Il procedimento di rilascio delle informazioni antimafia per gli appalti di lavori, servizi e forniture connessi all’EXPO dovrà continuare a svilupparsi secondo un procedimento in due steps: il primo finalizzato all’emissione della «liberatoria provvisoria»; il secondo finalizzato all’emissione del provvedimento conclusivo del procedimento.
Nella fase «speditiva» del controllo, la Prefettura di Milano è chiamata, in particolare, a verificare l’esistenza o meno delle situazioni ex artt. 67 e 84, comma 4, lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 159/2011 (riportate per comodità di riferimento indicati nel quadro sinottico allegato, riquadro B) nei confronti dell’impresa esaminata e della sua compagine proprietaria e gestionale.
Si tratta di un accertamento che focalizza l’attenzione su provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che attestano l’esistenza di appartenenze o contiguità con ambienti criminali o, per quelli non ancora definitivi, la qualificata probabilità di simili situazioni.
La fase speditiva dei controlli, rispetto alle precedenti linee-guida, potrà ora giovarsi di ulteriori strumenti di riscontro, il cui accesso viene reso possibile dalla proattiva collaborazione assicurata dalla Direzione Nazionale Antimafia (DNA).
Si tratta della possibilità per la Prefettura di Milano, esclusivamente nell’ambito dei controlli EXPO, di riscontrare l’attualità delle eventuali iscrizioni rinvenute nel CED Interforze, attinenti a procedimenti penali per i delitti di cui all’art. 51, comma 3 -bis, c.p.p., o a provvedimenti di prevenzione attraverso i sistemi informatici della DNA ed in modalità PEC, come regolato nel sottostante punto d). Ciò in particolare, consentirà, nei limiti del doveroso rispetto del segreto di indagine ex art. 329 c.p.p., di verificare la sussistenza di pronunce e lo stato dei procedimenti in corso per i citati reati, tipica espressione della criminalità di stampo mafioso, elencati nell’allegato I, quadro B), nonché l’esito delle misure di prevenzione nei vari gradi.
Il presente documento non può certamente trascurare l’esigenza di armonizzazione dei flussi procedimentali con le indicazioni contenute nella citata direttiva del sig. Ministro dell’interno del 28 ottobre 2013.
In piena sintonia con «l’effetto accelerativo» dei controlli, perseguito con l’atto d’indirizzo ministeriale, l’intervento delle articolazioni della DIA, sia centrali che periferiche, dovrà quindi trovare adeguata ed efficace collocazione anche nella fase speditiva dei controlli, ossia in quella fase ove lo «specifico patrimonio informativo di cui la DIA dispone» può svolgere un ruolo di particolare incisività.
In questo senso il procedimento verrà ad articolarsi secondo le seguenti modalità procedurali:
a) la stazione appaltante richiede alla Prefettura di Milano il rilascio dell’inform