Sent. C. Stato 28/04/2011, n. 2537 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 28/04/2011, n. 2537

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1412897 1414398
SENTENZA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente sentenza

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FATTO E DIRITTO

1. Il Collegio dei geometri della provincia di Cremona ha impugnato:

a) il bando di progettazione per la riqualificazione e messa in sicurezza di 5 km della strada provinciale n. 27 Postumia, nella parte in cui ha riservato l’affidamento della progettazione ai soli ingegneri, architetti e geologi (nella specie la progettazione aveva ad oggetto, inter alios, indagini geognostiche e di prospezione, l’allargamento della strada, le opere di risanamento e consolidamento dei terreni residuati di una roggia, nonché la realizzazione di nove ponti in cemento armato anche precompresso, di cui due in attraversamento alla strada provinciale);

b) il provvedimento di aggiudicazione all’a.t.i. costituita fra la ditta Dimitri Adamo e la società Tecnostudio Bieffe.

2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:

a) violazione dell’art. 16, r.d. n. 274 del 1929, dell’art. 5, l. n. 144 del 1949, dell’art. 10, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 494 del 1996, dell’art. 2, l. n. 1086 del 1971;

b) l’opera, nel suo complesso, è di modeste dimensioni sotto il profilo tecnico strutturale e rientra nelle competenze professionali dei geometri;

c) i materia di opere stradali, non solo tracciamento, ma anche la progettazione, la direzione lavori e le attività accessorie rientrano nelle competenze dei geometri;

d) i geometri possono progettare (e dirigerne l’esecuzione) opere edilizie in conglomerato cementizio nell’ambito delle loro competenze da individuarsi in chiave evolutiva alla luce delle innovazioni e dello sviluppo della normativa antisismica, delle tecnologie costruttive, dei programmi di studio professionali riservati ai geometri.

3. L’impugnata sentenza - T.a.r. della Lombardia, sede staccata di Brescia, sezione I, n. 630 del 23 luglio 2007 - :

a) ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Ordine degli ingegneri intervenuto ad opponendum (tale capo non è stato impugnato ed è coperto dalla forza del giudicato interno);

b) ha respinto con dovizia di argomenti tutte le censure;

c) ha compensato fra le parti

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P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:

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