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Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 17/07/2012, n. 12260
Sent. C. Cass. civ. 17/07/2012, n. 12260
Edilizia e immobili - Compravendita - Contratto preliminare - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Mancanza dell'attestazione di certificazione energetica - Causa ostativa all'emissione della sentenza ex art. 2932 cod. civ. - Esclusione - Fondamento. |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto notificato il 25 febbraio 2008, Giorgio Pettigiani interponeva appello, davanti alla Corte di Appello di Torino, avverso la sentenza n. 124 del 2007, con la quale il Tribunale di Torino respingeva le domande di Livio Racca e Franca Rocci, proposte ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. per il trasferimento in proprietà di un immobile promesso in vendita con contratto preliminare del 18 aprile 1988; nonché ai sensi dell'art. 1478 cod. civ. per la parte dei beni che erano ancora nella titolarità di terzi; riduceva il prezzo di vendita di Euro 152.354,79 pattuito nel preliminare di vendita in ragione della ritenuta arbitraria contrazione, ad opera del venditore, delle parti comuni che erano state promesse, nonché per altre voci relative a vizi e incompletezza delle o |
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MOTIVI DELLA DECISIONE1.= Con il primo motivo, il ricorrente Pettigiani lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2932 cod. civ. e della L.R. Piemonte 28 maggio 2007, n. 13 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo il ricorrente, la Corte di Appello di Torino non avrebbe fatto corretta applicazione del disposto di cui all'art. 2932 cod. civ. perché nell'ipotesi in esame il venditore non aveva consegnato la certificazione energetica relativa agli immobili promessi in vendita, così come richiesta dalla legislazione nazionale e, per quanto di interesse, dalla L.R. Piemonte n. 13 del 2007. La mancata allegazione del certificato di attestazione energetica - sostiene il ricorrente - influirebbe sui presupposti della sentenza di trasferimento perché, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti o un effetto che,comunque, eluda le norme che governano l'autonomia negoziale delle parti. Per altro il contratto preliminare di compravendita del 18 aprile 1988 non conteneva alcun riferimento al certificato di conformità o di qualificazione energetica ne' era stata allegata una tale certificazione. 1.1.= La censura non è fondata e non può essere accolta perché la Corte torinese ha correttamente applicato la normativa e i principi giuridici in tema di allegazione, al contratto di vendita e al contratto preliminare di vendita, della certificazione energetica. 1.1.a).= Va qui precisato che il D.Lgs. n. 192 del 2005, art. 6, comma 1-bis, lett. c come successivamente modificato dal D.Lgs. n. 112 del 2008, aveva introdotto l'obbligo per i venditori di immobili di consegnare ai compratori, al momento del rogito, l'attestato di certificazione energetica (ACE) dell'immobile compravenduto. A sua volta, il D.Lgs. n. 192 del 2005, art. 15, comma 8, stabiliva che: "In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'art. 6, comma 3, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'acquirente". Tuttavia, l'intera disciplina ha subito nel tempo profonde modifiche (da ultimo modificata dal D.Lgs. n. 28 del 2011) ma, soprattutto, la L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 35 - cui fa riferimento lo stesso ricorrente - ha abrogato i commi 8 e 9 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, art. 15 e, cioè, la norma che disponeva la nullità del contratto nell'ipotesi in cui allo stesso non fosse stata allegata la certificazione energetica. Ciò posto è da ritenere che il certificato cui si fa riferimento (tralasciando di considerare la normativa di cui al D.Lgs. n. 28 del 2011, la quale per altro non richiede più la certificazione di efficienza energetica, ma semplicemente un'attestazione resa dal venditore) andava ad ampliare il novero dei documenti (permesso di costruire, certificato di abitabilità), relativi alla proprietà ed all'uso della cosa venduta che, ai sensi dell'art. 1477 cod. civ., il venditore doveva consegnare al compratore. Pertanto, la mancata consegna dell'ACE non rendeva la vendita invalida, ovvero, nulla, piuttosto legittimava l'acquirente a domandare la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1477 - 1453 - 1455 cod. civ., in quanto era interesse del compratore acquisire la proprietà di un bene conforme alla normativa vigente, anche in materia di efficienza energetica. E di più, considerato che la mancata consegna della certificazione energetica (ACE) non comportava l'invalidità dell'atto, la stessa poteva essere consegnata anche, successivamente, o in ragione di un preventivo accordo delle parti o su semplice rich |
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P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, a favore dei sigg. Racca Livio e Rocci Franca, d |
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