Sent. C. Stato 15/11/2010, n. 47 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 15/11/2010, n. 47

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Sostituzione di tettoia - È attività straordinaria ex artt. 3 e 6, D.P.R. 01/380 - Ordine di demolizione - Illegittimità
1. La sostituzione di tettoia, ai sensi degli artt. 3, c.1, alinea b) e 6, c.2, alinea a) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, rientra negli interventi di manutenzione straordinaria. Ne consegue che qualsiasi provvedimento a carattere demolitorio e ripristinatorio è illegittimo.

1a. (ATED-MZR.1) - Sugli interventi edilizi di manutenzione straordinaria ved. C.Stato V 30 ottobre 2003 n. 6736 R (Gli interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio edilizio prevalgono, ai sensi dell’art. 31, c. 2 della L. 5 agosto 1978 n. 457, sulle disposizioni degli strumenti urbanistici eventualmente difformi); Csi 7 marzo 2003 n. 266 [R=WCSI7M03266] [Negli interventi di manutenzione straordinaria previsti dall’art. 31, c. 1, lett. b) della L. 1978/457 sono compresi quelli per la sostituzione o rinnovazione di parti, anche esterne, di un edificio, che non modifichino le destinazioni d’uso né le superfici ed i volumi delle singole unità immobiliari]; Cass. pen. III 3 marzo 2003 n. 9519 [R=WP3M039519] (Anche a seguito delle nuove disposizioni contenute nella L. 21 dicembre 2001 n. 443 e nel T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, gli interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 31 della L. 1978/457, non richiedono la preventiva autorizzazione solo nel caso in cui non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici); V 6 febbraio 2003 n. 617 [R=P6F03617] [Gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria sono distinti dalla necessità che consistano in lavori di sostituzione o rinnovo di parti dell’edificio (limite di ordine funzionale) e che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari nè mutino la loro destinazione (limite di ordine strutturale); pertanto qualora superino detti limiti occorre la concessione edilizia]; V 18 ottobre 2002 n. 5775 [R=WP18O025775] (Affinchè una attività edilizia costituisca una manutenzione straordinaria deve conservare la destinazione d’uso dell’edificio ed anche avere gli altri due requisiti, quello funzionale e quello strutturale, di cui già si è detto; quindi un intervento che non abbia i due suddetti requisiti e mantenga solo in parte la precedente destinazione d’uso ha natura di ristrutturazione e non di manutenzione); V 2 aprile 2001 n. 1883 [R=P2A011883] (Presupposto degli interventi di manutenzione straordinaria è la preesistenza di un edificio avente determinate caratteristiche strutturali ed architettoniche); Cass.pen. III 22 giugno 2000 n. 7314 [R=WP22G007314] (La costruzione di un appartamento di soprelevazione di un edificio preesistente non può qualificarsi come intervento in straordinaria manutenzione); C.Stato V 25 novembre 1999 n. 1971 R (Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria - non soggetta agli oneri urbanistici - le opere di accomodamento o anche di rinnovazione o sostituzione di parti degli elementi costitutivi dell’edificio); V 12 ottobre 1999 n. 1431 R (La sostituzione del tetto a spiovente con la copertura a terrazza, qualora comporti un certo aumento di volumetria e la variazione del preesistente assetto estetico e strutturale dell’edificio, non si configura come intervento di manutenzione straordinaria); Csi 18 novembre 1998 n. 665 R (I lavori di manutenzione straordinaria consistono nel rinnovo di parti dell’edificio col limite strutturale imposto dal divieto di modificare superfici e volumi dell’immobile); Cass.pen. III 27 gennaio 1998 n. 1029 [R=WP27GE981029] (Ai sensi dell’art. 31, L. 5 agosto 1978 n. 457, costituiscono interventi di straordinaria manutenzione le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali di edifici e per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso; tale disposizione si riferisce alla sola edilizia abitativa e, pertanto, la regolamentazione giuridica degli interventi di straordinaria manutenzione che essa contiene non è applicabile a manufatti non abitativi); C.Stato V 14 dicembre 1994 n. 1469 R e C.Conti, Stato 30 giugno 1993 n. 104 [R=WCC30G93104] (Gli interventi di manutenzione edilizia straordinaria previsti hanno due limiti: uno di ordine funzionale, costituito dalla necessità che i lavori siano diretti alla mera sostituzione o al puro rinnovo di parti dell’edificio, e l’altro di ordine strutturale, consistente nella proibizione di alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o di mutare la loro destinazione); V 23 luglio 1994 n. 807 R (Conf. a C.Stato V 94/1469); Cass.pen. III 18 maggio 1994 n. 1054 [R=WP18MA941054] (La manutenzione straordinaria consiste soltanto in lavori diretti a conservare l’edificio mediante opere che nel loro complesso rispettino tipologia, forma e struttura senza alcun inserimento di elementi innovativi pur se sostitutivi di quelli precedenti); C.Stato V 1 marzo 1993 n. 301 R (Si configurano come manutenzione straordinaria di immobili sia i lavori di consolidamento delle strutture verticali o dei solai o delle scale, sia i lavori per opere accessorie che non aumentino volume e superficie utili).
[T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, artt. 3, c.1, alinea b) e 6, c.2, alinea a)] R

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