Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 17/10/2014, n. 71
Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e n. 131 del 2013.
Articoli 3, comma 1; 5, commi 1, 3; 6, comma 1; 7, comma 1 con esclusione per le domande delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I) del TFUE, per le quali il termine resta definito al 31/12/2014 qualora non venga riconosciuta la proroga dei termini di concessione e pagamento richiamati al punto (4) "Durata della Decisione di esecuzione della Commissione C (2012) 9471" del 19/12/2012. Il termine di esecuzione dei lavori per le imprese agricole come precedentemente definite resta fissato al 31/12/2015 qualora non venga riconosciuta la sopracitata proroga da parte della Commissione UE.
Il Sottosegretario della Giunta regionale Alfredo Bertelli assunte, ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116 con D.P.C.M. 25 agosto 2014, in conseguenza della cessazione anticipata del mandato del Presidente della Regione, le funzioni di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi di cui all'art. 1 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
Visti:
- il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";
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Articolo 1 - Modifiche
dell'Ord. reg. 28 agosto 2012, n. 29
1. Il comma 1-ter dell'art. 2 dell'Ord. reg. n. 29/2012 è sostituito con il seguente:
"1-ter. Rispetto agli edifici di cui al comma 1-bis, fanno eccezione i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità temporanea o parziale, al cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall'art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'Ord. reg. n. 57/2012 e smi. In tal caso il proprietario dell'immobile - impresa o persona fisica - o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, e che siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento, possono presentare istanza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.L. n. 74/2012 convertito con legge n. 122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici, che non necessitino di particolari finiture ed impianti il costo convenzionale di cui all'art. 3 commi 2 e 2-bis è ridotto del 30%. Per gli stessi fabbricati rurali, in base a quanto disposto dall'Ord. reg. n. 57/2012, le perizie previste dalla presente ordinanza dovranno essere giurate."
2. Dopo il comma 4-quater dell'art. 3 dell'Ord. reg. n. 29/2012 è aggiunto il seguente:
"4-quinquies. Il costo dell'intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'art. 179 del D.P.R. n. 207/2010, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura. La disposizione si applica ai progetti depositati, o alle varianti sostanziali apportate ai progetti in corso, successivamente alla data del 17 ottobre 2014."
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Articolo 2 - Modifiche
dell'Ord. reg. 5 ottobre 2012, n. 51
1. Il comma 1-ter dell'art. 2 dell'Ord. reg. n. 51/2012 è sostituito con il seguente:
"1-ter. Rispetto agli edifici di cui al comma 1-bis, fanno eccezione i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, al cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall'art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'Ord. reg. n. 57/2012 e smi. In tal caso il proprietario dell'immobile - impresa o persona fisica - o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, e che siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento, possono presentare istanza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.L. n. 74/2012 convertito con legge n. 122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici, che non necessitino di particolari finiture ed impianti il costo convenzionale di cui all'art. 3 commi 2 e 2-bis è ridotto del 30%. Per gli stessi fabbricati rurali, in base a quanto disposto dall'Ord. reg. n. 57/2012, le perizie previste dalla presente ordinanza dovranno essere giurate."
2. Dopo il comma 1-ter dell'art. 2 dell'Ord. reg. n. 51/2012 è aggiunto il seguente:
"1-quater. Nel caso gli edifici rurali destinati a deposito o magazzino, strumentali all'attività agricola, siano riconducibili a quelli con tipologia residenziale, agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, il costo convenzionale è ridotto del 30% per la superficie complessiva del piano terra e del 50% per quelle dei piani superiori con altezza minima di 240 cm e dotati di idonei accessi. La disposizione si applica ai progetti depositati successivamente alla data del 17 ottobre 2014."
3. Dopo il comma 6 dell'art. 3 dell'Ord. reg. n. 51/2012 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Il costo dell'intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'art. 179 del D.P.R. n. 207/2010, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura. La disposizione si applica ai progetti depositati, o alle varianti sostanziali apportate ai progetti in corso, successivamente alla data del 17 ottobre 2014.
6-ter. Per gli edifici classificati con livello operativo E 0 il costo dell'intervento comprende anche le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nei confronti delle aziende erogatrici dei servizi ambientali, energetici e di telefonia per l'eventuale riallaccio delle utenze disattivate a seguito del sisma. La disposizione si applica ai progetti depositati successivamente alla data del 17 ottobre 2014, ovvero ai progetti in
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Articolo 3 - Modifiche
dell'Ordinanza n. 86/2012 e smi
1. Il comma 1-ter dell'art. 2 dell'Ord. reg. n. 86/2012 è sostituito con il seguente:
"1-ter. Rispetto agli edifici di cui al comma 1-bis, fanno eccezione i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, al cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall'art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'Ord. reg. n. 57/2012 e smi. In tal caso il proprietario dell'immobile - impresa o persona fisica - o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, e che siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento, possono presentare istanza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.L. 74/2012 convertito con legge n. 122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici, che non necessitino di particolari finiture ed impianti il costo convenzionale di cui all'art. 3 commi 2 e 3 è ridotto del 30%. Per gli stessi fabbricati rurali, in base a quanto disposto dall'Ord. reg. n. 57/2012, le perizie previste dalla presente ordinanza dovranno essere giurate."
