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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 21/06/2013, n. 12
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TITOLO I - PEREQUAZIONE, PREMIALlTÀ E COMPENSAZIONE |
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CAPO I - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE |
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge disciplina le modalità di perequazione di cui all’articolo 29 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 R (Norme in |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intende per: a) ambito di trasformazione: parti di insediamenti esistenti, di suoli oggetto di previsioni urbanistiche non attuate e di aree individuate dal Piano regolatore generale (PRG), parte strutturale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera g) della l.r. 11/2005, |
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Art. 3 - (Limiti territoriali)1. Tutte le zone a insediamenti in cui si articola il PRG sono idonee a generare quantità edificatorie per perequazione, premialità e compensazione. |
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CAPO II - STRUMENTI DELLA PEREQUAZIONE: COMPENSAZIONE E PREMIALITÀ |
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Art. 4 - (La perequazione)1. La perequazione consiste nell’insieme delle tecniche e delle modalità di attuazione d |
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Art. 5 - (La premialità)1. La premialità consiste nell’attribuzione da parte del comune a soggetti attuatori di trasformazioni edilizie e urbanistiche, di quantità edificatorie di incremento rispetto a quelle di base, a fronte di impegni aggiuntivi per migliorare la qualità edilizia, urbanistica ed ambientale, rispetto a quanto previsto da disposizioni statali e regionali. La premialità può prevedere anche modifiche delle destinazioni d’uso, nonché trasferimenti |
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Art. 6 - (La compensazione)1. La compensazione consiste nell’attribuzione da parte del comune di quantità edificatorie a proprietari di immobili, a fronte di impegni onerosi di natura edilizia, urbanistica o ambientale non imposti dalle disposizioni legislative, ovvero in sostituzione del pagamento di oneri conseguenti ad atti restrittivi dei diritti reali disposti per la realizzazione di o |
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CAPO III - PEREQUAZIONE, PREMIALITÀ E COMPENSAZIONE NELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA |
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Art. 7 - (Perequazione, premialità e compensazione nel PRG di cui alla l.r. 11/2005)1. Il PRG, parte strutturale, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 3, comma 3, lettere g), m-bis) e m-ter) della l.r. 11/2005, stabilisce gli obiettivi da perseguire ed i limiti entro i quali attuare la perequazione, la premialità e la compensazione, garantendo che gli interventi di trasformazione e di riqualificazione urbana ed ambientale previsti siano supportati da adeguate infrastrutture e dotazioni territoriali, anche ricorrendo ad impegni aggiuntivi a |
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Art. 8 - (Convenzione urbanistica)1. Il piano attuativo è accompagnato da una convenzione urbanistica volta a regolare i rapporti tra i proprietari interessati ed il comune. 2. La convenzione urbanistica, in particolare, prevede: |
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Art. 9 - (Perequazione, premialità e compensazione negli altri strumenti urbanistici generali)1. I comuni dotati del PRG approvati ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 R (Disciplina della pianificazione urbanist |
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CAPO IV - UTILIZZAZIONE E VALORE DELLE QUANTITÀ EDIFICATORIE |
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Art. 10 - (Utilizzazione delle quantità edificatorie)1. Le quantità edificatorie attribuite da premialità, compensazione e perequazione sono utilizzabili in loco ovvero a distanza negli ambiti di trasformazione e negli insediamenti previsti dal PRG, su proprietà catastalmente identificate, con le modalit& |
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Art. 11 - (Incrementi del PRG)1. Le premialità e le compensazioni conseguenti all’applicazione delle norme di cui alla |
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Art. 12 - (Registro delle quantità edificatorie)1. Il comune istituisce ed aggiorna il Registro delle quantità edificatorie, di seguito Registro, in cui sono annotate, per ogni proprietà catastalmente individuata, le quantità edificatorie di premialità, compensazione e p |
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Art. 13 - (Sopravvenienza di strumenti urbanistici)1. Qualora le quantità edificatorie attribuite a seguito di premialità e compensazione, |
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Art. 14 - (Valore delle compensazioni)1. L’autorità espropriante, per quanto previsto all’articolo 6, comma 2, richiede al proprietario del ben |
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TITOLO II - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALIOmissis |
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CAPO II - ULTERIORE MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 1997, N. 31 |
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Art. 17 - (Modificazione all’articolo 30) |
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CAPO III - ULTERIORE MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 27 |
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Art. 18 - (Modificazione all’articolo 65)1. Il comma 3 dell’articolo 65 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 R (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale), è sostituito dal seguente: “3. Sono consentiti interventi an |
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CAPO IV - ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2001, N. 28 |
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Art. 19 - (Modificazione all’articolo 8)1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 |
