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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Liguria 08/03/2013, n. 1
Regolam. R. Liguria 08/03/2013, n. 1
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[Premessa] |
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TITOLO I - FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE |
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Articolo 1 - (Finalità)1. Il presente regolamento disciplina l’attività di amministrazione dei beni demaniali e |
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Articolo 2 - (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, come individuati dall& |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Articolo 3 - (Comunicazioni)1. Gli enti e le società di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 |
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Articolo 4 - (Beni regionali)1. I beni costituenti il demanio regionale, in base alle caratteristiche fisiche e giuridiche, comuni, sono classificati in: a) demanio necessario; b) demanio accidentale. 2. I beni mobili e immobili appartenent |
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Articolo 5 - (Ricognizione)1. I beni regionali demaniali e patrimoniali sono sottoposti a ricognizione periodica al fine della l |
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Articolo 6 - (Funzioni dominicali)1. La struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio è preposta alla gestione e tutela dominicale dei beni immobili regionali. Essa si esplica attraverso il rilascio di concessioni, la stipula di contratti di locazione e l’esercizio del diritto di supremazia, di vigilanza e controllo, di autotutela, di gestione, di esecuzione coattiva e sanzionatoria. |
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Articolo 7 - (Fondi di gestione)1. Qualora la Regione intenda costituire un fondo di gestione ovvero voglia avvalersi di strumenti di gestione patrimoniale può stipulare apposita |
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TITOLO III - DEMANIO E PATRIMONIO |
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CAPO I - NORME GENERALI |
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Articolo 8 - (Classificazione dei beni)1. Ai sensi delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia fanno parte del demanio regionale, se appartenenti alla Regione, i seguenti beni: a) le strade, le autostrade e le strade ferrate e le relative pertinenze; b) gli aerodromi e le relative pertinenze; c) il lido, la spiaggia, i porti, le rade, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante parte dell’anno comunicano liberamente con il mare, i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo e le relative pertinenze; d) tutte le acque sotterranee e le acque superficiali ancorché non estratte dal sottosuolo anche raccolte in invasi e cisterne compresi gli alvei e le rive che delimitano le stesse nonché |
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Articolo 9 - (Tutela dei beni)1. Per la tutela dei beni del demanio regionale, ai sensi dell'articolo 823 del codice civile, si procede di norma in via amministrativa secondo la procedura definita dal presente regolamento. Nel caso sia accertata la necessità di azioni in difesa dei beni appartenenti al demanio regionale, il dirigente della struttura di cui all’articolo 6 diffida il contravventore a cessare il comportamento che ha indotto la necessità dell’azione ed eventualmente a ripristinare lo stato dei luoghi. 2. L’atto di diffida, contenente l’indicazione degli interventi necessari ai fini della rimessa in pristino e i tempi indicati per la loro realizzazione, è inviato all’interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nell’impossibilità di reperi |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE MINERALI |
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Articolo 10 - (Concessione di coltivazione)1. La coltivazione dei giacimenti delle acque minerali, di sorgente e termali, che abbiano ottenuto il riconoscimento, è subordinata al conseguimento della relativa concessione, la ci durata è anche proporzionata all’ammontare degli investimenti programmati e che comunque non può essere superiore ai trenta anni. 2. La concessione di coltivazione è rilasciata dal dirigente della struttura di cui all’articolo 6, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare ambientali e urbanistiche, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica. 3. Le istanze di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica ai fini del rilascio della concessione di coltivazione del giacimento sono presentate dai soggetti interessati, ove previsto in bollo e sono corredate dei relativi elaborati tecnici. 4. Le istanze sono, altresì, corredate dei documenti atti a dimostrare il possesso da parte dell’istante dei requisiti morali ed economici adeguati alle attività da intraprendere. |
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Articolo 11 - (Cessazione della concessione)1. La concessione cessa per una le cause di cui al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. n. 2/2012 e ss.mm.ii. |
