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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 14/01/2014
Circ. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 14/01/2014
Circ. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 14/01/2014
Circ. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 14/01/2014
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[Premessa] |
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1. Operatori economici (art. 2 del decreto)La definizione puntuale degli operatori è riportata all’art. 2, comma 3. Il comma 3 -bis riporta alcune eccezioni alla stessa: a) al primo periodo, laddove cita «Non è considerato operatore economico il produttore di rifiuti che conferisce gli stessi al consorzio di cui all’art. 233 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.» si intende dare la possibilità all’ope |
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2. Certificazione di gruppo (art. 5 del decreto)La certificazione di gruppo di cui all’art. 5, comma 4 si intende applicabile solo ad aziende appartenenti alla categoria «Pro |
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3. Certificato di sostenibilità (art. 7 del decreto)Sui siti web del Ministero dell’ambiente, del Ministero dello sviluppo economico e del Gestore dei serv |
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4. Modalità operative di verifica per gli organismi di certificazione che operano nell’ambito del Sistema Nazionale di Certificazione (art. 5 del decreto)Ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a) gli organismi di certificazione devono effettuare una verifica iniziale presso gli operatori che fanno |
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5. Modalità operative di verifica per gli organismi di certificazione e degli operatori che operano nell’ambito del Sistema Volontario per i biocarburanti che non chiedono l’accesso alle maggiorazioni (art. 8 del decreto)Nel caso di biocarburanti che non vogliono accedere alle maggiorazioni, non è richiesto un for |
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6. Modalità operative di verifica per gli organismi di certificazione che operano nell’ambito del Sistema Volontario per i biocarburanti che chiedono l’accesso alle maggiorazioni (art. 11 del decreto) e per i bioliquidi (art. 12 del decreto)Nel caso di biocarburanti che vogliono accedere alle maggiorazioni e nel caso dei bioliquidi gli organismi di certificazione devono accertare, durante la verifica iniziale e durante le verifiche periodiche, anche che il format delle dichiarazioni di conformità o dei certificati di sostenibilità corrisponda a quanto previsto nel caso di adesione al sistema nazionale di certificazione. Sui siti web del Ministero dell’ambiente, del Ministero dello sviluppo economico e del Gestore dei servizi energetici è pubblicato il fac-simile del certificato di sostenibilità che può essere utilizzato in questi casi. Il formato del fac-simile costituisce un esempio e non ha carattere vincolante, tuttavia il suo utilizzo, nella versione pubblicata sui siti web al momento della verifica, rende automatica la conformità con l’art. 7 del decreto ministeriale 23 gennaio 2012. Il certificato di sostenibilità deve comunque riportare il nome del sistema volontario utilizzato. |
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