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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. R. Lombardia 04/08/2014, n. 6
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[Premessa]In data 11 aprile 2014 è entrato in vigore il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 recante «Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)» con il quale sono state apportate sostanziali modifiche alla Parte II^ del d.lgs. 152/06 ed, in particolare, al Titolo III-bis «L’autorizzazione Integrata Ambientale». Tali modifiche riguardano sia elementi innovativi introdotti dalla direttiva 2010/75/UE e recepiti tal quali con il predetto decreto legislativo, quali l’estensione dell’ambito di applicazione della disciplina IPPC e la previsione di ulteriori adempimenti in capo ai Gestori delle installazioni soggette ad A.I.A., sia aspetti amministrativi specifici dell’ordinamento nazionale in materia, quali l’istituto del riesame con valenza di rinnovo. A seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in argomento, nell’ambito del Tavolo di coordinamento regionale per l’uniforme applicazione della normativa in materia di A.I.A. sono emerse le prime problematiche interpretative ed attuative; dette criticità sono state rappresentate in sede di Coordinamento nazionale, istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ai sensi di cui all’articolo 29-quinquies del d.lgs. 152/06, e rispetto alle medesime sono state individuate le prime posizioni condivise. In attesa dell’emanazione dell’atto di indirizzo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), tenuto conto degli esiti del confronto finora svolto e tuttora in corso con il Ministero medesimo e con le Regioni, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento in materia di A.I.A. di cui alla legge regionale 1 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i., si ritiene necessario fornire alle Autorità Competenti i primi indirizzi in ordine ad aspetti ritenuti urgenti e rilevanti per garantire un’uniforme applicazione della disciplina IPPC alla luce modifiche introdotte dal d.lgs. 46/2014. 1. Installazioni esistenti di nuovo assoggettamento Il comma 2 dell’art. 29 del d.lgs. 46/14 si riferisce ai gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all’Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Dal confronto con la relativa definizione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i-quinquies N1, si tratta pertanto delle installazioni esistenti non già soggette ad A.I.A. che svolgono attività comprese per la prima volta nell’allegato VIII per effetto del d.lgs. 46/2014. I suddetti Gestori presentano istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, entro il 7 settembre 2014, onde consentire all’Autorità Competente di rilasciare l’A.I.A. entro il 7 luglio 2015. Ne consegue, dalla lettura del comma 3 del citato articolo 29 che, ove la domanda non sia presentata entro tale scadenza, l’autorità competente potrebbe trovarsi nella condizione di non poter rilasciare l’A.I.A. nel predetto termine ultimo, con la conseguenza che l’installazione che continuasse l’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti oltre il 7 luglio 2015 (termine inderogabile in quanto direttamente stabilito dalla direttiva) incorrerebbe nelle sanzioni previste per l’esercizio in carenza dell’A.I.A. 2. Modalità di presentazione delle istanze per le installazioni esistenti di nuovo assoggettamento Per la presentazione delle istanze A.I.A. ai sensi dell’articolo 29, comma 2 del d.lgs. 46/2014, i Gestori delle installazioni esistenti di nuovo assoggettamento potranno fare riferimento alle indicazioni ed alla modulistica che saranno pubblicate sul sito WEB di Regione Lombardia (http:/www.reti.regione.lombardia.it), canale «Inquinanti da attività produttive», sezione Autorizzazioni Integrate Ambientale - A.I.A. 3. Applicazione dell’istituto del riesame (art. 29-octies del d.lgs. 152/2006) Con l’emanazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, l’istituto del rinnovo periodico, precedentemente disciplinato dall’articolo 29-octies, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 152/06, non è pi& |
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