Il Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia‐Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012 R, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto‐legge;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia‐Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
Visto il decreto legge n. 1 del 14 gennaio 2013 R recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale convertito con legge n. 11 del 1 febbraio 2013 che all’art. 2‐bis integra quanto previsto dal d.l. 74/2012 come convertito dalla legge n. 122/2012 introducendo la possibilità di concessione dei contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di cui all’art. 3 comma 1 del citato d.l. 74/2012 come convertito dalla legge n. 122/2012.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2013 riportante l’aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012;
Viste le precedenti ordinanze commissariali:
‐ n. 23 del 14 agosto 2012 R “Azioni finalizzate alla realizzazione del "programma casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione"
‐ n. 51 del 5 ottobre 2012 R “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)”
‐ n. 73 del 13 novembre 2012 [XEROR13N1273] “Parziali rettifiche ed integrazioni all’Ordinanza 51 del 5 ottobre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili. (Esito E0)” conseguenti alla firma del Protocollo tra il Ministero dell’Economia e Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del 4 ottobre 2012 ed all’approvazione del Decreto legge 174 del 10 ottobre 2012”;
‐ n. 86 del 6 dicembre 2012 R “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3)”;
‐ n. 93 del 21 dicembre 2012 R “Modifiche alle disposizioni contenute nelle Ordinanze n. 3 del 22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive” , n. 29 del 28 agosto 2012 e s.m.i. “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili”, n. 51 del 5 ottobre 2012 e s.m.i. “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili. (Esito E0)” e n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3)”.
Visto il Protocollo fra la Regione Emilia‐Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 del 5 febbraio 2013;
Rilevata la necessità di dover apportare modifiche ed integrazioni alla su richiamata ordinanza 51/2012 e s.m.i. al fine di adeguare l’entità dei contributi concessi alle modifiche introdotte dalla legge n. 11/2013 R di conversione del d.l. n. 1/2013 R e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2012;
Rilevata inoltre l’opportunità di semplificare ed armonizzare i testi di tutte le ordinanze sinora emesse in tema di ricostruzione delle abitazioni private, relativamente ai criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi per riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, anche al fine di una più agevole applicazione da parte dei Comuni interessati e dei beneficiari;
Preso atto dell’andamento delle domande sinora depositate tramite la piattaforma MUDE, che hanno raggiunto un numero cospicuo tale da rendere evidenti alcuni utili adeguamenti della procedura.
Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 R e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;
Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza, al fine di ripristinare abitazioni inagibili e consentire il rientro di cittadini sfollati e dare piena continuità alla procedura in essere, sia tale da rendere necessarie la dichiarazione di provvisoria efficacia ai