L. R. Abruzzo 29/07/2011, n. 23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Abruzzo 29/07/2011, n. 23

Riordino delle funzioni in materia di aree produttive.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 14/02/2024, n. 6
- L.R. 23/06/2016, n. 18
- L.R. 04/03/2016, n. 8
- Sentenza C. Cost. 15/07/2015, n. 158
- L.R. 27/03/2014, n. 15
- L.R. 03/07/2012, n. 30
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Art. 1 - Riordino delle funzioni in materia di aree produttive

1. È istituita l'Azienda Regionale delle Aree Produttive, Ente Pubblico Economico, di seguito denominata ARAP.

2. L'ARAP svolge le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive e altre attività delegate da altri Enti in coerenza con la programmazione regionale, nelle attuali aree di gestione diretta dei Consorzi per lo sviluppo industriale esistenti. L'ARAP opera anche nelle altre aree destinate ad attività produttive previa intesa con i Comuni.

2-bis. In tutti i casi in cui l’ARAP sia individuata quale soggetto attuatore dalla Regione Abruzzo o, per il tramite della stessa, da altri soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di opere pubbliche, a prescindere dalla specifica natura della fonte di finanziamento, i relativi accordi o convenzioni prevedono il riconoscimento a favore dell’ARAP di un rimborso forfettario commisurato alla tipologia dell’intervento e, comunque, non inferiore al 5% dell’importo lordo dei lavori. N10

2-ter. Il rimborso di cui al comma 2-bis è aggiuntivo rispetto alle spese generali ordinariamente previste nei quadri economici di progetto e copre i costi per le attività svolte dal personale aziendale impiegato nell’attuazione dell’intervento ivi comprese le spese per trasferte, viaggi e soggiorni, e tutte le altre spese di carattere generale direttamente riferibili alla attività di soggetto attuatore. N10

3. In attuazione dell'art. 56 dello Statuto della Regione Abruzzo e ai sensi dell'art. 2 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli enti regionali), l'ARAP è costituita tramite fusione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale con le modalità previste nel Disciplinare di cui al comma 11.

3-bis. Le modalità operative della fusione sono regolate dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. N1

4. Nelle aree produttive regionali, sia quelle di attuale competenza dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale che dei Comuni, è garantita la fornitura di servizi essenziali alle imprese. Le imprese insediate usufruiscono dei servizi dietro il pagamento di corrispettivo che può essere riscosso anche tramite avvisi di pagamento. I rapporti sono definiti da apposita convenzione. La convenzione è approvata con delibera della Giunta regionale e può essere aggiornata periodicamente. Le convenzioni in essere e gli impegni assunti in altre forme saranno adeguati.

4-bis. Nelle more dell'adozione della legge regionale in materia di pianificazione per il governo del territorio, i Piani regolatori dell'ARAP sono costituiti, in prima applicazione, dai vigenti piani regolatori degli attuali Consorzi per le aree di sviluppo industriale. È consentito regolarizzare le attività produttive che, alla data del 30 aprile 2014, vengono esercite nelle aree industriali in violazione dei vigenti piani regolatori industriali degli ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale e/o delle disposizioni regolamentari da questi ultimi adottate. Al fine di detta regolarizzaz

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 30/2012.

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