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Articolo 12 - (Custodia e vigilanza)1. Il dirigente della Struttura di cui all’articolo 6, comma 1, successivamente alla cessazione della concessione, adotta idonei provvedimenti per la custodia e la gestione temporanea del bene. 2. Qualora siano presentate più istanze per un nuovo conferimento della concessione il dirigente di cui al comma 1 può affidare in via temporanea e precaria la custodia e gestione dei beni e delle relative pertinenze a uno dei richiedenti che offra adeguate garanzie tecniche ed economiche e comunque per un periodo non superiore a un anno. 3. La dimostrazione della capacità tecnica ed economica dei concorrenti può essere fornita mediante: |
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TITOLO V - SCRITTURE CONTABILI |
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Articolo13 - (Comunicazioni)1. All’atto dell’acquisto di beni mobili ai sensi degli articoli 28, comma 2, e 35, comma 3, della l.r. n. 2/2012 la struttura competente in materia di gare e contratti ovvero l’economo della Giunta regional |
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Articolo14 - (Inventario dei beni immobili demaniali e patrimoniali)1 L’inventario dei beni immobili demaniali contiene, di norma, i seguenti dati: a. classificazione; b. numero progressivo e data carico del bene; c. descrizione e caratteristiche del bene; d. estensione, |
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Articolo 15 - (Classificazione dei beni mobili)1. La classificazione dei beni mobili di proprietà della Regione Liguria si basa sulle seguenti quattro categorie: a) CAT. I – Mobili e arredi |
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Articolo 16 - (Inventario beni mobili patrimoniali)1. L’inventario dei beni mobili comprende i beni che non abbiano natura di materiale di consumo e che abbiano un valore di acquisto superiore a euro 516,46 IVA compresa, tale valore è aggiornabile con provvedimento della Giunta Regionale. 2. I beni con valore inferiore o uguale all’ importo di cui al comma 1 sono iscritti nel registro dei beni durevoli di cui all’articolo 17. |
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Articolo 17 - (Registro dei beni durevoli)1. Ai sensi dell’articolo 32, comma 2 della l.r. n. 2/2012, non vanno iscritti nelle scritture patrimoniali i materiali di consumo ed i beni che abbiano valore di acquisto inferiore o uguale ai 516,46 euro IVA compresa. Questi ultimi, detti beni durevoli, vanno annotati in appositi prospetti suddivisi per conti in rapporto alla specie di beni (conto delle scrivanie, delle poltrone, a |
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Articolo 18 - (Consegnatari dei beni mobili)1. I dipendenti regionali che ricevono in consegna i beni mobili della Regione assumono la figura di consegnatario e divengono responsabili dei beni stessi per obbligo di vigilanza ai sensi dell’articolo 29 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato). 2. Qualora beni |
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Articolo 19 - (Compiti dei consegnatari)1. Ai consegnatari – ferma restando la responsabilità del Direttore e dei dirigenti competenti - è affidata la vigilanza sui beni in dotazione agli uffici nonché sul loro regolare e corretto uso. 2. Le funzioni di consegnatario non sono delegabili ad altri soggetti, rimanendo ferma in ogni caso la personale responsabilità dei medesimi e dei loro |
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Articolo 20 - (Responsabilità del consegnatario)1. L'inizio ed il termine della durata dell'incarico di ciascun consegnatario risultano dai verbali d |
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Articolo 21 - (Cambio del consegnatario)1. In caso di cambiamento del consegnatario, il passaggio dei beni avviene al momento del cambio sulla base della materiale ricognizione dei beni risultanti dall'inventario e dalle altre sc |
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Articolo 22 - (Espletamento di atti di competenza del consegnatario da parte della struttura competente in materia di demanio e patrimonio)1. In caso di riorganizzazioni interne logistiche e funzionali e di riarticolazioni inventariali, la struttura competente in materia |
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Articolo 23 - (Conservazione delle scritture e scritture patrimoniali beni mobili)1. La Regione, ai sensi dell’articolo 28 della l.r. n. 2/2012, può conservare le scritture di cui al presente regolamen |
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Articolo 24 - (Inventario)1. L’inventario è il documento iniziale dell’intero sistema delle scritture patrimoniali 2. Gli inventari vengono redatti, secondo il modello di cui all’allegato B, per ogni categoria di beni in dotazione agli uffici centrali della Regione. 3. Vengono redatti inventari per ciascuno degli uffici o strutture decentrati della Regione, nonché per altre strutture regionali di informazione e rappresentanza. 4. Presso la struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio può essere organizzato un magazzino atto a conservare beni in attesa |
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Articolo 25 - (Ricognizione periodica)1. Una ricognizione dei beni mobili viene effettuata periodicamente e comunque almeno ogni dieci anni |
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Articolo 26 - (Libro giornale)1. Ogni consegnatario deve tenere in evidenza la situazione della contabilità del materiale di cui risponde, secondo le quantità |
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Articolo 27 - (Note di variazione)1. Gli aumenti e le diminuzioni registrate sul libro giornale formano oggetto di note di variazione per ogni categoria, in aumento o in diminuzione dei beni indicati rispettivamente nella parte entrata e nella parte uscita del giornale, redatte secondo il modello di cui all& |
