Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Marche 20/05/2014, n. 3
Regolam. R. Marche 20/05/2014, n. 3
Scarica il pdf completo | |
---|---|
PremessaIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE |
|
Capo I - Modalità d’uso degli alloggi e delle parti comuni |
|
Art. 2 - (Consegna dell’alloggio)1. La consegna dell’alloggio avviene dopo la stipulazione del contratto di locazione. 2. L’Ente convoca l’assegnatario per la stipulazione del contratto e la consegna dell’alloggio tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata. 3. La mancata presentazione dell’assegnatario en |
|
Art. 3 - (Uso degli alloggi e delle parti comuni del fabbricato)1. Gli assegnatari degli alloggi sono tenuti a: a) utilizzare l’alloggio e gli altri locali assegnati conformemente alla loro specifica destinazione urbanistica. L’utilizzo difforme costituisce grave contravvenzione alle modalità d’uso degli alloggi e dà luogo alla decadenza dall’assegnazione ai sensi dell’articolo 20 decies della legge regionale; b) custodire l’alloggio con cura e diligenza, eseguendo le manutenzioni a prop |
|
Art. 4 - (Uso degli impianti)1. L’impianto termico e l’impianto elettrico sono utilizzati nel rispetto delle leggi vigenti in materia. Ogni intervento di manutenzione o di riparazione deve essere eseguito da una ditta in possesso dei requisiti previsti dalla legge. |
|
Art. 5 - (Garage singoli e posti auto)1. I garage singoli e i posti auto nei garage comuni di ogni singola scala o fabbricato sono assegnati dall’Ente in modo da assicurare il migliore utilizzo degli stessi. |
|
Art. 6 - (Ospitalità temporanea e convivenza per motivi di lavoro)1. In base a quanto previsto dall’articolo 20 septies, comma 6, della l.r. 36/2005, l’ospitalità temporanea a favore della medesima persona, estranea al nucleo familiare dell’assegnatario, non può superare i sei mesi nell’arco del medesimo anno solare, detratti eventuali periodi di interruzione, a pena di decadenza dall’assegnazione. L’assegnatario è tenuto a comunicare all’ente il nominativo dell&rsqu |
|
Capo II - Autogestione e condominio |
|
Art. 7 - (Autogestione )1. Gli assegnatari degli alloggi attivano l’autogestione assumendo la gestione diretta dei servizi e degli impianti comuni del fabbricato secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. |
|
Art. 8 - (Organi dell’autogestione)1. Sono organi dell’autogestione: |
|
Art. 9 - (Assemblea degli assegnatari)1. Per la costituzione dell’assemblea degli assegnatari e la validità delle deliberazioni si applica quanto stabilito dall’articolo 1136 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento. 2. L’assemblea degli assegnatari si pronuncia su qualsiasi questione di interesse comune e delibera in ordine a ogni attività riguardante il funzionamento dell’autogestione e, in particolare: a) elegge il rappresentante degli assegnatari; |
|
Art. 10 - (Rappresentante degli assegnatari)1. L’assemblea degli assegnatari, nella prima riunione, convocata dall’Ente, procede alla nomina del rappresentante degli assegnatari. Il rappresentante è nominato con il voto favorevole di almeno il cinquanta per cento degli assegnatari medesimi che rappresentino almeno il cinquanta per cento del valore dell’edificio. 2. In caso di mancata nomina, trascorsi sessanta giorni dalla data della riunione di cui al comma 1, il rappresentante degli assegnatari è nominato d’ufficio dall’Ente. 3. Il rappresentante degli assegnatari dura in carica un anno, con possibilità di conferma. 4. L’assemblea può, in qualunque momento, con deliberazione adottata con la maggioranza di cui al comma 1, revocare l’incarico al rappresentante e provvedere alla sua sostituzione. |
|
