D. P.G.R. Toscana 08/04/2013, n. 15/R | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. P.G.R. Toscana 08/04/2013, n. 15/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche).
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PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l’articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 R (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) ed in particolare l’articolo 5, comma 1, lettera e);

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 ( Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presiden

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Art. 1 - Inserimento dell’articolo 9 bis del d.p.g.r. 14/R/2004

1. Dopo l’articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R R(Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche”), è inser

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Art. 2 - Modifiche all’articolo 12 del d.p.g.r. 14/R/2004

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 14/R/2004, è inserito il seguente:

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Art. 3 - Modifica dell’allegato 4c del d.p.g.r. 14/R/2004

1. Al punto 4 “modalità di spandimento” dell’allegato 4c del d.p.g.r. 14/R/2

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Art. 4 - Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 non si applicano alle richieste di autorizzazione o

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