre prestare la massima attenzione al fine di garantire una rigorosa corrispondenza con i dati contenuti nel titolo, i quali, a loro volta, dovranno necessariamente corrispondere con le risultanze catastali.

La corretta identificazione catastale dell’immobile (dove per immobile si intende l’unità elementare catastalmente individuata), infatti, offrirà la possibilità di accedere all’informazione ipotecaria anche attraverso il dato reale.

In questo quadro ogni immobile viene descritto su tre righe.

Nelle prime due righe vanno indicati i dati catastali attuali dell’immobile, corredati da alcuni dati descrittivi appositamente richiesti (natura, superficie ecc.); nella terza riga vanno indicati - se diversi dagli attuali - i dati catastali con i quali lo stesso immobile era individuato nella formalità di trascrizione o di iscrizione immediatamente precedente.

Nel modello di nota si è cercato, per quanto possibile, di mantenere il criterio di raggruppamento e di elencazione degli immobili adottato usualmente nell’atto, introducendo il concetto di raggruppamento di immobili definito «unità negoziale».

L’introduzione della «unità negoziale» nel modello di nota consente sia una necessaria concordanza tra nota e titolo, e sia una più semplice specificazione, nel quadro C, della attribuzione, ai soggetti a favore e contro i quali viene eseguita la formalità, degli immobili negoziati.


2.1 Progressivo unità negoziale

Indica l’ordine progressivo assunto dall’unità negoziale nella nota di trascrizione.

L’unità negoziale consente di mettere in riferimento un soggetto a più immobili con un’unica riga del successivo quadro C dei soggetti.

Più immobili, anche se ubicati in comuni diversi, possono essere raggruppati in una «unità negoziale» quando ciascuno dei soggetti che li referenzia, li negozia tutti per la stessa quota e lo stesso diritto.

Così, ad esempio, nel caso in cui un soggetto cede ad un altro un appartamento ed un terreno, questi immobili possono essere raggruppati in un’unica unità negoziale, se la quota ed il diritto ceduti sono uguali per entrambi gli immobili (per es. l’intero della proprietà).

Nello stesso esempio, le unità negoziali sono due se cambia la quota ceduta relativamente a ciascun immobile (ad es. l’intero dell’appartamento e metà del terreno) ovvero il diritto (ad es. la nuda proprietà dell’appartamento e la proprietà del terreno).


2.2 Progressivo immobile per unità negoziale

Va indicato il numero progressivo dell’immobile, identificato con i dati catastali, nell’ambito di ogni «unità negoziale»; per ogni nuova unità negoziale la numerazione deve ricominciare da «1».

Così, nel caso di un’unica unità negoziale dell’esempio del punto precedente, avremo:

unità negoziale 1, progressivo immobile 1 = appartamento

unità negoziale 1, progressivo immobile 2 = terreno


2.3 Identificazione attuale dell’immobile

A norma dell’art. 2826 c.c., l’immobile deve essere specificatamente designato con l’indicazione del comune in cui si trova, dei dati di identificazione catastale e della sua natura.

Il modello di nota, quindi, è stato predisposto in modo da contenere tutti gli elementi identificativi voluti dalla legge.


2.3.1 Comune catastale

Deve contenere la denominazione ed il codice catastale del comune in cui si trova l’immobile con le esatte indicazioni riportate nella relativa pubblicazione ufficiale edita a cura del Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze.

Il codice catastale del comune può essere desunto anche dalla visura ovvero dal certificato catastale e deve essere indicato per intero, comprensivo dell’eventuale sezione censuaria , quinto carattere (es. per il catasto terreni di Roma: M1AAA o M1AAB o M1AAC o M1AAD).

Qualora più immobili risultino ubicati nel medesimo comune, basterà evidenziare il nome del comune con il relativo codice catastale solamente nella prima riga, mentre nella successiva potrà essere indicato con le tradizionali virgolette.


2.3.2 Catasto

Nell’apposita casella predisposta sul modello di nota (CAT.) va indicato il Catasto in cui è censito l’immobile con le lettere «U» per Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) e per Catasto Fabbricati, come istituito dal decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1994 n. 133, «T» per Nuovo Catasto Terreni (N.C.T.).


