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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. CNI 13/12/2013, n. 302
Circ. CNI 13/12/2013, n. 302
Circ. CNI 13/12/2013, n. 302
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1) Per gli iscritti1.1. Gli iscritti possono conseguire CFP in ogni area formativa ed indipendentemente dal settore di iscrizione. Fanno eccezione i 5 CFP di cui all’art. 3, comma 9 del Regolamento R, relativi a “etica e deontologia professionale”, che devono essere conseguiti dagli iscritti entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di iscrizione. 1.2. Le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale riconoscibili per il conseguimento di CFP sono esclusivamente quelle organizzate dagli Ordini territoriali e da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del Regolamento R. 1.3. I corsi abilitanti per legge o di aggiornamento delle abilitazioni (quali, ad es., quelli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e di prevenzioni incendi ex D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011) consentono il conseguimento dei relativi CFP esclusivamente se organizzati dagli Ordini territoriali o da associazioni di iscritti agli A |
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2) Per gli ordini territoriali2.1. Gli Ordini territoriali non necessitano dell’autorizzazione del CNI per l’acquisizione sul libero mercato di beni e servizi utili per l’organizzazione delle attività formative. A titolo esemplificativo, gli Ordini possono affidare a società private attività organizzative di tipo segretariale, nonché attività a carattere tipografico o logistico. La responsabilità scientifica delle attività formative è di competenza esclusiva degli Ordini territoriali. 2.2. L’organizzazione delle attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale e il controllo della relativa partecipazione da parte degli iscritti compe |
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3) Per le associazioni di iscritti agli albi e gli altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del Regolamento3.1. Nel presentare istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale, frontale o a distanza, ex art. 7 del Regolamento R, le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti hanno la facoltà di: 1. presentare al CNI un’istanza di autorizzazione in qualità di soggetti formatori e, contestualmente, richiedere l’assegnazione di CFP per specifiche attività formative, che, una volta concessa, consentirà l’organizzazione di tali attività a livello nazionale; 2. presentare al CNI un’istanza di autorizzazione in qualit&agr |
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4) Banca dati degli eventi formativi4.1. È istituita presso il CNI una banca dati, consultabile on-line, di tutte le attivit&agrav |
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5) Anagrafe nazionale crediti e certificazione obblighi formativi iscritti5.1. È istituita presso il CNI un’Anagrafe Nazionale dei CFP, competente per tutti gli iscritti agli Ordini territoriali. Ciascun soggetto formatore, al termine delle singole attivit& |
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6) Art. 13 del Regolamento – entrata in vigore e disciplina transitoria. riconoscimento dei CFP per attività formative svolte dagli iscritti nell’anno precedente a quello dell’entrata in vigore dello stesso6.1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Regolamento R, l’obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre a partire dal 1° gennaio 2014. 6.2. Alla data del 1° gennaio 2014 a ciascun iscritto all’Albo degli ingegneri verranno accreditati 60 CFP, mentre agli iscritti dal 1° gennaio 2014 in poi verrà accreditato il numero iniziale di CFP previsto dall’art. 3, comma 8 del Regolamento R. 6 |
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7) Singole attività formative di cui all’art. 4, comma 5 e all’art. 8, comma 1, lett. g) del Regolamento7.1. Le singole attività formative non comprese tra quelle indicate nell’Allegato A, realizzate a livello s |
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8) Criteri di attribuzione dei CFP non espressamente indicati nell’allegato a del Regolamento8.1. Per l’anno 2014 e seguenti, i criteri di attribuzione dei CFP non espressamente indicati n |
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