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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Piemonte 05/12/2014, n. 17-728
Deliberaz. G.R. Piemonte 05/12/2014, n. 17-728
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TESTO DEL DOCUMENTOA relazione dell'Assessore Ferrari: Premesso che: con la legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 avente titolo: “Norme in materia di edilizia sociale” sono entrate in vigore le nuove norme per l’edilizia residenziale pubblica; nel particolare l’art. 39, comma 2, ha stabilito che le procedure, le modalità ed i tempi per l’esame e l’attuazione dei programmi d’intervento siano disciplinati da uno specifico regolamento; con il D.P.G.R. n. 4/R del 21 febbraio 2013 è stato emanato il regolamento dei programmi di edilizia sociale sovvenzionata, in attuazione del citato art. 39, comma 2, della legge regionale n. 3/2010 e s.m.i.; tale regolamento è entrato in vigore il 12 marzo 2013. Ai sensi dell’art. 4 del citato regolamento n. 4/R/2013 l’esame dei programmi di edilizia sociale sovvenzionata è di competenza delle Strutture Tecniche Decentrate (S.T.D.) operanti presso le Agenzie Territoriali per la Casa (A.T.C.) e pertanto da tale data, ai sensi dell’art. 54, comma 2, della legge regionale n. 3/2010, è venuta meno l’operatività delle Commissioni Tecnico Consultive (C.T.C.) di cui alla legge regionale n. 26 aprile 1993, n. 11, abrogata. Nel particolare è, tra l’altro, previsto che la S.T.D. ai sensi dell’art. 5, comma 4, del citato regolamento esprima una presa d’atto relativamente al quadro tecnico economico (Q.T.E.) finale dei programmi d’intervento di cui al Titolo IV (Stralcio degli immobili dall’edilizia sovvenzionata), articoli 15 e 16, del richiamato regolamento; il Titolo IV, art. 15 (Programmi d’intervento con lavori ultimati), comma 1, del regolamento contempla la possibilità per l’ente beneficiario del finanziamento di richiedere per l’immobile ultimato: a) lo stralcio dell’immobile dalla destinazione d’uso originaria con la restituzione del finanziamento ottenuto; b) il trasferimento del vincolo di edilizia sovvenzionata su altro immobile di proprietà dell’ente avente idonei requisiti. Il successivo comma 2 dell’art. 15 rinvia la definizione delle relative procedure all’assunzione di uno specifico provvedimento da parte della Giunta Regionale; per quanto concerne invece la casistica prevista dall’art. 16 (Programmi d’intervento con lavori non conclusi), la procedura risulta compiutamente definita dalla norma regolamentare di cui al citato articolo. Si rende pertanto necessario con il presente provvedimento, in attuazione del richiamato art. 15 del regolamento n. 4/R/2013 definire, per gli immobili con lavori ultimati, le procedure per lo stralcio dall’edilizia sociale sovvenzionata con riferimento ai seguenti aspetti: A) Ambito di applicazione; B) Motivazione; C) Quantificazione dell’importo da restituire o da trattenere; D) Presentazione della richiesta e relativa documentazione; E) Restituzione o trattenimento dell’importo. Considerato inoltre che l’art. 15 del regolamento prevede per gli immobili ultimati, in alternativa alla procedura dello stralcio, la possibilità del trasferimento del vincolo di edilizia sociale sovvenzionata su altro immobile, occorre per tale fattispecie disciplinare il relativo iter procedurale con riferimento ai seguenti aspetti: A) Ambito di applicazione (Immobile originario); B) Requisiti dell’immobile individuato per l’assunzione del vincolo di edilizia sovvenzionata; C) Presentazione della richiesta e relativa documentazione. Occorre infine demandare al competente Settore regionale l’assunzione del provvedimento di autorizzazione allo stralcio dell’immobile o al trasferimento del vincolo di edilizia sociale sovvenzionata e di approvazione dell’assestamento finanziario del programma che ne può conseguire. Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime, vista la legge regionale del 17.2.2010, n. 3 e s.m.i.; |
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