2.3.3 Sezione

In questo riquadro va indicata, ove esistente, la sezione come risultante nel catasto urbano.


2.3.4 Altri dati identificativi dell’immobile

2.3.4.1 Immobili aventi il codice di identificazione catastale definitivo Indicare, negli appositi spazi, il foglio, la particella ed il subalterno (se esiste).

In merito alle modalità di indicazione di tali dati, si chiarisce quanto segue:

— per gli immobili censiti al N.C.T.:

– il Foglio deve essere sempre un numero con lunghezza massima pari a 4 cifre;

– la lettera che alcune volte segue il dato numerico del foglio identifica un allegato di ingrandimento dello stesso foglio e, non essendo significativa ai fini della identificazione catastale dell’immobile, non va indicata;

– la Particella può essere costituita da un numero con lunghezza massima pari a 5 cifre, ovvero, in alternativa, da due lettere;

– il Subalterno deve essere sempre un numero con lunghezza massima pari a 3 cifre.

— per gli immobili censiti al N.C.E.U.:

– il Foglio deve avere una lunghezza massima pari a 4 caratteri;

– la Particella deve avere una lunghezza massima pari a 5 caratteri;

– il Subalterno deve essere sempre un numero con lunghezza massima pari a 4 cifre.


2.3.4.2 Immobili aventi un codice catastale transitorio (numero ed anno del protocollo della denuncia di accatastamento, della scheda o della variazione per i fabbricati urbani; sezione foglio e particella alfanumerica per i terreni).

a) Fabbricati in corso di accatastamento

Per fabbricati in corso di accatastamento si intendono sia gli immobili di nuova costruzione, ultimati prima della emanazione della Circolare n. 2-3-166 del 20/1/1984 della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, sia i fabbricati per i quali è stata presentata denuncia di variazione ed ai quali il Catasto non ha ancora attri

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3. Quadro C - Soggetti

In questo quadro vanno descritti i soggetti a favore e contro i quali viene eseguita la formalità, identificati con tutti i dati previsti dagli articoli 2659 e 2660 c.c..

Per ciascun soggetto sono state predisposte due righe nella prima delle quali vanno indicati il codice fiscale nonché i dati anagrafici (cognome, nome, sesso, data di nascita, ovvero, denominazione o ragione sociale), nella seconda, invece, il comune di nascita con la relativa provincia ovvero la sede legale, il regime patrimoniale dei coniugi ovvero natura del bene (se trattasi di bene personale), i diritti reali oggetto della convenzione con la quota di dismissione o di acquisto e l’unità negoziale referenziata dal soggetto.

Nei paragrafi successivi si illustrano i criteri di compilazione dei singoli riquadri.


3.1 Progressivo soggetto

La numerazione progressiva dei soggetti (persone fisiche o soggetti diversi da persone fisiche) presenti sulla nota e nei confronti dei quali esplica gli effetti la trascrizione è distinta per la parte «a favore» e per la parte «contro». Sicché il loro ordine numerico comincia sempre da uno sia nella parte «a favore» sia nella parte «contro».

Una nota, pertanto, con tre soggetti a favore e due soggetti contro avrà una numerazione da uno a tre per la parte a favore e da uno a due per la parte contro. è bene precisare che ove uno stesso soggetto compaia sia nella parte a favore sia nella parte contro, ai fini della numerazione va considerato come se si trattasse di soggetti diversi.


3.2 Progressivo riga

Questo riquadro consente di indicare più volte uno stesso soggetto nel caso questo referenzi più unità negoziali, di cui al quadro B, senza la necessità di ripetere nelle righe successive la sua descrizione anagrafica (sostituita dalle tradizionali virgolette) e lasciando quindi immutata la numerazione progressiva del soggetto medesimo. Così ad esempio, nel caso che un soggetto acquisti o venda la quota di 1/2 dell’unità negoziale 1 e l’intero dell’unità negoziale 2, oppure la nuda proprietà dell’unità negoziale 1 e la proprietà dell’unità negoziale 2, avremo: progressivo soggetto 1, progressivo riga 1 e 2; nella riga 2 la ripetizione del soggetto 1 sarà indicata con le tradizionali virgolette, evitando così la ripetizione descrittiva del soggetto e del codice fiscale.

