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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Abruzzo 08/07/2013, n. 492/C
Deliberaz. G.R. Abruzzo 08/07/2013, n. 492/C
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA REGIONALE VISTA la Direttiva Comunitaria 2000/60 del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", e s.m.i., ed in particolare: - l'articolo 5 comma 1 che prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione dei siti della rete Natura 2000 ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo; - l'articolo 5 comma 2 che prevede che la valutazione d'incidenza debba essere redatta secondo le previsioni dell'Allegato G allo stesso Decreto; VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Norme in materia ambientale, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare: - l'art. 6 comma 2, lettera a) che individua i piani e programmi da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica (VAS): - l'art. 10 comma 3 che prevede che "la VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del Decreto 357/1997, a tal fine, il rapporto ambientale [...] contiene gli elementi di cui all'Allegato G dello stesso decreto e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione d'incidenza"; - gli artt. 13 e 14 che definiscono le modalità di svolgimento della procedura di VAS; - l'art. 61, comma 1, punto c) che pone in capo alle regioni la competenza dell'elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani di tutela; - l'art. 64 che individua i distretti idrografici nei quali è suddiviso il territorio nazionale e ai sensi del quale il territorio regionale abruzzese fa parte del distretto idrografico dell'Appennino centrale e, per la porzione di bacino idrografico del Liri-Garigliano che ricade in Abruzzo, del distretto idrografico dell'Appennino meridionale; - l'art. 73 comma 1, che detta le finalità della Sezione II della Parte terza del decreto ed in particolare "la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi: - prevenire e ridurre l'inquinamento ed attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; - conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi; - perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; - mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ben diversificate; - mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità [...]; - impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico." - l'art. 117 che stabilisce che per ciascun distretto idrografico, sia adottato un Piano di Gestione, che è lo strumento di programmazione delle misure per raggiungere, a livello di distretto, gli obiettivi ambientali sui corpi idrici definiti dalla Direttiva 2000/60/CE. - l'art. 121 che individua nel Piano di Tutela delle Acque lo strumento programmatico attraverso cui vengono definiti, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui alla parte Terza del decreto stesso, anche le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa dei corpi idrici, e definisce: - i contenuti del Piano, ovvero: - "i risultati dell'attività conoscitiva; - l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione; - l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento; - le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico; - l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità; - il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti, - gli interventi di bonifica dei corpi idrici; - i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini; - l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del D.Lgs. 152/06; - le risorse finanziarie previste a legislazione vig |
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Allegato 1 - Pareri delle autorità di bacino competentiParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 2 - Esame dei pareri delle autorità di bacino competenti e modalità di recepimento nel pianoParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 3 - Contributi di partecipazione pubblica pervenutiParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 4 - Istruttoria dei contributi di partecipazione pubblicaParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 5 - Attività informativa sui contenuti del pianoParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 6 - Attività di coordinamento, con autorità di bacino e regioni limitrofe, per bacini interregionali o di rilievo nazionaleParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 7Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 8 - Elenco Elaborati di PianoParte di provvedimento in formato grafico |
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