2. Dopo il comma 1-ter dell'art. 2 dell'Ord. reg. n. 86/2012 è aggiunto il seguente:
"1-quater. Nel caso gli edifici rurali destinati a deposito o magazzino, strumentali all'attività agricola, siano riconducibili a quelli con tipologia residenziale, agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, il costo convenzionale è ridotto del 30% per la superficie complessiva del piano terra e del 50% per quelle dei piani superiori con altezza minima di 240 cm e dotati di idonei accessi. La disposizione si applica ai progetti depositati successivamente alla data del 17 ottobre 2014."
3. Dopo il comma 8 dell'art. 3 dell'Ord. reg. n. 86/2012 sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. Per gli edifici classificati con "livello operativo" E 1, E 2 ed E 3 il costo dell'intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'art. 179 del D.P.R. n. 207/2010, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura. La disposizione si applica ai progetti depositati, o alle varianti sostanziali apportate ai progetti in corso, successivamente alla data del 17 ottobre 2014.
8-ter. Per gli edifici classificati con livello operativo E 1, E 2 ed E 3 il costo dell'intervento comprende anche le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nei confronti delle aziende erogatrici dei servizi ambientali, energetici e di telefonia per il riallaccio delle utenze disattivate a seguito del sisma. La disposizione si applica ai progetti depositati successivamente alla data del 17 ottobre 2014, ovvero ai progetti in corso per i quali non sia intervenuta l'erogazione a saldo del contributo."
4. Il punto i) del comma 9 dell'art. 3 dell'Ord. reg. n. 86/2012 è sostituito con il seguente:
"i) del 20% per gli interventi di ricostruzione di edifici singoli, unifamiliari o bifamili
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Articolo 4 - Domande rifiutate
N4 “0. Le domande di concessione di contributo che sono state rifiutate per carenza di documentazion
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Articolo 5 - Proroga dei
termini
1. Il termine del 31 Dicembre 2014 indicato all’art. 3 comma 1, all’art. 5 comma 1, all’art. 6 comma 1 ed all’art. 7, comma 1 dell’Ordinanza n. 131/2013 è prorogato al 31 dicembre 2015 con esclusione delle domande che le imprese agricole, attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, presentano ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi ovvero ai sensi dell’ordinanza n. 57/2012 e smi, per le quali il termine viene stabilito, al 30 giugno 2015 e il termine di ultimazione dei lavori, contrariamente a quanto previsto dagli articoli 7 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012,
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Articolo 6 - Controlli del
Commissario
1. I procedimenti amministrativi propedeutici alla concessione dei contributi per l'esecuzione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico, adeguamento sismico e demolizione e ricostruzione di cui all'Ord. reg. n. 29 del 2012, all'Ord. reg. n. 51 del 2012 e all'Ord. reg. n. 86 del 2012 e smi sono soggetti a controllo a campione da parte del Commissario delegato ai sensi del punto 7 dell'art. 3 del Protocollo sottoscritto il 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
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Articolo 7 - Modifica dell'Ord.
reg. 12 ottobre 2012, n. 57
1. Al comma 1 dell'art. 24 dell'Ord. reg. n. 57/2012 le parole "per 200 milioni di euro" sono sostitu
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Articolo 8 - Modifica dell'Ord.
reg. 18 ottobre 2013, n. 131
1. All'interno del primo periodo del comma 5 dell'art. 1 nell'Ord. reg. n. 131/2013 le parole "a pena
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Articolo 9 - Modifica dell'Ord.
reg. 7 febbraio 2014, n. 9
1. All'art. 5 comma 1 dell'Ord. reg. n. 9/2014 le parole "commi 1 dei precedenti art. 1, 2 e 3" sono
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Articolo 10 - Modifica
dell'Ord. reg. 16 maggio 2014 n. 39
1. Nell'Ord. reg. n. 39/2014 è inserito il seguente punto 6:
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Articolo 11 - Linee Guida
relative all'applicazione dell'Ord. reg. n. 29 del 2012, dell'Ord.
reg. n. 51 del 2012 e dell'Ord. reg. n. 86 del 2012 e smi
1. Al fine di agevolare ed uniformare l'applicazione delle ordinanze attinenti la ricostruzione degli edifici a destinazione prevalentemente residenziale, con apposito decreto verranno emanate Linee Guida a cui devono attenersi gli operatori pubblici e privati che intendono beneficiare dei contributi per la ricostruzione degli edifici danneggiati dagli event
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Analisi delle disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel Decreto Agosto (D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito in legge dalla L. 13/10/2020, n. 126), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Analisi sintetica delle disposizioni rilevanti del settore tecnico contenute nel D.L. 20/06/2017, n. 91 (c.d. “DL Mezzogiorno” convertito con modificazioni dalla L. 03/08/2017, n. 123), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nella Legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
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