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Sent. C. Cass. 05/08/2010, n. 18249

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1. Ingegneri e architetti - Compenso - Liquidazione - Ex art. 14, L. 1949/143 Interpretazione - Lavori da retribuire sussumibili in classe non suddivisa in categorie Frazionamento del compenso - Esclusione
1. L’art. 14 della tariffa professionale di ingegneri e architetti, L. 2 marzo 1949 n. 143, nello stabilire che le opere vengono «suddivise nelle classi e categorie» di cui all’elenco in calce, e che «se un lavoro professionale interessa più di una categoria gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente», impone anzitutto all’interprete di ricercare la classe in cui le opere da retribuire siano sussumibili e, successivamente, nell’ambito della stessa, ove suddivisa in categorie, di frazionare il compenso in relazione a quelle di appartenenza. Ma se la classe di appartenenza delle opere non sia a sua volta suddivisa in categorie, tale frazionamento non è possibile, ostandovi l’unitarietà dell’incarico professionale, e l’esigenza di evitare duplicazione di compensi per una medesima prestazione professionale.

1. Ved. Cass. S.U. 2 aprile 2003 n. 5078R Ved. anche «Onorario per i professionisti tecnici».
(L. 2 marzo 1949 n. 143, artt. 14 e 15)R

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