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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. CNAPPC 28/06/2017
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PreamboloLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA, CONSERVATORE, ARCHITETTO IUNIOR E PIANIFICATORE IUNIOR La professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto Iunior e Pianificatore Iunior è espressione di cultura e tecnica che impone doveri nei confronti della Società, che storicamente ne ha riconosciuto il ruolo nelle trasformazioni fisiche del territorio, nella valorizzazione e conservazione dei paesaggi, naturali e urbani, del patrimonio storico e artistico e nella pianificazione della città e del territor |
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità e ambito di applicazione)1. Il presente Codice si applica agli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Iunior e Pianificatori Iunior, indicati per brevità nel presente Codice “Professionista” o “Professionisti”, iscritti nelle rispettive sezioni e settori degli Albi, ferme restando l |
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TITOLO II - DOVERI GENERALI |
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Art. 2 - (Professionalità specifica)1. Costituisce comportamento disciplinarmente rilevante, l’uso di un titolo professionale non conseguito. |
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Art. 3 - (Obblighi nei confronti del pubblico interesse)1. Il Professionista ha l’obbligo di salvaguardare e sviluppare il sistema dei valori e il patrimonio culturale e na |
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Art. 4 - (Obblighi nei confronti della professione)1. L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività professionale e per l’utilizzo del relativo titolo. 2. Costituisce illecito disciplinare, anche ai sensi del successivo art. 5, l’attività esercitata in periodo di sospensione, |
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Art. 5 - (Lealtà e correttezza)1. Il Professionista deve basare sulla lealtà e correttezza i rapporti e lo svolgimento della sua attività nei confronti del proprio Ordine professionale, de |
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Art. 5 bis - (Legalità)1. Costituisce illecito disciplinare, ogni reato punito con norme penali solo quando si riflettano sulla propria reputazio |
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Art. 6 - (Indipendenza)1. Nell’esercizio dell’attività professionale il Professionista ha il dovere di conservare la propria a |
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Art. 7 - (Riservatezza)1. Il Professionista deve ispirare la sua condotta al riserbo sul contenuto della prestazione e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione della medesima. |
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Art. 8 - (Competenza e diligenza)1. Il Professionista ha l’obbligo di comunicare al committente le circostanze ostative della prestazione richiesta a |
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Art. 9 - (Aggiornamento professionale)1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l&rs |
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Art. 10 - (Verità)1. Costituisce illecito disciplinare produrre falsi in documenti e/o dichiarazioni. |
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Art. 11 - (Adempimenti)1. Il Professionista nell’esercizio della professione e nell’organizzazione della sua attività, ha l’obbligo di: |
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TITOLO III - RAPPORTI CON L’ORDINE E CON IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA |
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Art. 12 - (Doveri nei confronti dell’Ordine professionale)1. Il Professionista ha l’obbligo di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. 2. Ogni iscritto ha l’obbligo di osservare scrupolosamente tutti i provvedimenti generali o particolari emanati dal Consiglio dell’Ordine, e a prestare al medesimo adeguata collaborazione al fine di consentire nel modo p |
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TITOLO IV - RAPPORTI ESTERNI |
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Art. 13 - (Società tra professionisti)1. I Professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico, così come la società tra professionisti, istituita ex Art. 10 L. 12 novembre |
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Art. 14 - (Rapporti con i committenti)1. Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza. Il Professionista ha l’obbligo di eseguire diligentemente l’incarico conferitogli, purché questo non |
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Art. 15 - (Rapporti con Istituzioni e Terzi)1. Nei rapporti professionali con le Istituzioni, il Professionista deve curare con particolare diligenza, l’osservanza dei d |
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Art. 16 - (Partecipazione a commissioni e giurie di concorso)1. Il Professionista, sia indicato dal Consiglio dell’Ordine a rappresentarlo, sia nominato a titolo personale quale esperto, ovvero nominato per qualsiasi altra ragione in una commissione o giuria, pubblica o privata, ha l’obbligo di comunicare tempestivamente la nomina al Consiglio dell’Ordine. |
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Art. 17 - (Cariche istituzionali)1. Il Professionista ha l’obbligo di curare che le modalità con cui svolge il proprio mandato istituzionale c |
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Art. 18 - (Partecipazione a campagne elettorali politiche ed amministrative)1. Il Professionista che ricopre cariche di rappresentanza in enti previsti dall’ordinamento di categoria, deve aste |
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Art. 18 bis - (Attività di volontariato)1. Il professionista che svolge la propria attività di volontariato nei territori colpiti da calamità naturali deve: a) svolgere i p |
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Titolo V - RAPPORTI INTERNI |
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Art. 19 - (Rapporti con i colleghi)1. Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall’ordinamento, comunitario e interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano. È vietata ogni condotta diretta all’accaparramento di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro. 2. Il Professionista chiamato ad assumere un incarico già affidato |