Il soggetto in esame impegnerà così tante volte le apposite righe sottostanti, per la parte relativa alla descrizione dei diritti, quante sono le quote o i diritti reali negoziati.

Nell’ipotesi di più soggetti, continua la numerazione (2-3-4 ecc.) del «progressivo soggetto», mentre ricomincia sempre da 1 la numerazione della riga per ogni soggetto diverso.

Ove uno stesso soggetto negozi con lo stesso atto tutti gli immobili, compresi in più unità negoziali del quadro B, con quote e diritti uguali, si può omettere la ripetizione del soggetto su più righe, in quanto a fronte del soggetto medesimo, nella corrispondente casella «progressivo unità negoziale» si indica convenzionalmente la lettera «T», la quale sta ad indicare appunto che il diritto di quel soggetto agisce in misura uguale su tutti gli immobili elencati nel quadro B.

Così, ad esempio, nel caso in cui un unico soggetto (1, parte contro) venda separatamente a 2 soggetti (1 e 2, parte a favore) l’intero (1/1) della proprietà di due distinte unità negoziali (1 e 2, quadro B) si avrà: nella parte «a favore» i soggetti 1 e 2 (acquirenti) indicati una sola volta ciascuno e nella parte «contro» il soggetto 1 indicato pure una sola volta. In corrispondenza, poi, dei singoli soggetti 1 e 2, parte a favore, nella casella «progressivo unità negoziale», verrà indicato il corrispondente progressivo dell’unità negoziale acquistata e nelle caselle della quota e dei diritti, rispettivamente 1/1 e «proprietà».

In corrispondenza invece del soggetto 1, parte contro, verrà indicato nella quota «1/1» (intero), nel diritto «proprietà» e nell’unità negoziale la lettera «T».


3.3 Dati anagrafici

a) Persone fisiche

Per le persone fisiche vanno indicati nell’ordine richiesto:

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4. Quadro d

In questo quadro devono essere riportate tutte quelle indicazioni delle quali si è fatto cenno nei paragrafi precedenti.

In questo quadro, inoltre, in conformità a quanto disposto dall’art. 2660 c.c., deve parimenti essere indicato, n

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5. Casi particolari di compilazione della nota di trascrizione

Nella compilazione della nota di trascrizione si possono presentare alcuni casi particolari che vengono esaminati nei paragrafi seguenti.


5.1 Trascrizioni a favore di nascituri

Nel caso in cui si debba eseguire la trascrizione di un atto nel quale sia interessato un «nascituro», nel quadro C andranno indicati i dati anagrafici dei genitori o del genitore del «nascituro» beneficiario, evidenziando però nel quadro D che la trascrizione riguarda un «nascituro» e barrando nel quadro A (parti libere) la casella relativa al quadro C.

Ove invece si tratti di una trascrizione di un atto di donazione a favore di «nascituri», espressamente codificato, tale indicazione non va effettuata in quanto la circostanza che la donazione riguarda un «nascituro» è rilevata agevolmente dalla denominazione dell’atto che si trascrive.


5.2 Decreto di nomina curatore ereditario

Nella trascrizione del decreto di nomina del curatore ereditario da eseguirsi a norma dell’art. 509 c.c., al pari delle trascrizioni relative a procedure concorsuali, nella parte «a favore» andrà indicato solo «massa dei creditori di ...», cui seguirà la specificazione del nome e cognome dell’erede o degli eredi.

è evidente che, in tal caso, non può essere indicato il codice fiscale in quanto trattasi di soggetto particolare non determinato; per lo stesso motivo va omessa l’indicazione della sede. Nella parte «contro» la indicazione dell’erede o degli eredi andrà invece effettuata con le usuali modalità.