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Art. 20 - (Modificazione all’articolo 48)1. Dopo il comma 14-bis dell’articolo 48 della l.r. 28/2001, è inserito il seguente: |
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CAPO V - ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2003, N. 23 |
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Art. 21 - (Modificazione all’articolo 20)1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 |
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Art. 22 - (Modificazione all’articolo 29)1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 23/2003, è sostituita dalla seg |
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Art. 23 - (Modificazione all’articolo 31)1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 23/2003, le parole: “. A tal f |
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Art. 24 - (Modificazione all’articolo 34)1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 23/2003, dopo le parole: “non |
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CAPO VI - ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N. 1 |
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Art. 25 - (Modificazione all’articolo 5)1. Dopo il comma 9 dell’articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 R (Norme per l’attivit&ag |
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Art. 27 - (Modificazioni all’articolo 7)1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 1/2004, il segno di punteggiatura: “.” è sostituito dal seguente: “;”. |
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Art. 28 - (Modificazione all’articolo 8)1. Nel primo periodo del comma 2-bis dell’articolo 8 della l.r. 1/2004, le parole: “la ra |
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Art. 29 - (Modificazione all’articolo 12)1. Alla lettera d-bis) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 1/2004 il segno di punteggiatura |
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Art. 30 - (Modificazione all’articolo 22-bis)1. Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 22-bis della l.r. 1/2004, le parole: “degl |
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Art. 31 - (Modificazione all’articolo 23)1. Nel primo periodo del comma 5-bis dell’articolo 23 della l.r. 1/2004, dopo le parole: &ldquo |
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Art. 32 - (Modificazioni all’articolo 24)1. Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 1/2004, dopo le parole: “quota dovuta” sono inserite le seguenti: “, |
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Art. 33 - (Modificazioni all’articolo 25)1. Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 1/2004, la parola: “comple |
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Art. 34 - (Modificazioni all’articolo 29)1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 1/2004, le parole: “1), 5) e 6 |
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Art. 35 - (Modificazione all’articolo 30)1. Al comma 4 dell’articolo 30 della l.r. 1/2004, il secondo periodo è soppresso. |
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Art. 36 - (Integrazione alla l.r. 1/2004)1. Dopo l’articolo 31 della l.r. 1/2004, è inserito il seguente: |
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Art. 37 - (Modificazione all’articolo 34)1. Dopo il comma 5 dell’articolo 34 della l.r. 1/2004, è aggiunto il seguente: |
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Art. 38 - (Modificazione all’articolo 45)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 45 della l.r. 1/2004, è inserito il seguente: |
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Art. 39 - (Modificazione all’articolo 47)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 47 della l.r. 1/2004, è aggiunto il seguente: |
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CAPO VII - ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2005, N. 11 |
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Art. 41 - (Modificazione all’articolo 16)1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 11/2005, è aggiunto il seguente per |
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Art. 42 - (Modificazioni all’articolo 18)1. Alla lettera k) del comma 3-bis dell’articolo 18 della l.r. 11/2005, il segno di punteggiatura: “.” è sostituito dal seguente: “;”. |
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Art. 43 - (Modificazione all’articolo 19)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 11/2005, è aggiunto il seguente: |
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Art. 44 - (Modificazioni all’articolo 22)1. Dopo il comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 11/2005, è inserito il seguente: |
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Art. 45 - (Modificazione all’articolo 23)1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 11/2005, è inserita la seg |
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Art. 46 - (Modificazioni all’articolo 28)1. Nel primo periodo del comma 7-ter dell’articolo 28 della l.r. 11/2005, la parola: “stralciaminime” è sostituita dalla seguente: “minime”. |
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Art. 47 - (Integrazione alla l.r. 11/2005)1. Dopo l’articolo 28-bis della l.r. 11/2005 R, è inserito il seguente: “Art. 28-ter - (Interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana) 1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia finalizzati alla riqualificazione compless |
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Art. 48 - (Modificazione all’articolo 29)1. Al comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 11/2005, le parole: “in riferimento alle condiz |
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Art. 49 - (Modificazione all’articolo 32)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 11/2005, è aggiunto il seguente: |
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Art. 50 - (Modificazione all’articolo 33)1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 11/2005, dopo le parole: “all& |
