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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 25/03/2013, n. 8
L. R. Abruzzo 25/03/2013, n. 8
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Art. 2 - (Piano regionale della mobilità ciclistica)1. Il Piano regionale della mobilità ciclistica, in relazione al tessuto e alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale, con particolare riferimento ai sistemi fluviali e lacuali, ai parchi regionali e ai grandi poli attrattori, individua il sistema ciclabile di scala regionale. 2. Il sistema ciclabile di scala regionale è individuato quale elemento di connessione ed integrazione dei sistemi ciclabili provinciali e comunali. 3. Obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono: a) creazione di circuiti connessi alla mobilità colle |
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Art. 3 - (Classificazione delle ciclovie)1. Per dotare il territorio regionale di un sistema di strade per le biciclette secondo uno schema di rete, oltre alle piste ciclabili come definite dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), che rappresentano il massimo grado di protezione del ciclista dal traffico stradale, può essere individuato un sistema di ciclovie, ovvero di itinerari consentiti al transito delle biciclette, dotati di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti o infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica più agevole anche se non totalmente sicura. 2. Un sistema di ciclovie, siano esse urbane o extraurbane ovvero integrate, è costituito da d |
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Art. 4 - (Piani di Province e Comuni)1. Le Province redigono piani strategici per la mobilità ciclistica, tenuto conto del Piano regionale della mobilità ciclistica, ove vigente. I piani provinciali programmano gli interventi a livello sovracomunale, sono approvati con le stesse procedure del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e fanno parte integrante di quest’ultimo. 2. I piani provi |
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Art. 5 - (Tipologie degli interventi)1. Gli interventi per la mobilità ciclistica, anche tenuto conto delle caratteristiche tecniche fissate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili), ovvero le caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane 6 luglio 1992, n. 467 (Regolamento concernente l’ammissione al contributo statale e la determinazione della relativa misura degli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane, in attuazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 1991, n. 208) e relativa circolare esplicativa n. 432 del 31 marzo 1993, sono finalizzati alla progettazione, realizzazione e promozione di: a) reti urbane o extraurbane di itinerari e piste ciclabili e ciclopedonali; |
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Art. 6 - (Soggetti attuatori)1. Province, comuni, enti gestori dei parchi regionali e locali, comunità montane adottano ogn |
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Art. 7 - (Disposizioni particolari per le province)1. Per la realizzazione, gestione e implementazione del piano strategico per la mobilità ciclistica provinciale, la Provi |
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Art. 8 - (Disposizioni particolari per i comuni) |
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Art. 9 - (Gestione e manutenzione)1. La manutenzione dei tracciati e dei percorsi attuati a seguito delle scelte definite dal Piano regionale della mobilità ciclistica, così come d |
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Art. 10 - (Finanziamenti)1. La Regione promuove interventi di settore che prevedono il potenziamento della rete ciclopedonale |
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Art. 11 - (Abrogazioni)1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: |
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Art. 12 - (Norma finanziaria)1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. |
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Art. 13 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollet |
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