Art. 11 - (Condominio)1. Agli alloggi ubicati in fabbricati ove è costituito il condominio si applicano le relative norme del codi |
|
Art. 12 - (Inadempienze)1. Nel caso in cui l’assegnatario risulti in stato di morosità nei confronti dell’autogestione o del condominio, l’Ente: |
|
Capo III - Conservazione degli edifici |
|
Art. 13 - (Lavora da eseguire prima della consegna dell’alloggio)1. Prima della consegna dell’alloggio l’Ente provvede alla sua tinteggiatura e all’esecuzione dei |
|
Art. 14 - (Interventi di manutenzione)1. Le opere di manutenzione degli stabili comprendono i lavori necessari o utili alla buona conservazione degli edifici, degli impianti e delle pertinenze. 2. Gli interventi di cui al comma 1 si distinguono in: a) piccola manutenzione o pi |
|
Art. 15 - (Riparazioni urgenti)1. Per riparazioni urgenti si intendono quelle di ripristino della funzionalità dell’impianto elettric |
|
Art. 16 - (Opere di miglioramento)1. Costituiscono opere di miglioramento, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, i lavori che producono un aumento di valore o un miglior uso dell’alloggio, dell’edificio o delle relative pertinenze, ovvero che possono determinare il passaggio del |
|
Art. 17 - (Richieste di autorizzazione e modalità di esecuzione dei lavori da parte degli assegnatari)1. Per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 16 l’assegnatario o ii rappresentante degli assegnatari richiede la preventiva autorizzazione all’Ente, secondo modalità da questo stabilite. In difetto, l’Ente può ordinare la ricostituzione in pristino dell’immobile. 2. Per il rilascio dell’autorizzazione l’Ente può richiedere la |
|
Capo IV - Ripartizione delle spese |
|
Art. 18 - (Ripartizione delle spese)1. La ripartizione delle spese accessorie e degli oneri relativi ai servizi a carico dei singoli assegnatari e dell |
|
Art 19 - (Partecipazione dell’Ente alle spese di miglioramento)1. L’Ente persegue la valorizzazione dei proprio patrimonio immobiliare e incentiva l’esecuzione delle |
|
Art. 20 - (Addebito dei danni recati agli immobili)1. Le spese sostenute dall’Ente, comprese quelle per sopralluoghi e perizie, per riparare danni, guasti o deterioramenti degli immobili, causati dagli assegnatari per colpa, negligenza, incuria, cattivo uso, ovvero per mancata esecuzio |
|
Art. 21 - (Norme transitorie e finali)1. Per gli alloggi di nuova costruzione o oggetto di recupero edilizio, l’autogestione è prevista nel contratto di locazione. |
|
ALLEGATO A Ripartizione delle spese accessorie e dei servizi a carico dei singoli assegnatari e dell’autogestioneProvvedimento |
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
- Edilizia residenziale
Convenzioni urbanistiche, tipologie e contenuti
- Dino de Paolis
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Edilizia e immobili
- Beni culturali e paesaggio
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Titoli abilitativi
Interventi edilizi e vincolo paesaggistico
- Dino de Paolis
- Studio Groenlandia
- Edilizia e immobili
- Abusi e reati edilizi - Condono e sanatoria
La sanatoria degli abusi edilizi
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Piano Casa
- Standards
- Edilizia e immobili
- Abusi e reati edilizi - Condono e sanatoria
- Edilizia privata e titoli abilitativi
Requisiti igienico-sanitari nelle costruzioni
- Studio Groenlandia
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
18/11/2024
- Delega di firma non di funzioni da Italia Oggi Sette
- L'usufrutto su nuova abitazione non salva i benefici prima casa da Italia Oggi Sette
- Bonus riacquisto con limitazioni da Italia Oggi Sette
- L'agevolazione può essere utilizzata con diverse opzioni da Italia Oggi Sette
- Irregolarità, si gioca d’anticipo da Italia Oggi Sette
- Appalto lumaca ma senza colpa da Italia Oggi Sette