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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 25/02/2004, n. 14/R
D. P.G.R. Toscana 25/02/2004, n. 14/R
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.P.G.R. 25/11/2009, n. 72/R
- D.P.G.R. 08/04/2013, n. 15/R
- D.P.G.R. 29/03/2017, n. 13/R
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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CAPO I - Norme generali |
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TITOLO II - Gestione rifiuti |
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CAPO I - Norme generali |
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CAPO II - Procedure di approvazione ed autorizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti |
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CAPO III - Autorizzazione per lo spandimento dei fanghi in agricoltura |
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Art. 9 - Disposizioni generali1. Le province territorialmente competenti provvedono, ai sensi dell'articolo 6, comm |
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Art. 9 bis - Limiti e condizioni per l’utilizzazione dei fanghi1. Lo spandimento dei fanghi di depurazione sui terreni agricoli è consentito a condizione che sia garantito il rispetto delle norme tecniche previste dal d.lgs. 99/1992e delle norme igienico sanitarie e di tutela ambientale vigenti e che non arrechi pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi di quali |
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Art. 10 - Limiti quantitativi. Distanze minime1. I quantitativi massimi di fanghi applicabili sui terreni devono essere ripartiti nel triennio, nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'articolo 3, commi 4 e 5, del d.lgs. 99/1992. 2. Le distanze minime da rispettare nell'utilizzo dei fanghi sono: |
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Art. 11 - Procedure e modalità per il rilascio dell'autorizzazione1. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione disciplinata dall'articolo 9 deve contenere gli elementi indicati dagli allegati 4, 4a, 4 |
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Art. 12 - Divieti ed esclusioni1. È vietata l'attività di spandimento dei fanghi in zone carsiche e in zone boschive, ad eccezione di quelle adibite a colture arboree. |
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CAPO IV - Procedure semplificate |
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CAPO V - Normative di settore |
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CAPO VI - Controlli e vigilanza |
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CAPO VII - Informazione |
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CAPO VIII - Fattispecie specifiche |
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Art. 29 - Scarti delle attività di lavorazione di metalli preziosi1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 21, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), modificata da ultimo dalla legge 31 luglio 2002 n. 179, non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del d.lgs. 22/1997, gli sca |
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CAPO IX - Norme Finali |
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TITOLO III - Bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 38 - Finalità1. I comuni e le province, in attuazione delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, assicurano, nell'esercizio delle rispettive funzioni, l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, "terzo stralcio", relativo alla bonifica delle aree inquinate, approvato, ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 25/1998, con deliberazi |
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Art. 39 - Ambito di applicazione1. Il presente titolo contiene la disciplina delle procedure di approvazione dei prog |
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Art. 40 - Abbandono di rifiuti1. L'abbandono di rifiuti, disciplinato dall'articolo 14 del d.lgs. 22/1997, è |
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Art. 41 - Norme transitorie1. Restano validi ed efficaci, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, del d.m. ambiente 471/1999, i procedimenti di approvazione dei progetti di bonifica, e di autorizzazione dei relativi interventi, per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia già intervenuto il provvedime |
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CAPO II - Procedure |
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Art. 42 - Progettazione1. I progetti di bonifica sono redatti secondo l'articolazione in tre livelli di approfondimento, secondo quanto disposto dall'articolo 10 del d.m. ambiente 471/1999, che prevede specificamente: |
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Art. 43 - Esecuzione dei lavori1. Il soggetto obbligato ad effettuare la bonifica è tenuto a nominare un tecnico, abilitato ai sensi di legge, quale "responsabile del progetto di bonifica", con funzioni di coordinamento delle attività, di raccordo con le Ammin |
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Art. 44 - Aree interessate da fenomeni episodici di inquinamento. Messa in sicurezza d'emergenza1. I comuni o, qualora l'area interessata comprenda il territorio di due o più comuni, la provincia competente, in base alle funzioni rispettivamente ad essi attribuite dall'articolo 17, comma 2, del d.lgs. 22/1997, e dall'articolo 6, comma 1, lettera b) della l.r. 25/1998, provvedono, avvalendosi dell'ARPAT, alla verifica di tutte le misure di emergenza necessarie, in attuazione di quanto disposto dallo stesso c |
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Art. 45 - Piano della caratterizzazione. Contenuti1. Il piano della caratterizzazione deve essere redatto dal soggetto responsabile, secondo quanto disposto dal presente regolamento, ed altresì nel rispetto delle linee guida dettate dall'allegato 4 del d.m. ambiente 471/1999. Tali lin |
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Art. 46 - Presentazione del piano1. Il soggetto responsabile presenta il piano di cui all'articolo 45 al comune territorialmente competente, in triplice copia; ulteriore copia del progetto è trasmessa, a |
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Art. 47 - Approvazione del progetto. Termini ed altri adempimenti1. Il comune o la provincia competente all'approvazione del piano della caratterizzazione, trasmette tempestivamente copia di esso alla struttura dell'ARPAT territorialmente interessata. Ul |
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Art. 48 - Attuazione del piano d'investigazione1. Il soggetto responsabile, a seguito dell'approvazione del piano di cui all'articolo 47, è tenuto all'effettuazione delle indagini |
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Art. 49 - Progetto preliminare1. Il soggetto responsabile, qualora, dall'effettuazione delle indagini di cui all'articolo 48, comma 1, risulti confermata la contaminazione del |
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Art. 50 - Approvazione del progetto1. Il comune o la provincia competente procede all'approvazione del progetto preliminare, nelle forme e c |
