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Deliberaz. G.R. Veneto 17/06/2014, n. 982

Definizione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 della Legge Regionale 4 marzo 2010 n.18 "Norme in materia funeraria" e revisione della D.G.R. n. 1807 dell'8 novembre 2011.
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Premessa

Con il presente provvedimento si approvano i nuovi requisiti per l'esercizio dell'attività funebre, già approvati con D.G.R. 8 novembre 2011 n. 1807.

La presente delibera non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore Daniele Stival di concerto con l'Assessore Maria Luisa Coppola riferisce quanto segue.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria", con la D.G.R. n. 1807 del 08/11/2011 la Giunta Regionale ha definito, fra l'altro, i requisiti strutturali, gestionali e formativi per l'esercizio dell'attività funebre.

I requisiti di carattere igienico-sanitario e formativi erano stati definiti da un gruppo tecnico regionale costituito da medici legali e igienisti dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS e da un rappresentante della Direzione Urbanistica (oggi Sezione Urbanistica).

Trattandosi di ambiti disciplinati dalla normativa regionale in materia funeraria che non riguardano solo aspetti sanitari ma anche aspetti legali, attinenti alla disciplina del commercio e dell'artigianato, di concerto con gli Assessorati al Territorio, alla Cultura, agli Affari Generali e l'Assessorato all'Economia e Sviluppo, Ricerca e Innovazione era stato costituito presso la Direzione Affari Legislativi (oggi Sezione Affari Legislativi) un apposito tavolo di lavoro istituzionale. Al tavolo di lavoro i rappresentanti delle Direzioni interessate hanno revisionato ed integrato il primo documento proposto dal gruppo tecnico, anche alla luce della nuova

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ALLEGATOA Disposizioni applicative della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 “Norme in materia funeraria”

Le presenti disposizioni sono state elaborate dal Gruppo Regionale comporto dalla Sezione Affari Legislativi, dalla

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REQUISITI DELLA CASA FUNERARIA Art. 2, comma 2, lettera c)

L’articolo 16 della legge regionale n. 18/2010 definisce “casa funeraria” la struttura autorizzata allo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) osservazione del cadavere;

b) trattamento conservativo;

c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;

d) custodia ed esposizione del cadavere;

e) attività proprie della sala del commiato.

Ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge regionale n. 18/2010 le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.

La gestione della casa funeraria è subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal Comune ai soggetti autorizzati ad esercitare attività funebre.

L’istanza deve essere corredata da idonea documentazione ed elaborati tecnici necessari per consentire le verif

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REQUISITI DELLA SALA DEL COMMIATO Art. 2, comma 2, lettera c)

L’articolo 17 della legge regionale n. 18/2010 definisce “sala del commiato” la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

Per feretro si intende il cadavere chiuso in cassa destinato alla sepoltura o cremazione.

Il regolamento locale di polizia mortuaria, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 18/2010 stabilisce l&

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REQUISITI DEI MEZZI DI TRASPORTO FUNEBRI Art. 2, comma 2, lettera d)

Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati ai se

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REQUISITI STRUTTURALI, GESTIONALI E FORMATIVI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ FUNEBRE Art. 2, comma 2, lettera e)

L’attività funebre come definita all’art. 5 della legge regionale n. 18/2010 è consentita ai soggetti in possesso dei requisiti strutturali, gestionali e professionali di cui alle presenti disposizioni.

L’esercizio dell’attività funebre è subordinato, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della legge regionale n. 18/2010, alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune ove ha sede commerciale l’impresa, nel rispetto delle norme in materia di commercio, edilizia, urbanistica, sanità e di pubblica sicurezza. Con l’autorizzazione comunale l’impresa è tenuta ad assicurare in forma congiunta l’espletamento delle prestazioni puntualmente elencate nell’articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 18/2010.

È altresì assoggettato ad autorizzazione comunale lo svolgimento di attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre di cui al comma 7, del citato art. 5, della legge regionale n. 18/2010.

L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività funebre di cui sopra, nel caso di apertura di una nuova sede in un territorio comunale diverso da quello ove insiste la sede (commerciale) autorizzata, sarà tenuta a comunicare al nuovo Comune il possesso dell’autorizzazione. Detto Comune, per l’effetto, non dovrà compiere una nuova istruttoria sui requisiti per l’esercizio dell’attività funebre ma limitarsi a concedere o meno le eventuali abilitazioni commerciali od edilizie in base alle proprie previsioni specifiche in materia e relativamente alla sola nuova sede, senza dunque tornare ad occuparsi della verifica sull’idon

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CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLE CAPPELLE PRIVATE E DELLE TUMULAZIONI PRIVILEGIATE FUORI DAI CIMITERI Art. 2, comma 2, lettera f)

Le cappelle private disciplinate dall’art. 42 della legge regionale n. 18/2010 sono realizzate conformemente a quanto stabilito per le tumulazioni cimiteriali. Le caratteristiche estetiche dei manufatti e la procedura per il rilascio dell’autorizzazione sono definite dal Comune nel regolamento di polizia mortuaria.

La domanda finalizzata al rilascio dell’autorizzazione alla tumulazione privilegiata come definita all’art. 43 della legge regionale 18/2010 deve essere presentata al Com

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