Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Com. Resp.R. Emilia Romagna 23/12/2014
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Indicazioni operative in materia di aree pubbliche |
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Comunicazioni per la partecipazione alla spunta (rif. Nota PG/2013/154742 del 26/6/2013 e nota PG/2014/282216 del 31/7/2014)La deliberazione di Giunta regionale 485/2013, pubblicata nel BURERT n. 136 del 22 maggio 2013, modifica l’allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 1368 del 26 luglio 1999. La d.g.r. 485/2013, oltre a introdurre le disposizioni conseguenti all’Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza unificata e al Documento unitario del 24 gennaio 2013 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, prevede nuove modalità per la partecipazione alla spunta nei mercati e nelle fiere (paragrafo 2, lettera d). Si reputa opportuno fornire alcune indicazioni operative, per l’uniforme applicazione nel territorio regionale dell’istituto della comunicazione di partecipazione alla spunta: 1) ambito di applicazione. Sono escluse le “imprese comunitarie”, intese come le imprese aventi sede legale in altro Stato dell’Unione europea (in questo senso, ad esempio, gli articoli 26 e 347 del Codice |
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Orari di vendita (rif. Nota PG/2013/154742 del 26/6/2013)Le disposizioni in materia di orari di vendita contenute nel paragrafo 3 dell’allegato alla d.g.r. 1368/1999 si applicano al commercio su aree pubblich |
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Modalità di presentazione del DURC (rif. Nota PG/2012/305025)Nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 289 del 21 dicembre 2012 è sta |
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Modalità di calcolo delle presenze alla spunta in caso di pluralità di subingressi per cessione pro tempore dell’azienda (rif. Nota PG/2014/212141)Va premesso che il punto 3 dell’Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza Unificata riconosce che il criterio di priorità dell’esperienza conseguita nell’esercizio dell’attività è connesso al numero di presenze accumulate da ciascun commerciante. E’ possibile beneficiare anche delle presenze dell’immediato dante causa. Pertanto le presenze maturate dal commerciante, sia esercitando egli stesso l'attività, sia per trasferimento da tutti i cedenti fino alla prima cessione (questa compresa) successiva al 05 luglio 2012 (per la regola introdotta dalla d. |
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Indicazioni operative in materia di esercizi al dettaglio in sede fissa |
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Requisiti professionali per l’esercizio attività commerciali (rif. Nota PG.2011.0103196 del 26/4/2011).Con la citata nota il Servizio Formazione Professionale e il Servizio Programmazione della Distribuzione Commerciale hanno diramato precise indicazioni circa i certificati di qualifica professionale rilasciati al termine di percorsi formativi a specifico indirizzo professionale istituiti dalla Regione Emilia-Romagna che al pari dell’attestato di frequenza rilasciato all'esito positivo del corso per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande, possono ritenersi abilitanti al ine dell’esercizio dell’attività di vendita di generi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande. Specificatamente nella lettera circolare si dà atto che oltre all’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento rilasciato al termine dello specifico corso di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1527/2010, recante “D |
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Esercizio congiunto dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio (rif. Nota PG/2010/322017 del 28/12/2010).Il generale divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio, previsto dal d.lgs. 114/98R e dalla lr 14/1999, non risulta più applicabile in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nella direttiva 2006/123/CE, attuate dal d.lgs. 59/2010R, relative alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi. |
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Adeguamento alle disposizioni contenute nel d.lgs. 59/2010[R=DLG592010] che ha dato attuazione alla direttiva 2006/123/CE (rif. Nota PG.2010.0165274 del 25/6/2010)Al fine di facilitare gli enti locali all’immediata applicazione delle disposizioni recate dal decreto nazionale la nota regionale fornisce alcune importanti indicazioni operative. Nello specifico dopo aver chiarito che le disposizioni contenute nel decreto legislativo trovano immediata applicazione e prevalgono sulla vigente normativa regionale in contrasto, pur rientrando |
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Segnalazione certificata di inizio attività (rif. Nota PG/2010/260175 e PG/260343 del 22/10/2010)Si precisa preliminarmente che le due lettere circolari hanno il medesimo contenuto seppure rechino due distinti protocolli. In particolare con la lettera circolare si è recepito integralmente quanto disposto dall’art. 19 della legge 241/90, come novellato dall’art. 49 del dl 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, quindi ha dato att |
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Disposizioni statali in tema di liberalizzazione delle attività economiche (rif. Nota PG/2013/46607 del 20/2/2013)La lettera circolare reca una ricognizione delle disposizioni regionali in tema di commercio interessate dai sopravvenuti decreti nazionali in particolare trattasi del D.L. 13/8/2011, n. 138 R“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” convertito in legge n. 148 del 2011, D.L. 6/12/2011, n. 201R “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito in legge n. 214 del 2011, D.L. 24/1/2012, n. 1R “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” convertito in legge n. 27 del 2012, D.L. 9/1/2012 n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di |
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Indicazioni operative in materia di distribuzione carburanti per autotrazione |
