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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 07/08/2013, n. 27
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L. R. Puglia 07/08/2013, n. 27
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- Errata corrige in B.U. 12.9.2013, n. 121
- L.R. 18/02/2014, n. 6
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CAPO I - GENERALITÀ, DEFINIZIONI, REQUISITI |
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Art. 1 - Generalità1. La Regione Puglia favorisce lo sviluppo e la presenza su tutto il territorio regionale dell’attività ricettiva denominata Bed and Breakfast (B&B), con la finalità strategica di promuovere un turismo sostenibile e un’ospitalità autentica in ambito familiare, di favorire l’incontro tra le persone, nonché la conoscenza e l |
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Art. 2 - Definizione, caratteristiche e servizi minimi dei Bed and Breakfast a conduzione familiare1. Si definisce B&B a conduzione familiare l’attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione in non più di tre camere e nove posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l’eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, senza la fornitura di servizi aggiuntivi. |
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Art. 3 - Definizione, caratteristiche e servizi minimi dei B&B in forma imprenditoriale1. Si definisce “B&B in forma imprenditoriale” l’attività ricettiva svolta in maniera continuativa e professionale da chi, presso il proprio domicilio, fornisce alloggio e prima colazione in non pi&ugra |
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CAPO II - AVVIO DELL’ATTIVITÀ E RELATIVI OBBLIGHI |
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Art. 4 - Inizio dell’attività1. L’esercizio dell’attività di B&B è consentito, previa segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), da presentare al Comune in cui è sito l’immobile adibito all’attività, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 R (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 2. La modulistica distribuita dai Comuni per la segnalazione certificata di inizio attività deve essere conforme al modello approvato dalla Regione ai sensi dell’articolo 10. |
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Art. 5 - Obblighi di chi esercita l’attività di B&B1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 4, chi esercita l’attività di B&B è tenuto all’osservanza dei seguenti adempimenti: a. esporre al pubblico i prezzi applicati, i periodi di attività, nonché la capacità ricettiva massima e la copia della SCIA, nonché una dichiaraz |
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Art. 6 - Sospensione volontaria temporanea e cessazione dell’attività1. Il soggetto che intende sospendere, temporaneamente, l’attività di B&B deve darne preventiva comunicazione al Comune e all’Agenzia regionale Puglia-promozione indicando il periodo di sospensione. |
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Art. 7 - Subingresso1. Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi o per causa di morte, della titolarità e/o dispo |
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CAPO III - OBBLIGHI DEL COMUNE E PROCEDURE |
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Art. 8 - Obblighi dei Comuni1. Il Comune forma un elenco di tutti coloro che segnalano l’inizio dell’attività d |
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Art. 9 - Procedure comunali di verifica, diffida, sospensione e divieto dell’attività ricettiva1. Ferme restando le competenze dell’Autorità di pubblica sicurezza, il Comune territorialmente competente effettua la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente legge. 2. Salvo quanto previsto al comma 3, nel caso di accertamento di violazioni della presente legge, il Comune diffida il titolare dell’attività, con atto scritto e motivato, a rimuoverne le cause entro i |
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CAPO IV - OBBLIGHI E IMPEGNI DELLA REGIONE MARCHIO REGIONALE |
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Art. 10 - Obblighi e impegni della Regione1. Per esigenze di uniformità, la Regione Puglia con proprio atto approva la modulistica che deve essere utilizzata nel territorio regionale ai fini della segnalazione certificata di in |
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Art. 11 - Marchio regionale dei B&B1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento e su proposta dall’Assessorato regionale al Turismo, adotta il marchio identificativo dell’ospitalità in B&B: “Puglia Ospitale”. 2. Il marchio può essere efficacemente declinato p |
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Art. 12 - Promozione1. La Regione Puglia, tramite l’Agenzia regionale Puglia-promozione, sostiene la promozione naz |
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CAPO V - SANZIONI |
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Art. 13 - Sanzioni1. Lo svolgimento dell’attività ricettiva di B&B, senza la previa segnalazione certificata di inizio attività, comporta una sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro e l’immediata chiusura dell’attività. 2. La mancata esposizione al pubblico della SCIA comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro. 3. La mancata esposizione e pubblicità dei prezzi, nonché delle tabelle prezzi aggiornate, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro. 4. |
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CAPO VI - NORME TRANSITORIE ABROGAZIONE |
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Art. 15 - Abrogazioni1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, sono abrogati: |
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ALLEGATO 1 - Servizi e requisiti minimi obbligatori richiesti per svolgere l’attività di B&B:a. il “servizio bagno” deve essere autonomo rispetto alle esigenze della famiglia ospitante e comunque deve essere garantita la disponibilità di almeno un bagno ogni due camere; b. la superficie minima deve essere uguale o superiore a 8 metri quadrati per le camere con un posto letto, a 12 metri quadrati per le camere con due posti letto, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni posto letto in più. Le presenti norme prevalgono sui regolamenti edilizi e d’igiene comunali “fatte salve le deroghe previste da |
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