5.3 Procedure concorsuali

Al fine di uniformare la compilazione della parte «a favore» del quadro C della nota in tali particolari procedure, i soggetti a favore andranno indicati solo con «massa dei creditori di ...» cui seguirà la specificazione del nome e cognome ovvero denominazione o ragione sociale del soggetto o dei soggetti sottoposti alle procedure medesime. Anche in questo caso vanno omesse le indicazioni del codice fiscale e della sede.

Resta inteso che la indicazione dei soggetti nella parte «contro» dovrà avvenire nei modi usuali.


5.4 Cessione dei beni ai creditori e atti similari

Per l’indicazione dei soggetti a favore nella trascrizione di tali particolari atti vale quanto detto relativamente alle procedure concorsuali.

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LA NOTA DI ISCRIZIONE
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6. Quadro A

Nel quadro A devono essere riportate tutte le indicazioni, relative al titolo, all’ipoteca o al privilegio, previste dall’art. 2839 c.c. ed essenziali ai fini della valida costituzione della garanzia reale. Vengono, inoltre, richiesti altri dati i quali, anche se non essenziali e obbligatori ai sensi dell’art. 2839 c.c., sono stati ritenuti necessari in particolari situazioni ed in presenza di determinati tipi di iscrizione.


6.1 Dati relativi al titolo

6.1.1 Descrizione

La forma del titolo acquista rilevanza sostanziale ai fini della eseguibilità dell’iscrizione dell’ipoteca (art. 2821 c.c.), come d’altronde per le altre formalità ipotecarie. Essa, infatti, quando non trae origine direttamente dalla legge, come nelle ipoteche legali, si costituisce o in forza di un atto giudiziario o di un atto volontario secondo uno dei tipi di forma sotto elencati:

— Atto notarile pubblico

— Atto pubblico amministrativo

— Scrittura privata con sottoscrizione autenticata

— Scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente

— Atto estero depositato

— Scrittura privata registrata (limitatamente a privilegi agrari)

— Atto giudiziario

— Altro atto.

Si ritiene opportuno, tuttavia, fare brevi precisazioni in ordine all’indicazione del titolo per alcune ipoteche di natura e caratteristiche particolari.

Le ipoteche legali (art. 2817, n. 1 e 2), pur derivando il loro diritto direttamente dalla legge, fondano comunque il proprio presupposto su un atto che dà origine al credito da garantire.

È corretto, allora, per tali ipoteche, assumere come titolo, menzionandone la relativa forma, lo stesso atto che fa sorgere il diritto di credito nell’alienante e nel condividente.

Per le ipoteche su concessioni amministrative, anche se la legge subordina l’iscrizione alla preventiva autorizzazione dell’organo competente, come titolo va indicato l’atto sottostante con il quale si concede l’ipoteca.

Per le ipoteche in ripetizione (art. 2825 c.c.) ed in rinnovazione (art. 2850 c.c.) si deve sempre far riferimento al titolo che ha dato origine alla originaria ipoteca trasferita o rinnovata.

Nessuna indicazione, invece, va fatta per le iscrizioni in separazione di beni (art. 518 c.c.) in quanto la legge espressamente dispone che per la loro iscrizione non è necessario alcun titolo.


6.1.2 Data

Come data dell’atto deve essere indicata quella della stipulazione per gli atti pubblici e pubblici amministrativi, della deliberazione per le sentenze e gli altri atti della magistratura ordinaria e amministrativa, dell’autentica

per le scritture private autenticate anche se depositate con verbale agli atti di un notaio o altro pubblico ufficiale, (per quelle autenticate in tempi successivi la data da riportare è quella dell’ultima autentica) e della sentenza per le scritture private con sottoscrizione accertata giudizialmente, indicando in tale caso nel quadro D la data della privata scrittura.

Per gli atti esteri va indicata come data quella del verbale di deposito presso un Notaio italiano o presso l’archivio notarile, riportando nel quadro D gli estremi propri dell’atto depositato.

Per le scritture private non autenticate, consentite solo per l’iscrizione dei privilegi agrari, la data da indicare è quella della scrittura o, in mancanza, quella della registrazione, posto che queste devono essere obbligatoriamente registrate, prima della loro produzione in Conservatoria.