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Analisi delle novità introdotte dalla deliberazione assembleare 208/2009 alla deliberazione consiliare 355/2002 (rif. Nota PG/2009/106227 del 8/5/2009)Nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 40 dell'11 marzo 2009 è stato pubblicato il testo della deliberazione di Consiglio regionale n. 355/2002 (Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti) come risulta dopo le modifiche introdotte dalla deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 208 del 5 febbraio 2009. Punto 1.3 (Definizioni), comma 10bis: il comma definisce la zona appenninica come la parte di territorio regionale individuata ai sensi della legge regionale per la montagna (l.r. n. 2 del 2004). L'individuazione è avvenuta per mezzo della deliberazione di Giunta regionale n. 1734 del 6 settembre 2004; per quanto concerne la normativa regionale in materia di distribuzione carburanti vanno quindi considerati come zone appenniniche i territori dei comuni indicati nel dispositivo della suddetta DGR 1734/2004. |
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Impianti a uso privato (rif. Nota COM/03/36835 del 9/12/2003)Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Interno del 12 settembre 2003 che disciplina, ai ini della prevenzione incendi, l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione, ad uso privato, di capacità geometrica complessiva non superiore a mc 9, in contenitori-distributori rimovibili (quindi fuori terra) per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto. Con la regola tecnica approvata dal citato Decreto Ministeriale viene consentito alle imprese di autotrasporto il rifornimento dei propri automezzi tramite contenitori-distributori rimovibili per i quali è ora possibile ottenere il certificato di prevenzione incendi senza ricorrere al procedimento di deroga di cui all’art. 6 del DPR 37/98R. In precedenza, relativamente all’autorizzazione degli impianti privati di distribuzione carburante “fuori terra” di proprietà di imprese di autotrasporto (di fatto già esistenti da tempo), gli interessati segnalavano difficoltà nell’ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi di competenza dei VVF di cui al DM 16 febbraio 1982, punto 18, necessario per l’ottenimento dell’autorizzazione comunale. L’art. 82 del DM 31 luglio 1934 prevede infatti l’interramento dei serbatoi (vedasi nota del Ministro dell’Interno del 28 maggio 2001 indirizzata all’Ispettorato Regionale VVF per l’Emilia-Romagna). |
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Impianti di distribuzione carburanti per natanti (rif. Nota PG/2008/148389 del 16/6/2008)Per quanto riguarda l’individuazione dell’ente competente a svolgere le funzioni amministrative, va preliminarmente evidenziato che il Ministero dell'Interno, con proprie circolari prot. M/29138/5-5 del 29 novembre 2004 e del 5 novembre 2007, ha espresso l'opinione secondo cui, dopo l'entrata in vigore della L. 239/04 di riordino del sistema energetico, resta di competenza dei Prefetti unicamente il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 5 del decreto legge 82/93, convertito nella legge 162/93. Sulla base di questa interpretazione le Prefetture (Uffi |
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Collaudo degli impianti autostradali (rif. Nota PG/2010/213973 del 31/8/2010)Va verificato se sia applicabile anche agli impianti autostradali di distribuzione carburanti la scadenza quindicennale per la verifica tecnica dell'idoneità sanitaria e ambientale, prevista dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del 1998. La risposta positiva discende dai seguenti due aspetti. |
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Liberalizzazione dell’attività (modalità di erogazione e servizi accessori) -decreto legge 98/2011 (rif. Note PG/2011/205795 del 25/8/2011; PG/2013/23176 del 28/1/2013; PG/2014/447754 del 25/11/2014)Il decreto legge n. 98/2011, entrato in vigore il 6 luglio 2011 (convertito dalla legge 111/2011, entrata in vigore il 17 luglio 2011) contiene all’articolo 28 norme in materia di distribuzione carburanti che prevedono anche adempimenti amministrativi di competenza comunale. Si ritiene utile illustrare di seguito le novità normative. Articolo 28 comma 3 e comma 4: contengono disposizioni ormai non più efficaci relative alla dichiarazione di incompatibilità degli impianti. Articolo 28 commi 5 e 6: entro il 31/12/2012 tutti gli impianti devono dotarsi di self-service pre-payment, pena la comminazione di sanzioni pecuniarie. Il Comune è l’autorità competente a ricevere il rapporto, applicare la sanzione e introitare i proventi, essendo il titolare delle funzioni amministrative. Articolo 28 comma 7: non si possono porre vincoli alla possibilità di erogazione in self-service pre-payment durante l’apertura dell’impianto, fermo restando l’obbligo di presenza del gestore o dei suoi dipendenti. Questa disposizione rende inapplicabile la contraria previsione contenuta al comma 2 del paragrafo “Esenzioni” della DGR 1421/2010 (Criteri regionali per la determinazione degli orari di apertura degli impianti stradali di distribuzione carburanti, ai sensi d |
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Modalità per l’esposizione dei prezzi dei carburanti (rif. Nota PG/2013/81036 del 29/3/2013)Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71 del 25 marzo 2013 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 gennaio 2013 recante “Modalità attuative delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione, di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 set |
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Localizzazione degli impianti stradali di distribuzione carburanti. Disposizioni urbanistiche (rif. Nota PG/2011/254908 del 20/10/2011)Va premesso che sul punto le fonti normative sono tre: l’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32R (razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti); l’articolo 30, comma 14, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio); e il paragrafo 5.5 della deliberazione di Consiglio regionale 8 maggio 2002, n. 355 (Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva carburanti). I commi 1 e 1-bis dell'art. 2 del D.Lgs n. 32/1998 (comma introdotto dall’art. 1 del D.Lgs n. 346/1999), attribuiscono ai Comuni, nel quadro della liberalizzazion |
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27/11/2024
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