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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 21/12/2012
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 21/12/2012
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 21/12/2012
Con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 21/12/2015
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[Premessa]IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ed IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, di recepimento della direttiva 2008/110/CE, |
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Art. 1 - Finalità1. Il presente decreto disciplina le modalità di riconoscimento degli organismi di certificazion |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai soli fini dell'applicazione del presente decreto si intende per: a) carro merci ferroviario: veicolo ferroviario per il trasporto di merci adibito alla circolazione con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, non d |
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Art. 3 - Campo di applicazione1. I soggetti destinatari delle disposizioni del presente decreto sono i soggetti res |
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Art. 4 - Certificazione di un soggetto responsabile della manutenzione1. Per ottenere la certificazione di soggetto responsabile della manutenzione, il ric |
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Art. 5 - Certificato di soggetto responsabile della manutenzione e validità1. Il certificato di soggetto responsabile della manutenzione viene rilasciato da un |
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Art. 6 - Organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione1. Gli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione sono riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per il trasporto ferroviario - e devono possedere i seguenti requisiti: a) garantire l'indipendenza e la terzietà organizzativa, funzionale e decisionale nell'attività di certificazione dalle imprese ferroviarie, dai gestori delle infrastrutture, dai detentori in generale e dai soggetti responsabili della manutenzione e non devono svolgere servizi compresi nelle attività dei suddetti soggetti; b) avere adeguata disponibilità finanziaria; |
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Art. 7 - Attività di vigilanza1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto ferroviario - vigila sulle attività degli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione, riconosciuti ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, anche mediante ver |
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Art. 8 - Sospensione e revoca1. Il riconoscimento dell'organismo di certificazione è sospeso, con apposito provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto ferroviario - per un periodo da uno a sei mesi, quando sono accertate gravi o ripetute irregolarità da parte de |
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Art. 9 - Disposizioni finanziarie1. Le spese relative alle procedure finalizzate al riconoscimento, al rinnovo ed alla vigilanza degli organismi di certificazione di cui agli articoli 6 e 7, nonché quelle necessarie per la verifica a campione delle certificazioni emesse sono a carico degli organismi stessi, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi. 2. Le tariffe relative alle attività finalizzate al riconoscimento, al rinnovo, nonché alla vigilanza degli organismi di certificazione, indicate alle lettere A) e B) dell'allegato 1, sono a carico degli organismi stessi, ai sensi dell'art. 47, comma 2, primo periodo e comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, di recepimento della direttiva 2008/110/CE. 3. Le tariffe di cui al comma 2 sono aggiornate sulla base del costo effettivo del servizio con cadenza biennale, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'econo |
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Art. 10 - Disposizioni transitorie1. Gli organismi notificati dallo Stato italiano per la direttiva 2008/57CE, con notifica in corso di validità, che presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita domanda e dichiarazione in conformità allo schema B dell'allegato 2, sono riconosciuti quali organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione, ai sensi del presente decreto. La conferma del riconoscimento è svolta in occasione della prima attività di vigilanza, ai sensi dell'art. 7, comma 2. L'organismo, in tale occasione, dovrà produrre la documentazione di |
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Allegato 1 - Tariffe per le attività di cui all'articolo 6, 7 e 9Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 2 - Istanza di riconoscimentoParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 3 - Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento di Organismo di CertificazioneParte di provvedimento in formato grafico |
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