6.1.3 Numero di repertorio

Va indicato il numero di repertorio del Notaio o dell’Ufficiale rogante per gli atti pubblici, pubblici amministrativi e per le scritture private con sottoscrizione autenticata; il numero del registro cronologico per le sentenze.

Per gli altri atti giudiziari va indicato il numero, quando esistente, del registro generale ovvero di altro registro tenuto dal cancelliere; il numero di protocollo per gli atti amministrativi.

Nessun numero va indicato, invece, per le scritture private non autenticate di cui al precedente paragrafo.


6.1.4 Pubblico Ufficiale o Autorità emittente

Ove si tratti di Notaio (categoria 1) o di altro Pubblico Ufficiale (categoria 2) va indicato il cognome ed il nome del Pubblico Ufficiale che ha ricevuto l’atto o autenticato le firme e la sede (comune e sigla della provincia); la denominazione e la sede dell’Autorità emittente ove si tratti di sentenze o di altri provvedimenti giudiziari o amministrativi.

Va inoltre indicato, nell’apposito successivo campo, il codice fiscale del pubblico ufficiale o dell’autorità emittente.

Nessuna indicazione va ovviamente fatta per gli atti non posti in essere da un Pubblico Ufficiale o da una pubblica Autorità.


6.2 Dati relativi all’ipoteca o al privilegio

6.2.1 Specie dell’ipoteca o del privilegio

Le ipoteche ed i privilegi si differenziano tra di loro negli effetti e nei modi di esecuzione a seconda della specie cui appartengono, sicché la loro esatta qualificazione nella nota di iscrizione diventa un elemento necessario per una valida e completa pubblicità della garanzia reale costituita. In questo riquadro, pertanto, si deve specificare la specie dell’ipoteca o del privilegio, secondo la classificazione prevista dal Codice Civile e dalle leggi speciali.

— In particolare, per le ipoteche si hanno le seguenti specie:

— Ipoteca legale (art. 2817 c.c.)

— Ipoteca giudiziale (art. 2818 c.c.)

— Ipoteca volontaria (art. 2821 c.c.)

— Ipoteca su concessione amministrativa (R.D. 2/7/1927 n.1443)

— Iscrizione in separazione di beni (art. 518 c.c.)

— Ipoteca in ripetizione (art. 2825 c.c.)

— Ipoteca in rinnovazione (art. 2850 c.c.).

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7. Quadro B - Immobili

Le modalità di indicazione degli immobili nella nota di iscrizione coincidono con quelle descritte relativamente alla nota di trascrizione ed alle quali si rinvia, ad eccezione del campo «natura» per il quale andrà utilizzata la relativa tabella.

Ai sensi dell’art. 2823 c.c., la legge non consente l’iscrizione di ipoteca in relazione a beni futuri.

Nulla va indicato in questo quadro nel caso di privilegi agrari.


7.1 Natura dell’immobile

Nel caso in cui gli immobili siano già stati oggetto di operazione di classamento, dovrà essere indicata (ad eccezione di porzione dell’immobile, priva di estremi catastali propri, per cui dovrà essere comunque utilizzata la tabella relativa agli immobili non ancora classati) la categoria catastale, di cui alla seguente tabella:


I. Immobili a destinazione ordinaria


Gruppo A: (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili):


Abitazioni di tipo signorile

A1

Abitazioni di tipo civile

A2

Abitazione di tipo economico

A3

Abitazione di tipo popolare

A4

Abitazione di tipo ultrapopolare

A5

Abitazione di tipo rurale

A6

Abitazione in villini

A7

Abitazione in ville

A8

Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici

A9

Uffici e studi privati

A10

Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi

A11



Gruppo B: (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi):


Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme

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8. Quadro C - Soggetti

In questo quadro, in conformità a quanto disposto dall’art. 2839 c.c., vanno descritti i soggetti a favore e contro i quali viene eseguita la formalità, esattamente identificati secondo le norme previste dalla legge.