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Art. 20 - (Concorrenza sleale)1. Costituiscono illecito disciplinare i seguenti comportamenti: a) attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale di altro Professionista; |
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Art. 21 - (Rapporti con collaboratori e dipendenti)1. Nei rapporti con i collaboratori, da intendersi tutti i prestatori d’opera che svolgono lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, e nei confronti dei dipendenti, da intendersi tutti coloro che svolgono prestazioni di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e con vincolo di subordinazione, |
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Art. 22 - (Rapporti con tirocinanti)1. Nei rapporti con i tirocinanti il Professionista è tenuto a prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento della pratica professionale e a compiere q |
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Art. 22 bis - (Professionisti dipendenti)1. Il Professionista dipendente rende la sua opera per realizzare le esigenze del proprio Datore di Lavoro nell’ambi |
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TITOLO VI - ESERCIZIO PROFESSIONALE |
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Art. 23 - (Incarico professionale)1. L’incarico professionale si configura come contratto di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi dell’art. 2222 |
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Art. 24 - (Contratti e Compensi)1. È fatto obbligo da parte del Professionista la stipula del contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti. 2. Il Professionista determina per iscritto nel contratto il compenso professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dell’art. 2233 Codice Civile, e di ogni altra norma neces |
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Art. 25 - (Accettazione dell’incarico)1. Il Professionista deve far conoscere tempestivamente al committente la sua decisione di accettare o meno l’incari |
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Art. 26 - (Incarico congiunto)1. Il Professionista che riceve un incarico congiunto deve stabilire rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei relativi com |
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Art. 27 - (Esecuzione dell’incarico)1. Il Professionista ha l’obbligo di svolgere l’incarico con diligenza e perizia richieste dalle norme che regolano la professione. |
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Art. 28 - (Cessazione dell’incarico)1. Il Professionista ha l’obbligo di non proseguire l’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio o |
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Art. 29 - (Rinuncia all’incarico)1. Il Professionista, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall’accordo stipulato, in caso di rinuncia all&rsqu |
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Art. 30 - (Inadempimento)1. Costituisce infrazione disciplinare il mancato o non corretto adempimento dell’incarico professionale quando deri |
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Art. 31 - (Conflitto di interessi)1. Il Professionista è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando abbia, per conto propr |
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Art. 32 - (Interferenza tra interessi economici e professione)1. Costituisce indebita interferenza tra interessi economici e professione, rilevante ai sensi degli artt. 5 e 6, il compo |
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Art. 33 - (Restituzione dei documenti)1. Il Professionista è tenuto a consegnare al committente, quando quest’ultimo ne faccia richiesta, i documen |
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Art. 34 - (Responsabilità patrimoniale)1. Il Professionista ha l’obbligo di porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell’ese |
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Art. 35 - (Informativa)1. L’informativa al committente in ordine all’attività professionale è resa a richiesta del Comm |
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Art. 36 - (Pubblicità informativa)1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolame |
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Art. 36 bis - (Incompatibilità)1. Ai sensi dell’art. 41 bis della Legge n. 1150/1942 il professionista incaricato della redazione dello strumento urbanistico comunale/intercomunale (piano strutturale o piano operativo) deve astenersi, dal momento dell’incarico professionale e fino all’approvazione del piano, dall&rsqu |
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TITOLO VII - POTESTà DISCIPLINARE |
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Art. 37 - (Potestà disciplinare)1. Presso i Consigli dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono istituiti i Consigli di Disciplina che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo. |
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Art. 37 bis - (Componenti dei Consigli / Collegi di disciplina)1. I componenti dei Consigli di Disciplina e dei Collegi di Disciplina devono svolgere il mandato improntando la propria a |
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Art. 39 - (Certezza del diritto)1. Il Consiglio Nazionale deve periodicamente massimare le sue decisioni e pubblicarle nel sito www.awn.it.; la massima es |
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Art. 40 - (Condotta)1. La responsabilità disciplinare discende dalla violazione dei doveri. |
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TITOLO VIII - SANZIONI |
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Art. 41 - (Sanzioni)1. Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme, ai sensi della normativa vigente, sono: a) l’avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell’esortarlo a non ricadervi; b) la censura dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso; |
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TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 42 - (Disposizione finale)1. Le disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V costituiscono espressione dei principi generali contenuti nel presente Cod |
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Art. 43 - (Aggiornamento del Codice deontologico)1. Il Consiglio Nazionale delibera l’aggiornamento del presente Codice sulla base di sopravvenute disposizioni di le |
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Art. 44 - (Entrata in vigore)1. Le presenti norme entrano in vigore dal 1° settembre 2017. |
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