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Articolo 28 - (Buoni di carico e scarico)1. All’atto dell’assunzione in carico e dello scarico di beni mobili il consegnatario provvede, prima della registrazione sul libro giornale, alla compilazione, in triplice esemplare, dei buoni di carico o di scarico, redatti secondo il modello di cui all’allegato E. 2. Ai fini di cui al comma 1 devono essere utilizzati buoni distinti per ciascuna categoria. 3. Su tali buoni deve essere precisata la causale della variazione a seconda che trattasi: a) di aumenti per nuovi acquisti; |
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Articolo 29 - (Procedure per il discarico dei beni mobili)1. Il discarico dei beni mobili, oltre che a seguito di trasferimento tra consegnatari e di trasferimento ad altri Enti pubblici, può avvenire, ai sensi dell’ articolo 46 della l. r. n. 2/2012 e ss.mm.ii., per vendita, per permuta con computo del valore dei beni in detrazione dal prezzo della nuova fornitura, per cessione gratuita a soggetti pubblici o privati che perseguano finalità di interesse generale o scopi di |
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Articolo 30 - (Accertamenti sulle scritture)1. Periodicamente possono essere disposti dal Direttore competente in materia di demanio e patrimonio |
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Articolo 31 - (Aggiornamento del valore dei beni)1. I valori di tutti i beni iscritti negli inventari regionali sono annualmente aggiornati in base al criterio dell’ammortamento a cura della struttura competente in materia di demanio e patrimonio. 2. Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano, con le modalità ed i limiti in esse indicati. 3. I beni mobili ed immobili, qualificati come “Beni culturali” o “Beni soggetti a tutela” ai sensi della vigente normativa in materia di beni culturali non vengono assoggettati ad ammortamento. Non sono altresì assoggetti ad ammortamento i terreni. 4. Le aliquote di ammortamento da applicare alle diverse tipologie di beni sono indicate nella tabella allegato F. Dette aliquote sono modificabili con provvedimento della Giunta regiona |
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TITOLO VII - ACQUISIZIONE DEI BENI |
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Articolo 32 - (Acquisizione in proprietà dei beni)1. Qualora la Regione decida l’acquisizione in proprietà di un bene immobile può procedere mediante trattativa privata ovvero mediante pubblico incanto. Si procede a trattativa privata con un unico interlocutore quando per le caratteristiche, la tipologia, l’ubicazione dell’immobile da acquisire ovvero in presenza di uno specifico interesse pubblico esista sul relativo mercato immobiliare un unico bene. 2. Nel caso in cui si proceda all'acquisto di beni immobili a trattativa privata può essere pubblicato un avvi |
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Articolo 33 - (Locazioni, concessioni e comodati passivi)1. All’acquisizione in locazione, concessione o comodato di beni immobili provvede il dirigente della struttura di cui all’articolo 6 sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale. |
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Articolo 34 - (Donazioni e altre liberalità)1. Al fine di una valutazione della convenienza e della opportunità di procedere all'accettazione di donazioni o altre liberalità in favore della Regione ai sensi dell' articolo 36 della l.r. n. 2/2012, il dirigente della struttura di cui all’articolo 6 competente in materia di demanio e patrimonio, acquisito il parere del |
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TITOLO VIII - ALIENAZIONI, PERMUTE E VALORIZZAZIONI |
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Articolo 35 - (Alienazione dei beni immobili)1. L’alienazione dei beni immobili, qualunque sia il valore, è disposta dalla Giunta regionale. I beni immobili regionali demaniali, a norma dell’articolo 822 del codice civile, possono essere alienati nei limiti e con le modalità stabilite dalla vigente legislazione in materia. 2. All’alienazione si provvede mediante pubblico incanto. Delle offerte è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, mediante pubblicazione all’Albo pretorio del Comune ove il bene è ubicato; il dirigente della struttura di cui all’articolo 6 può individuare di volta in volta ulteriori forme di pubblicità. 3. L'avviso contiene la descrizione del bene, il prezzo di stima, le modalità ed il termine per la prestazione dell |
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Articolo 36 - (Alienazione mediante trattativa privata)1. Oltre al caso di cui al precedente articolo 35, comma 4, e ai casi previsti dall’articolo 38, comma 4 della L.R. n. 2/2012, la Regione può vendere mediante trattativa privata con un unico interlocutore, i beni ed i diritti reali immobiliari il cui valore di stima non superi Euro 150.000,00. Detto importo potrà essere annualmente aggiornato, con provvedimento della Giunta Regionale, sulla base dei parametri forniti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare di cui all’articolo 64, comma 3, del d.lgs. 300/1999 R e successive modificazioni e integrazioni. |
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Articolo 37 - (Stima)1. Le stime dei beni immobili e mobili regionali sono affidate, di norma, dal dirigente della struttura di cui all’articolo 6 a dipendenti regionali aventi adeguate competenze t |
