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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 15/10/2014, n. 60/R
D. P.G.R. Toscana 15/10/2014, n. 60/R
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PREAMBOLOVisto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione; Visto l’articolo 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 R(Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000) e in particolare l’articolo 3; Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 17 luglio 2014; Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4; Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 01/09/2014; |
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Art. 1 - Struttura della banca della terra1. La banca della terra è articolata in sei sezioni: a) beni di proprietà dell’ente terre regionali toscane (di seguito: Ente); b) beni affidati in gestione all’Ente dalla Regione Toscana con convenzione; |
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Art. 2 - Beni di proprietà dell’Ente o affidati in gestione all’Ente dalla Regione1. L’Ente inserisce nella banca della terra l’avviso pubblico per la concessione o l’affitto dei beni di cui all’articolo 1, lettere a) e b), nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 41 e 57 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 “Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”). 2. L’avviso di cui al comma 1 specifica in particolare le modalità e i termini per la presentazione delle istanze, nonché i criteri per l’individuazione dell’assegn |
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Art. 3 - Beni afferenti al patrimonio agricolo forestale regionale1. Gli enti di cui all’articolo 29 della l.r. 39/2000R approvano l’avviso pubblico per la concessione dei beni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c) e d) sui quali intendono procedere al rilascio delle concessioni temporanee di cui all’articolo 26 della l.r. 39/2000, e il relativo disciplinare e li trasmettono all’Ente. 2. L’avviso di cui al comma 1 specifica in particolare le modalità e i termini per la presentazione delle istanze, nonché i criteri per l’individuazione dell’assegnatario, tenendo conto dell’obbiettivo del ricambio generazionale in agricoltura nel rispetto anche del seguente ordine di priorità: |
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Art. 4 - Beni agricoli e /o forestali di proprietà pubblica1. Gli enti pubblici toscani che intendono inserire i beni di cui all’articolo 1, comma 1 lettera e) nella banca della terra trasmettono all’Ente l’avviso pubblico per la concessione o l’affitto indicando la data di pubblicazione sul proprio sito istituzionale e la data di scadenza per la presentazione delle domande. 2. L’avviso di cui al comma 1 specifica in particolare le modalità e i termini per la presentazione delle istanze, nonché i criteri per l’individuazione dell’assegnatario, tenendo conto anche del seguente ordine di priorità: a) imprenditori agricoli professionali, singoli o associati anche a titolo provvisorio purché in possesso del requisito della cap |
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Art. 5 - Beni agricoli e /o forestali di proprietà privata1. Sono inseriti nella banca della terra i beni di proprietà privata di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), che rispondono alle seguenti condizioni: a) destinazione ad uso agricolo e/o forestale; b) disponibilità per operazioni di affitto per un periodo non inferiore a nove anni. |
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Art. 6 - Presentazione della domanda di assegnazione dei beni agricoli e/o forestali di proprietà privata |
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Art. 7 - Terreni abbandonati o incolti1. Le procedure relative ai beni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g) sono |
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