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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 04/11/2004, n. 21107
DISTANZE LEGALI – Costruzioni in genere.
Il muro, che abbia funzione di contenere un terrapieno creato ex novo dall'opera dell'uomo, va equiparato a un muro di fabbrica e come tale assoggettato al rispetto delle distanze legali tra costruzio
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon citazione notificata in data 31.12.1992 Angiolo Guarnera convenne innanzi al tribunale di Arezzo Alilo Brocchi e Anna Maria Polezzi chiedendo che fossero condannati a rimuovere una costruzione da loro realizzata in violazione delle distanze legali rispetto al muro condominiale nel cui ambito erano comprese le unità immobiliare di rispettiva proprietà delle parti. I convenuti contestarono la fondatezza della domanda deducendo che l'opera consisteva soltanto nello svuotamento di un terrapieno per realizzare un vano, senza nessuna ulteriore modifica dello stato dei luoghi, il tutto assistito da legittima co |
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MOTIVI DELLA DECISIONECon l'unico motivo proposto il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 873 e 878 c.c. e del regolamento del Comune di Cortona in tema di distanze legali, deducendo in fatto che nell'area dove è stato realizzato il garage non preesisteva alcun fabbricato e che uno dei muri, ed in particolare quello prospiciente via Severini, si configurava come semplice "muro di retta" del naturale declivio dei fondi a dislivello, dislivello esistente da tempo immemorabile e non realizzato ad opera dell'uomo. Secondo il ricorrente la corte di merito non avrebbe tenuto conto che detti presupposti rendevano non pertinenti i principi giurisprudenziali applicati, perché riferibili ad un terrapieno di natura artificiale e quindi integrante costruzione al pari del muro di contenimento. Assume il ricorrente che incombeva sui convenuti la prova che il terrapieno costituiva opera dell'uomo, mentre era pacifico che si trattasse di una massa di terra giacente da tempo immemorabile e senza intervento dell'uomo, con la conseguenza che non poteva considerarsi costruzione alla stregua de |
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P.Q.M.La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 1. |
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