Il decreto stabilisce i criteri per la determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni, nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione delle attività per le quali le prestazioni di resistenza al fuoco sono espressamente stabilite da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.
Tali prescrizioni si applicano alle attività i cui progetti sono presentati ai VV.F. per l’acquisizione del parere di conformità di cui all’art. 2 del D.P.R. 37/1998 in data successiva all’entrata in vigore del provvedimento (180 giorni dopo la sua pubblicazione in G.U., e quindi il 25/09/2007). Il comma 4 dell’art. 4 del decreto in esame prevede inoltre che le costruzioni esistenti le cui prestazioni di resistenza al fuoco siano già state accertate alla suddetta data del 25/09/2007 non devono essere nuovamente sottoposte a controllo in caso di modifiche alla costruzione, ampliamento, mutamento della destinazione d’uso, a meno che dette modifiche non comportino un incremento della classe di rischio (vedi tabella 2 allegata al decreto), una riduzione delle misure protettive o un incremento del carico di incendio specifico.
Segnaliamo infine che dal 25/09/2007 sono abrogati la Circolare 14/09/1961, n. 91 (sicurezza antincendio fabbricati a struttura in acciaio per uso civile) ed il D.M. 06/03/1986 (calcolo del carico di incendio locali con strutture portanti in legno). Viene altresì indicato come superato il contenuto delle istruzioni del CNR 192/1999 richiamato dalla Lett. Circ. 31/01/2001, P130/4101 sott. 72/E in merito alla progettazione delle costruzioni resistenti al fuoco.
Sono infine sostituite, nell’allegato al D.M. 30/11/1983, le definizioni di importanti termini quali "carico di incendio", "compartimento antincendio" e "resistenza al fuoco".