FAST FIND : GP10420

Sent. CGA 05/10/2010, n. 1236

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1. Appalti LSF - Gara - Offerte - Valutazione - Criteri - 4. Appalti LSF - Gara - Esclusione - Illegittimità - Risarcimento del danno all’impresa esclusa - Rivalutazione e interessi dovuti all’impresa - Tempi
1. Qualora in una gara d’appalto LSF la lettera di invito si limiti alla mera enunciazione dei parametri e del punteggio connesso a ciascun parametro, è onere della Commissione di gara enunciare i criteri in base ai quali sarà effettuata l’attribuzione dei punteggi. Infatti, in una pubblica gara, il solo punteggio numerico può essere ritenuto una sufficiente motivazione in relazione agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa quando i criteri prefissati di valutazione siano estremamente dettagliati. In mancanza di criteri ben individuati deve ritenersi, invece, illegittima l’attribuzione di un punteggio solo numerico alle componenti dell’offerta, senza un’ulteriore motivazione specifica. 2. In una gara d’appalto LSF, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno dovuto all’impresa illegittimamente esclusa dalla aggiudicazione, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, si riconosce nella misura del 10% dell’importo a base d’asta, per come eventualmente ribassato dall’offerta dell’impresa interessata, l’entità del guadagno presuntivamente ritratto dall’esecuzione dell’appalto; ma occorre ancora distinguere la fattispecie in cui l’impresa riesce a dimostrare che, in mancanza dell’adozione del provvedimento illegittimo, avrebbe vinto la gara (ad esempio perché, se non fosse stata indebitamente esclusa, sarebbe stata selezionata la sua offerta) dai casi in cui non è possibile acquisire alcuna certezza su quale sarebbe stato l’esito della procedura in mancanza della violazione riscontrata. 3. In una gara d’appalto LSF, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno dovuto all’impresa illegittimamente esclusa dalla aggiudicazione, la dimostrazione della spettanza dell’appalto all’impresa danneggiata risulta ovviamente configurabile nei soli casi in cui il criterio dell’aggiudicazione si fonda su parametri vincolati e matematici (come, ad esempio, nel caso del massimo ribasso in un pubblico incanto in cui l’impresa vincitrice avrebbe dovuto essere esclusa), mentre si rivela impossibile là dove la selezione del contraente viene operata sulla base di un apprezzamento tecnico discrezionale dell’offerta (come nel caso dell’offerta economicamente più vantaggiosa). Nella prima ipotesi spetta, evidentemente, all’impresa danneggiata un risarcimento pari al 10% del valore dell’appalto (come eventualmente ribassato dalla sua offerta), ferma restando la possibilità di conseguire una somma superiore in presenza della dimostrazione che il margine di utile sarebbe stato maggiore di quello presunto. Viceversa, quando l’impresa, allega solo la perdita di una chance a sostegno della pretesa risarcitoria (e cioè quando non riesce a provare che l’aggiudicazione dell’appalto spettava proprio a lei, secondo le regole di gara), la somma commisurata all’utile d’impresa deve essere proporzionalmente ridotta in ragione delle concrete possibilità di vittoria risultante dagli atti della procedura, facendo ricorso a indici significativi delle potenzialità di successo dell’impresa stessa. 4. In una gara d’appalto LSF, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno dovuto all’impresa illegittimamente esclusa dalla aggiudicazione, spetta all’impresa la rivalutazione monetaria sino alla pubblicazione della sentenza; dopo tale data e fino all’effettivo soddisfo, spettano, invece, gli interessi nella misura legale.

1. Conf. C. Stato IV 22 giugno 2006 n. 3851,[R=WCS22G063851] V 6 ottobre 2003 n. 5899.[R=WCS6O035899] 2. Conf. C. Stato IV 2 luglio 2004 n. 5012.[R=WCS2L045012] 4. Conf. C. Stato VI 23 luglio 2009 n. 4628 R; VI 21 maggio 2009 n. 3144R


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