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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. CNAPPC 29/10/2013, n. 124
Circ. CNAPPC 29/10/2013, n. 124
Circ. CNAPPC 29/10/2013, n. 124
Circ. CNAPPC 29/10/2013, n. 124
Testo aggiornato con:
- le modifiche rese note con la Circ. CNAPPC 30/09/2015, n. 126, ed in vigore dal 01/10/2015
- le modifiche rese note con la Circ. CNAPPC 29/09/2015, n. 104, ed in vigore dal 29/09/2016
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[Premessa]Visto l’Art. 4, comma 2, Cost. che così recita: “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie |
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Preambolo - La professione di architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore, architetto iunior e pianificatore iuniorLa professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto Iunior e Pianificatore Iunior è espressione di cultura e tecnica che impone doveri nei confronti della Società, che storicamente ne ha riconosciuto il ruolo nelle trasformazioni fisiche del territorio, nella valorizzazione e conservazione dei paesaggi, naturali e urbani, del patrimonio storico e artistico e nella pianificazione della città e del territorio, nell’ambito delle rispettive competenze. Con la sua attività, il Professionista nel comprendere e tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali e delle autorità in materia di assetto dello spazio concorr |
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità e ambito di applicazione)1. Il presente Codice si applica agli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Iunior e Pianificatori Iunior, indicati per brevità nel presente Codice “Professionista” o “Professionisti”, ferme restando le competenze professionali previste dalle |
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TITOLO II - DOVERI GENERALI |
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Art. 2 - (Professionalità specifica)1. Costituisce comportamento disciplinarmente rilevante, l’uso di un titolo professionale non c |
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Art. 3 - (Obblighi nei confronti del pubblico interesse)1. Il Professionista ha l’obbligo di salvaguardare e sviluppare il sistema dei valori e il patrimonio culturale e naturalistico |
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Art. 4 - (Obblighi nei confronti della professione)1. L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività professionale e per l’utilizzo del relativo titolo. 2. Costituisce illecito disciplinare, anche ai sensi del s |
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Art. 5 - (Lealtà e correttezza)1. Il Professionista deve basare sulla lealtà e correttezza i rapporti e lo svolgimento della sua attività nei confronti del proprio Ordine professionale, |
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Art. 6 - (Indipendenza)1. Nell’esercizio dell’attività professionale il Professionista ha il dovere di co |
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Art. 7 - (Riservatezza)1. Il Professionista deve ispirare la sua condotta al riserbo sul contenuto della prestazione e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione della medesima. |
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Art. 8 - (Competenza e diligenza)1. Il Professionista non deve accettare incarichi che non possa svolgere con la necessaria competenza e con un |
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Art. 9 - (Aggiornamento professionale)1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dell |
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Art. 10 - (Verità)1. Costituisce illecito disciplinare produrre falsi in documenti e/o dichiarazioni. |
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Art. 11 - (Legalità)1. Il Professionista nell’esercizio della professione e nell’organizzazione del |
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TITOLO III - RAPPORTI CON L’ORDINE E CON IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA |
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Art. 12 - (Doveri nei confronti dell’Ordine professionale)1. Il Professionista ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio dell’Ordine e al Consiglio di disciplina, fatti a sua conoscenza relativi alla professione che richiedano iniziative disciplinari. 2. Ogni isc |
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TITOLO IV - RAPPORTI ESTERNI |
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Art. 13 - (Società tra professionisti)1. I Professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico, così come la società tra professionisti, istituita ex Art. 10 L. 12 novembre 2011, n&de |
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Art. 14 - (Rapporti con i committenti)1. Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza. Il Professionista deve eseguire diligentemente l’incarico conferitogli, purché questo non contrasti c |
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Art. 15 - (Rapporti con Istituzioni e Terzi)1. Nei rapporti professionali con le Istituzioni, il Professionista deve curare con particolare diligenza, l’osservan |
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Art. 16 - (Partecipazione a commissioni e giurie di concorso)1. Il Professionista, sia indicato dal Consiglio dell’Ordine a rappresentarlo, sia nominato a titolo personale quale esperto, ovvero nominato per qualsiasi altra ragione in una commissione o giuria, pubblica o privata, deve comunicare tempestivamente la nomina al Consiglio dell’Ordine. |
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Art. 17 - (Cariche istituzionali)1. Il Professionista deve curare che le modalità con cui svolge il proprio mandato istituziona |
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Art. 18 - (Partecipazione a campagne elettorali politiche ed amministrative)1. Il Professionista che ricopre cariche di rappresentanza in enti previsti dall’ordinamento di |
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TITOLO V - RAPPORTI INTERNI |
