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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 29/03/1995, n. 96
D.L. 29/03/1995, n. 96
- L. 24/12/2003, n. 350
- D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152
- D. Leg.vo 04/03/2014, n. 46
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[Premessa] |
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Art. 1.1. L'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, è sostituito dal seguente: "Art. 10 (Venezia e Chioggia). - 1. I comuni di Venezia e Chioggia elaborano entro il 30 giugno 1995, progetti di massima per la realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del Lido e di Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti dal piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1° settembre 1989. Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139. 2. I progetti di massima di cui al comma 1 sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge |
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Art. 1-bis.1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente: "1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31 primo comma, lettere b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei |
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Art. 2.1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la regione Veneto, provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962. |
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Art. 2-bis.1. N3 |
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Art. 3.1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: "Per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 1995" e le parole: "a Venezia insulare, alle isole della laguna" sono sostituite dalle seguenti: "al centro storico di Venezia, alle isole della laguna, al Lido, al litorale di Pellestrina". 1-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: "documentate necessità" sono sostituite dalle seguenti: "accertate necessità". 1-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Il pretore competente ai sensi dell'articolo 26 del codice di procedura civile per il ricorso del locatore fissa l'udienza di comparizione delle parti, dando termine per la costituzione del convenuto almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata, svolge tutti gli acc |
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Art. 4.1. Il procedimento per l'istituzione del Parco naturale interregionale del delta del Po, sulla base dell'intesa gi |
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Art. 5.N1 «1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, la prevalente partecipazione pubblica nelle aziende costituite nei comuni di Venezia e Chioggia è assicurata dagli enti locali. Lo Stato pu& |
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Art. 5-bis.1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonché all'artic |
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Art. 6.1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente: |
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Art. 6-bis.1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono abrogati. |
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Art. 7.1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Ga |
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