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Sent. C. Cass. 20/07/2010, n. 16905

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1. Notaio - Responsabilità - Preventiva verifica della disponibilità dell’immobile da trasferire - Obbligo del notaio
1. Per il notaio richiesto della preparazione e della stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e della disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei pubblici registri, attraverso la loro visura, rappresenta, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall’incarico conferitogli dal cliente, di talché l’inosservanza dello stesso dà luogo a responsabilità ex contractu del notaio medesimo per inadempimento della prestazione d’opera intellettuale demandatagli.

1. Conf. Cass. 28 novembre 2007 n. 24733 R; 11 gennaio 2006 n. 264 R. Ved anche «Responsabilità del notaio» 1a. (NOT-OBR) - Ved. Cass. 2 luglio 2010 n. 115726 [R=W2L10115726]

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