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Art. 51 - Progetto definitivo1. Il soggetto responsabile è tenuto a presentare al comune o alla provincia c |
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Art. 52 - Approvazione del progetto definitivo1. Il comune o la provincia competente provvede all'approvazione del progetto definitivo, entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso ai sensi dell'articolo 51, autorizzando, contestualmente, in conformit&agrav |
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Art. 53 - Raccordo con la VIA1. Qualora il progetto definitivo di bonifica preveda la realizzazione di opere o int |
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Art. 54 - Conferenza di servizi1. Il comune o la provincia competente, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo, e della contestuale autorizzazione alla realizzazione dei lavori di cui all'articolo 52, comma 1, ed altresì ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del d.m. ambiente 471/1999, provvede all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri |
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Art. 55 - Varianti1. Il soggetto responsabile è tenuto a comunicare all'ente competente ogni variante che, in corso d'esecuzione, si renda necessaria rispetto al progetto approvato. 2. Le variazioni al progetto originariamente approvato, qual |
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CAPO III - Controlli e vigilanza |
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Art. 56 - Svolgimento dei controlli1. Le Province effettuano i controlli previsti dal presente regolamento, avvalendosi dell'ARPAT, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della l.r. 25/1998. Sono fatti salvi i controlli sanitari di competenza della azienda ASL territorialmente interessata. 2. Fermo restando il disposto di cui all'articolo |
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Art. 57 - Certificazione di avvenuta bonifica e di messa in sicurezza permanente1. Su richiesta del soggetto responsabile, corredata della relazione finale di cui all'articolo 43, comma 3, e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione relativo ai lavori, alla stessa allegato, la provincia competente rilascia l'apposita certificazione di avvenuta bonifica prevista dall'articolo 17, comma 8, del d.lgs. 22/1997, e dall'articolo 12 del d.m. ambiente 471/1999, che attesta l'avvenuto completamento degli interventi e la conformità degli stessi al progetto approvato. 2. Ai fini del rilascio della certificazione di cui al |
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Art. 58 - Garanzie finanziarie1. Il soggetto responsabile è tenuto a prestare, al comune o alla provincia competente all'approvazione del progetto di bonifica, apposito atto di fideiussione bancaria od assicurativa, a garanzia dell'attivazione e della corretta esecuzione del progetto stesso. L'importo della fidei |
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CAPO IV - Fattispecie specifiche |
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Art. 59 - Esclusione del progetto di bonifica1. Non si fa luogo alla redazione del progetto di bonifica e di messa in sicurezza permanente, qualora i risultati del piano di investigazione iniziale, o del piano di investigazione di dettaglio, disciplinati rispettivamente dall'articolo 48 e dall'articolo 50, comma 2, dimostrino il verificarsi di una delle seguenti situazioni: |
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Art. 60 - Interventi ad iniziativa degli interessati1. Il proprietario di un sito, o altro soggetto, che, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 7 e 8 del d.m. ambiente 471/1999, intenda attivare di propria iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 17, comma 13 bis del d. lgs. 22/1997, nel rispetto della l.r. 25/1998 ed in confo |
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Art. 61 - Progetti di intervento per fasi temporali o lotti areali1. I progetti di intervento per fasi temporali o lotti areali possono essere realizzati anche con riferimento ai processi di depurazione a lungo termine della |
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Art. 62 - Siti oggetto di passate attività minero-metallurgiche1. Per i progetti di bonifica da realizzarsi nei siti oggetto di attività minero-metallurgiche cessate, in considerazione delle conoscenze acquisite nell'ambito delle atti |
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Art. 63 - Particolari disposizioni di salvaguardia per le aree oggetto di censimento.1. I proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi dell'articolo 9 |
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CAPO V - Norme finali |
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Art. 64 - Disposizioni per l'attuazione degli obblighi conseguenti ad accertamento di pericolosità dei siti1. L'inserimento di un sito nell'ambito delle aree di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b2, della l.r. 25/1998, in caso di sopravvenuto accertamento, a seguito d |
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Art. 65 - Verifica dello stato di attuazione dei piani provinciali di bonifica delle aree inquinate1. Le province, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 25/1998, trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del piano, c |
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Allegato 4a - Documentazione necessaria per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura1. Domanda indirizzata al Presidente della Provincia interessata territorialmente all'attività oggetto di richiesta secondo il fac-simile .4a 2. Definizione della tipologia fanghi tramite certificazione analitica, redatta a cura di un laboratorio pubblico con particolare riferimento al rispetto dei parametri e delle unità di misura di cui agli allegati IB e IIB D.Lgs. 99/92 in originale o fotocopia autenticata. 3. Certificazione a firma del tecnico responsabile dell'impianto che contenga la dichiarazione di conformità del campionamento in merito a quanto stabilito dal decreto negli allegati IB e II B del D.Lgs. 99/92. 4. Certificazione analitica dei terreni, redatta a cura di un laboratorio pubblico ovvero presso laboratori privati i quali abbiano i requisiti indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni su proposta dei Ministri della sanità, dell'ambiente e dell'agricoltura e foreste (art. 10 comma 2 del d.lgs. 99/92 )con particolare riferimento al rispetto dei parametri e dei meto |
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Allegato 4b - Documentazione necessaria per l'utilizzo dei fanghi di depurazione in floricoltura1. Domanda redatta in carta semplice indirizzata al Presidente della Provincia competente per territorio, in cui l'utilizzatore dichiara, sotto la propria responsabilità, che il subs |
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Allegato 8 - Valori limite per i terreni in funzione dell'uso agricolo od assimilabile |
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