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Articolo 38 - (Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari)1. La Giunta regionale, entro il 31 agosto di ogni anno, individua con proprio provvedimento, le proposte relative ai beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali da inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dei beni immo |
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Articolo 39 - (Gestione, valorizzazione e dismissione dei beni regionali)1. I progetti di miglioramento e di valorizzazione dei beni, anche ai fini della destinazione d&rsquo |
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Articolo 40 - (Permuta dei beni immobili)1. La Giunta regionale può disporre la permuta di immobili di proprietà regionale con altri immobili quando la particolare situazione dei beni renda la permuta conveniente in relazione alla specificità dei beni permutati e all’interesse pubblico dell’operazione. 2. |
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Articolo 41 - (Advisor immobiliare)1. La Regione può avvalersi dell’attività di advisor immobiliare conferendola, con provvedimento del dirigente di cui all’articolo 6, ad una società direttamente o indirettamente controllata dalla Regione medesima o, previo procedimento ad evidenza pubblica, ad altro soggetto operante nel mercato i |
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Articolo 42 - (Alienazione e cessione dei beni mobili)1. I beni dichiarati fuori uso, ma ancora suscettibili di utilizzazione, possono essere ceduti gratuitamente ad enti pubblici, organizzazioni di volontariato o ad enti, associazioni, fondazioni che perseguono senza scopo di lucro finalità di pubblico interesse. 2. La dichiarazione di fuori uso viene adottata con provvedimento del dirigente di cui all’articolo 6 qualora i beni non siano più idonei al loro uso proprio. |
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TITOLO VI - CONCESSIONI E LOCAZIONE DEI BENI |
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Articolo 43 - (Utilizzo dei beni)1. La Giunta regionale dispone l’uso dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili attribuendoli a soggetti pubblici o privati mediante concessione. Soggetti privati o Enti pubblici che richiedano un bene regionale in concessione inviano apposita istanza scritta alla struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio, in bollo ove previsto dalla legge. 2. Il concessionario è, di norma, individuato mediate procedura ad evidenza pubblica indetta ed aggiudicata dal dirigente della struttura di cui all’articolo 6 qualsiasi sia il valore della concessione e del canone concessorio. 3. Sulla base delle risultan |
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Articolo 44 - (Concessioni temporanee)1. Il dirigente della struttura di cui all’articolo 6 può autorizzare, su richiesta motivata del soggetto richiedente, l'uso eccezionale e temporaneo di un bene appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile regionale per un periodo non superiore ad un anno. |
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Articolo 45 - (Ulteriori forme di concessione)1. Il canone ricognitorio di cui all’articolo 48, comma 1, della l.r. n. 2/2012 è stabilito in misura non inferiore al dieci per cento del canone ordinario e, comunque, in misura non inferiore ai costi diretti ed indiretti, incluse eventuali imposte, sostenuti dalla Regione per la conservazione e la gestione dell&r |
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Articolo 46 - (Revoca)1. Il dirigente della struttura di cui all’articolo 6 dispone con provvedimento nei casi di cui |
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Articolo 47 - (Locazioni attive e altri titoli di disponibilità)1. Qualora la Regione intenda locare un bene regionale ad un Ente pubblico procede a trattativa privata ai sensi dell’articolo 35. 2. La scelta di un conduttore privato avviene di norma mediante pu |
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Articolo 48 - (Cauzione)1. A garanzia del pagamento del canone concessorio o di locazione e dei danni eventualmente causati all'immobile, a pena di decadenza è richiesta al concessionario o al locatario la costituzione di un deposito cauzionale consistente in una somma non i |
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Articolo 49 - (Affitto e comodato di beni mobili)1. I beni mobili appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere dati in affitto o in |
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Articolo 50 - (Contratti di valorizzazione)1. Soggetti pubblici o privati qualora intendano assumere in concessione ovvero in locazione beni immobili di proprietà della Regione Liguria ai |
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Articolo 51 - (Disposizioni finali)1. La Giunta regionale, ove necessario, adegua con proprio provvedimento le disposizioni del presente |
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ALLEGATO A – VERBALE DI CONSEGNAParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO B - INVENTARIOParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO C – LIBRO GIORNALEParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO D – NOTE VARIAZIONEParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO E1/E2 – BUONO CARICOParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato F - TIPOLOGIA BENIParte di provvedimento in formato grafico |
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