I dati relativi a ciascun soggetto sono stati predisposti su due righe: nella prima vanno indicati, oltre al codice fiscale, cognome, nome, sesso e data di nascita, ovvero, la denominazione o ragione sociale se trattasi di persona non fisica; nella seconda riga il comune di nascita o la sede legale con la relativa provincia, la quota, il diritto oggetto dell’ipoteca e l’unità negoziale referenziata.

Per i soggetti a favore è stata predisposta una terza riga per l’indicazione del domicilio ipotecario eletto.

Pur non essendo espressamente prevista la indicazione, nella nota, del domicilio speciale ipotecario del debitore, per il quale valgono le regole ordinarie del c.p.c., ove il richiedente lo ritenga opportuno, può utilizzare il quadro D per specificare il domicilio ipotecario eletto dal debitore.


8.1 Progressivo soggetto

La numerazione progressiva dei soggetti deve essere distinta per la parte a favore, per la parte contro e per la parte relativa ai debitori non datori di ipoteca, sicché in ognuno di questi riquadri comincia necessariamente sempre da uno. Così ad esempio nel caso di una ipoteca con un creditore, due terzi datori di ipoteca ed un debitore principale si avrà la seguente numerazione:

soggetti a favore - 1

soggetti contro - 1 e 2

debitore non datore d’ipoteca - 1


8.2 Progressivo riga per soggetto

Per la compilazione di questa casella valgono le istruzioni illustrate nel corrispondente paragrafo relativo alla nota di trascrizione.

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9. Quadro D

Nei precedenti paragrafi si è accennato più volte all’utilizzo di questo quadro;

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LA DOMANDA DI ANNOTAZIONE
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10. Quadro A

Nel quadro A vengono richieste le indicazioni relative al titolo ed alla annotazione.

Sono state richieste, inoltre, altre informazioni, significative in determinate circostanze ed in determinati tipi di annotazione.


10.1 Dati relativi al titolo

10.1.1 Descrizione

Anche per questo tipo di formalità la legge (artt. 2656, 2882 e 2884 c.c.) prevede lo stesso rigore di forma del titolo in base al quale si domanda l’annotazione.

Essa, infatti, può trarre origine solo da un atto (volontario, giudiziario o amministrativo) avente il requisito di forma secondo uno dei tipi sotto elencati:

— Atto notarile pubblico

— Atto pubblico amministrativo

— Scrittura privata con sottoscrizione autenticata

— Scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente

— Atto estero depositato

— Atto amministrativo

— Atto giudiziario

— Richiesta esattoriale N17

— Altro atto.

Può accadere, tuttavia, che nella cancellazione di ipoteca iscritta a garanzia di rendita vitalizia, essendo il consenso del beneficiario contenuto nell’atto stesso di costituzione della rendita vitalizia, alla sua morte, per la cancellazione dell’ipoteca venga prodotto al Conservatore solo il certificato di morte; in tal caso come titolo va indicato l’atto di costituzione, contenente il consenso a cancellare, dovendosi intendere il certificato di morte un semplice documento probatorio di un evento al quale era stato condizionato il consenso.

Come per l’iscrizione e la trascrizione, anche per le annotazioni è stato previsto un tipo residuale («altro atto») nel quale si possono far rientrare altri atti allo stato non prevedibili.


10.1.2 Data

Come data dell’atto deve essere assunta quella della stipulazione per gli atti pubblici e pubblici amministrativi, della deliberazione per le sentenze e gli altri atti giudiziari, dell’autentica per le scritture private autenticate anche se depositate con verbale agli atti di un notaio o di altro pubblico ufficiale (per quelle autenticate in tempi successivi la data da riportare è quella dell’ultima autentica), dell’emanazione per i provvedimenti amministrativi e della sentenza per le scritture private con sottoscrizione accertata giudizialmente, restando inteso che la data della privata scrittura deve essere indicata nel quadro D.

Per gli atti esteri si assume come data quella del verbale di deposito presso il Notaio italiano o presso l’archivio notarile, riportando nel quadro D gli estremi propri dell’atto depositato.

Per le domande giudiziali, la cui trascrizione deve essere annotata ai sensi dell’art. 2654 c.c., la data da indicare è quella della trascrizione della domanda medesima.