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Art. 19 (Rapporti con i colleghi)1. Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà. 2. Il Professionista chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve preventivamente accertarsi con il committente che la sostituzione sia stata tempestivamente comunicata per iscritto al collega, informare per iscritto il collega stesso ed accertars |
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Art. 20 - (Concorrenza sleale)1. Nell’esercizio professionale i seguenti comportamenti assumono rilevanza ai sensi dell’art. 11 comma 2: a) attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale di altro Professionista; |
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Art. 21 - (Rapporti con collaboratori e dipendenti)1. Nei rapporti con i collaboratori, da intendersi tutti i prestatori d’opera che svolgono lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, e nei confronti dei dipendenti, da intendersi tutti coloro che svolgono prestazioni di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e con vincolo di subordinazione, il Professionista deve compensare la collaborazi |
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Art. 22 - (Rapporti con tirocinanti)1. Nei rapporti con i tirocinanti il Professionista è tenuto a prestare in modo disinteressato |
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TITOLO VI - ESERCIZIO PROFESSIONALE |
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Art. 23 - (Incarico professionale)1. L’incarico professionale si configura come contratto di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi dell’Art. 2222 e seguenti del Codice Civile; qualunque sia la forma contrattuale che |
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Art. 24 - (Contratti e Compensi)1. È fatto obbligo da parte del Professionista la definizione del contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti. 2. Il Professionista determina per iscritto nel contratto il compenso professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dell’Art. 2233 Codice civile, e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali. |
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Art. 25 - (Accettazione dell’incarico)1. Il Professionista deve far conoscere tempestivamente al committente la sua decisione di accettare |
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Art. 26 - (Incarico congiunto)1. Il Professionista che riceve un incarico congiunto deve stabilire rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei |
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Art. 27 - (Esecuzione dell’incarico)1. Il Professionista deve svolgere l’incarico con diligenza e perizia richieste dalle norme che regolano la professione. |
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Art. 28 - (Cessazione dell’incarico)1. Il Professionista non deve proseguire l’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero c |
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Art. 29 - (Rinuncia all’incarico)1. Il Professionista, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall’accordo stipulato, in caso di r |
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Art. 30 - (Inadempimento)1. Costituisce infrazione disciplinare il mancato o non corretto adempimento dell’incarico prof |
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Art. 31 - (Conflitto di interessi)1. Il Professionista è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando a |
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Art. 32 - (Interferenza tra interessi economici e professione)1. Costituisce indebita interferenza tra interessi economici e professione, rilevante ai sensi degli |
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Art. 33 - (Restituzione dei documenti)1. Il Professionista è tenuto a consegnare al committente, quando quest’ultimo ne faccia |
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Art. 34 - (Responsabilità patrimoniale)1. Il Professionista deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell&rsquo |
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Art. 35 - (Informativa)1. L’informativa al committente in ordine all’attività professionale è resa |
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Art. 36 - (Pubblicità informativa)1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni rego |
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TITOLO VII - POTESTÀ DISCIPLINARE |
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Art. 37 - (Potestà disciplinare)1. Presso i Consigli dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono istituiti i Consigli di Disciplina che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo. |
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Art. 38 - (Parità di trattamento, tutela dell’affidamento e unità dell’Ordinamento)1. Al fine di attuare l’Art. 3 della Costituzione e garantire la parità di trattamento, |
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Art. 39 - (Certezza del diritto)1. Il Consiglio Nazionale potrà massimare le sue decisioni e pubblicarle nel sito www.awn.it.; |
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Art. 40 - (Condotta)1. La responsabilità disciplinare discende dalla violazione dei doveri. |
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TITOLO VIII - SANZIONI |
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Art. 41 - (Sanzioni)1. Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme, ai sensi della normativa vigente, sono: a) l’avvertimento, b) la censura, c) la sospensione, d) la cancellazione. |
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TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 42 - (Disposizione finale)1. Le disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V costituiscono espressione dei principi generali conte |
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Art. 43 - (Aggiornamento del Codice deontologico)1. Il Consiglio Nazionale delibera l’aggiornamento del presente Codice sulla base di sopravvenu |
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Art. 44 - (Entrata in vigore)1. Le presenti norme entrano in vigore dal 1°gennaio 2014. |
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