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Art. 51 - (Modificazioni all’articolo 34)1. Al comma 5 dell’articolo 34 della l.r. 11/2005, dopo la parola: “redditività,&r |
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Art. 52 - (Integrazione alla l.r. 11/2005)1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 11/2005, è inserito il seguente: “Art. 34-bis - (Realizzazione di ricoveri per cani a scopo amatoriale, ludico e sportivo e senza fini di lucro) 1. I proprietari di terreni agricoli o altri aventi titolo, possono realizzare ricoveri per cani detenuti a scopo amatoriale, ludico e sportivo e senza fini di lucro, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, paesaggistiche, ambientali e sul benessere degli animali. La realizzazione dei manufatti non deve comportare la trasformazione permanente del territorio ed è connotata da caratteristiche di precarietà e provvisorietà, con strutture semplicemente ancorate al suolo, prive di opere fondali fisse. La superficie di tali ricoveri, compresi gli spazi aperti recintati, non può superare 100 metri qu |
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Art. 53 - (Modificazioni all’articolo 35)1. Nel terzo periodo del comma 4 dell’articolo 35 della l.r. 11/2005 R, le parole: “non superiore” sono sostituite dalle seguenti: “a distanza non superiore”. 2. Nel secondo periodo del comma 5 dell’articolo 35 de |
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Art. 54 - (Modificazione all’articolo 36)1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 11/2005, le parole: “e 167&rdq |
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Art. 55 - (Modificazioni all’articolo 37)1. Al comma 1, dell’articolo 37 della l.r. 11/2005, le parole: “e 168” sono sostituite dalle seguenti: “, 168 e 181”. 2. Il comma 1-bis, dell’articolo 37 della l |
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Art. 56 - (Modificazione all’articolo 62)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 62 della l.r. 11/2005, è inserito il seguente: |
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Art. 57 - (Modificazione all’articolo 66)1. Al comma 11 dell’articolo 66 della l.r. 11/2005, le parole: “è prorogato al 31 |
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CAPO IX - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2008, N. 12 |
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Art. 60 - (Modificazione all’articolo 7)1. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 12/2008, è soppresso. |
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Art. 61 - (Modificazioni all’articolo 10)1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 12/2008, le parole: “individuate dal programma |
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Art. 62 - (Modificazione all’articolo 14)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 12/2008, è inserito il seguente: |
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CAPO X - ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 2009, N. 13 |
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Art. 64 - (Integrazione alla l.r. 13/2009)1. Dopo l’articolo 28 della l.r. 13/2009, è inserito il seguente: “Art |
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Art. 65 - (Modificazione all’articolo 29)1. Il comma 4 dell’articolo 29 della l.r. 13/2009, è sostituito dal seguente: |
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CAPO XI – MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2010, N. 12 |
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Art. 67 - (Modificazione all’articolo 3)1. Nel primo periodo del comma 4-bis dell’articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. |
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CAPO XII - ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 2011, N. 7 |
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Art. 69 - (Modificazioni all’articolo 14)1. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 7/2011, è sostituito dal seguente: “1. Per i proprietari che non hanno concordato la determinazione dell’indennità di espropriazione ai sensi dell’articolo 20 del TUE, l |
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Art. 70 - (Modificazioni all’articolo 15)1. Il comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 7/2011, è sostituito dal seguente: |
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Art. 71 - (Modificazione all’articolo 18)1. Al comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 7/2011, le parole: “, ivi comprese le modalità di svolgimento e corrispettivo |
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Art. 72 - (Integrazioni alla l.r. 7/2011)1. Dopo l’articolo 21 della l.r. 7/2011, sono inseriti i seguenti: “Art. 21 bis - (Indennità aggiuntive e frutti pendenti) 1. Spetta una indennità aggiuntiva all’affittuario che, per effetto della procedura espropriativa o della ces |
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Art. 73 - (Modificazione all’articolo 25)1. Il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 7/2011 è sostituito dal seguente: |
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Art. 74 - (Modificazione all’articolo 26)1. Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 7/2011, dopo il numero: “41& |
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CAPO XIII – MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2013, N. 3 |
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Art. 75 - (Modificazioni all’articolo 6)1. Nel primo periodo del comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 R (Norme per la ricostruzione de |
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Art. 76 - (Modificazione all’articolo 10)1. Il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 3/2013, è abrogato. |
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CAPO XIV - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 77 - (Norme finali e transitorie)1. La formazione del PRG dei Comuni da parte della Provincia, ai sensi dell’articolo 26, comma 2 della l.r. 13/2009 R, come modificato dalla presente legge, è consentita per i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, con sottoscr |
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