10.1.3 Numero di repertorio

Va indicato il numero di repertorio del Notaio o dell’Ufficiale rogante per gli atti pubblici, pubblici amministrativi e per le scritture private con sottoscrizione autenticata; il numero del registro cronologico per le sentenze e gli altri atti giudiziari; il numero di protocollo per i provvedimenti amministrativi.

Per le domande giudiziali va indicato in questo campo il numero della raccolta particolare della relativa trascrizione, posto che il titolo per l’annotazione, così come previsto dall’art. 2654 c.c., è la trascrizione della domanda.


10.1.4 Pubblico Ufficiale o Autorità emittente

Ove si tratti di Notaio (categoria 1) o di altro Pubblico Ufficiale (categoria 2) va indicato il cognome ed il nome del Pubblico Ufficiale che ha rogato o autenticato l’atto e la sede (comune e sigla della provincia); la denominazione e la sede dell’Autorità emittente, ove si tratti di sentenze o di altri provvedimenti giudiziari oppure di atti amministrativi.

Per le domande giudiziali, come sede va indicata quella della Conservatoria dei RR.II. presso cui la domanda è stata trascritta.

Va inoltre indicato, nell’apposito successivo campo, il codice fiscale del pubblico ufficiale o dell’autorità emittente.


10.2 Dati relativi all’annotazione

10.2.1 Tipo di annotazione

Le annotazioni in calce alle formalità principali (trascrizioni ed iscrizioni) producono effetti secondo il tipo cui esse appartengono. La conoscenza del tipo di annotazione, dunque, costituisce un elemento indispensabile per l’esecuzione della formalità; infatti, a seconda del tipo di annotazione eseguita, il terzo è in grado di conoscere con assoluta certezza la vicenda giuridica della formalità annotata.

L’annotazione, quindi, pur se considerata una formalità accessoria, diviene una componente essenziale di tutt

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11. Quadro B - Immobili

A differenza delle trascrizioni e delle iscrizioni per le quali l’indicazione degli immobili è sempre obbligatoria (ad eccezione, ben inteso, dei particolari casi precedentemente citati per i quali tale obbligo non sussiste), per le annotazioni, invece la indicazione degli immobili ricorre esclusivamente nella restrizione di beni e nel frazionamento in quote del mutuo e dell’ipoteca.

Gli immobili da descrivere in questo quadro sono quelli liberati dal vincolo nelle restrizioni di beni o quelli relativi alle quote frazionate del mutuo o dell’ipoteca.

Ove l’annotazione sia relativa a formalità iscritta precedentemente al 2 settembre 1985 e gli immobili liberati

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12. Quadro c - soggetti

In questo quadro vanno indicati i soggetti a favore e contro i quali è stata eseguita la originaria formalità, nonché i soggetti a favore dei quali esplica i suoi effetti l’annotazione, in conformità a quanto disposto dall’art. 2843 c.c..

Il modello prevede relativamente a ciascun soggetto due righe nella prima delle quali vanno indicati codice fiscale, cognome, nome, sesso e data di nascita, ovvero denominazione o ragione sociale; nella seconda riga va indicato il luogo di nascita o la sede legale con la relativa provincia.

Il codice fiscale, per i soggetti della formalità originaria, può essere omesso qualora tale formalità sia stata trascritta o iscritta prima del 02/09/1985, mentre per i soggetti a favore dei quali esplica gli effetti l’annotazione è obbligatorio.

Per questi ultimi soggetti, infine, ove dichiarato in atto va indicato anche il domicilio ipotecario eletto.

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13. Quadro D

Come per le note di trascrizione e di iscrizione, anche nel modello di domanda di annotazione è stato previsto il quadro D. Questo quadro, come chiarito nel precedente punto 2, potrà essere utilizzato dal richiedente per una più libera e completa descrizione degli immobili liberati o delle quote della ipoteca frazionata; ovvero per la descrizione di quelle parti dell’atto da annotare che si ritengono rilevanti ai fini di una più completa informazione sulla annotazione che si richiede.

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