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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 17/07/2014
D. Min. Interno 17/07/2014
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
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PremessaIL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell' |
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Art. 1. - Campo di applicazione1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, |
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Art. 2. - Obiettivi1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività di cui all'art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo |
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Art. 3. - Disposizioni tecniche1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata l |
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Art. 4. - Applicazione delle disposizioni tecniche1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano alle aerostazioni di cui all'art. 1, di nuova realizzazione e alle aerostazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi a predetta data, limitatame |
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Art. 5. - Commercializzazione ed impiego dei prodotti1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato nel presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti di prestazione previsti dal presente decreto. |
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Art. 6. - Disposizioni transitorie e finali1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le aerostazioni di cui all'art. 4, comma 2, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della allegata regola tecnica, entro i termini temporali di seguito indicati: a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 15 e successive modificazioni, per i seguenti punti: 1. Generalità; 2. Ubicazione; |
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Allegato - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m² |
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1. Generalità1.1. Scopo e campo di applicazione 1. La presente regola tecnica ha lo scopo di indicare misure tecniche e gestionali di prevenzione incendi da osservarsi nella progettazione, realizzazione ed esercizio di strutture destinate ad aerostazione, al fine di garantire l'uniformità di applicazione delle misure di sicurezza antincendio sul territorio nazionale da parte dei responsabili delle attività. |
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2. Ubicazione2.1. Generalità 1. Le attività devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. |
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3. Caratteristiche costruttive3.1. Resistenza al fuoco 1. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione dell'aerostazione devono garantire i requisiti di resistenza al fuoco commisurati alla classe del compartimento determinate in conformità al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, con un livello di prestazione minimo pari al III. In caso di distribuzione non uniforme del carico di incendio, lo stesso va calcolato con riferimento alla sua effettiva distribuzione così come prescritto al comma 3 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007. In tale caso, le strutture vanno verificate con modelli di incendio localizzati utilizzando il valore del carico di incendio specifico qf . Un modello di incendio localizzato di comprovata validità è riportato nella norma UNI EN 1991 1-2. 2. I requisiti di resistenza al fuoco delle strutture portanti e degli elementi di compartimentazione delle aree a rischio specifico devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate. 3.2. Reazione al fuoco |
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4. Misure per il dimensionamento delle vie esodo4.1. Generalità 1. Per quanto non specificatamente previsto nella presente regola tecnica, le misure relative alle vie di esodo devono essere conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, concernente le misure relative alle vie di esodo in caso di incendio nei luoghi di lavoro. 4.2. Affollamento 1. Il valore dell'affollamento massimo ipotizzabile dell'intera aerostazione, viene dichiarato dal gestore aeroportuale, ma non potrà essere inferiore al TPHP (Typical Peak Hour Passengers: numero di passeggeri nell'ora di punta tipica) ottenuto con la formulazione riferita alla metodologia FAA (Federal Aviation Administration) moltiplicando il traffico annuo per i fattori correttivi di seguito indicati, incrementato del 20%:
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5. Impianti di climatizzazione1. Gli impianti di climatizzazione, di tipo centralizzato o localizzato, devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obie |
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6. Impianti elettrici6.1. Generalità 1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla legge 1 ° marzo 1968, n. 186. 2. Ai fini della prevenzione degli incendi, devono avere le seguenti ulteriori caratteristiche: - non costituire causa primaria di incendio o di esplosione; - non fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi; - il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali; |
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7. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi7.1. Generalità 1. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere progettate, installate, e gestiti secondo la regola dell'arte, conformemente alle normative specifiche e a quanto di seguito indicato. 7.2. Estintori 1. Le attività devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere e in prossimità delle uscite; devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzar |
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8. Impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio1. Tutti i locali dell'aerostazione devono essere protetti da un impianto fisso di ri |
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9. Segnaletica di sicurezza1. Deve essere installata la segnaletica di sicurezza, almeno in lingua italiano e inglese, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi: |
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10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio1. L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve essere di tipo coordinato. 2. Il piano di emergenza deve prevedere un servizio interno di sicurezza, permanentemente presente durante l'esercizio, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. |
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11. Divieti1. È vietato installare all'interno degli ambienti dell'aerostazione accessibili al pubblico |
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