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Sent. C. Stato 27/01/2011, n. 609

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Costruzioni presso cimitero - Vincolo distanza 200 m. - Eccezioni
1. La salvaguardia dell’area di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dall’art. 338, T.U., R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità, che non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici e rilevanti interessi pubblici che tale fascia intende tutelare, quali, anzitutto, le esigenze di natura igienico sanitaria e la salvaguardia della sacralità e del sentimento religioso che connota i luoghi destinati all’inumazione e alla sepoltura dei defunti. Fermo quanto sopra, tuttavia lo stesso art. 338, nel sancire il divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, consente oggi di derogare a tale divieto per realizzare un’opera pubblica o attuare un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie.

1. Conf. C. Stato V 3 maggio 2007 n. 1933 R e V 29 marzo 2006 n. 1593.[R=WCS29M061593] 1c. Il comma 5 dell’art. 338, R.D. 1934/1265 è stato sostituito dall’art. 28, c.1, lett. b), L. 1 agosto 2002 n. 166, R in materia di infrastrutture e trasporti.
(T.U., R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, art. 338)

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