Comma abrogato dal D.Leg.vo del 03/04/2006 n. 152. Il comma 3 così recitava: “Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Veneto, sottopone ad una specifica valutazione di compatibilità ambientale i progetti e le attività di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi nel sottosuolo del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, al fine di valutare l'incidenza di tali attività e progetti sui fenomeni di subsidenza nella loro effettiva estensione. In attesa dell'espletamento di tale valutazione le attività suddette sono sospese e poste in condizioni di sicurezza. Tali attività potranno iniziare o riprendere solo nel caso in cui tale valutazione, espressa d'intesa tra il Ministro dell'ambiente e la regione Veneto, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda che esse possano contribuire a provocare fenomeni di subsidenza.”

Dalla redazione