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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 15/11/2012, n. 236
D. P.R. 15/11/2012, n. 236
D. P.R. 15/11/2012, n. 236
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 R, e successive modificazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che demanda al Ministro della difesa l'emanazione di un regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione ai contratti e alle procedure in economia relativi a lavori, servizi e forniture diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo |
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Titolo I - DISPOSIZIONI COMUNI |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «Genio militare», in seguito denominato «Genio»: l'articolazione dell'Amministrazione della difesa che assicura: 1) la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di sostegno all'attività istituzionale delle Forze armate; 2) l'amministrazione, la gestione e il mantenimento dei beni immobili, comunque in uso alle Forze armate per scopi istituzionali; b) «codice»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; c) «regolamento generale»: il regolamento di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006, adottato con decreto |
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Titolo II - CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI |
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Capo I - AMBITO DI APPLICAZIONE |
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Art. 3 - Ambito di applicazione (art. 1, comma 1, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Ai fini del presente regolamento, sono considerati lavori le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di infrastrutture in uso o comunque d'interesse del Ministero della difesa, svolte mediante il Genio; le medesime attività svolte da articolazioni diverse restano disciplinate dal regolamento generale. |
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Capo II - TIPOLOGIE DI LAVORI |
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Art. 4 - Lavori relativi alle infrastrutture - Disciplina applicabile (art. 2, comma 11, d.P.R. n. 170 del 2005)1. I lavori relativi alle infrastrutture ricadenti nelle categorie di cui all'art. 231, comma 4, e all'art. 233 del codice dell'ordinamento militare sono disciplinati dal presente regolamento purché non dichiarati strettamente connessi alla sicurezza nazionale dagli organi programmatori di vertice; qualora ta |
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Art. 5 - Infrastrutture finanziate con i fondi nazionali (art. 3, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Le infrastrutture finanziate con fondi nazionali, con le modalità previste dall'art. 536 de |
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Art. 6 - Infrastrutture finanziate con fondi comuni della NATO (art. 4, commi 1 e 3, d.P.R. n. 170 del 2005)1. I lavori e le opere finanziati dalla NATO, anche se integrati con finanziamento nazionale, in rela |
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Art. 7 - Infrastrutture sul territorio nazionale finanziate da Paesi alleati o da organizzazioni internazionali diverse dalla NATO (art. 5, comma 1, d.P.R. n. 170 del 2005)1. La realizzazione di infrastrutture sul territorio nazionale, finanziate da Paesi alleati o da altr |
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Art. 8 Funzionamento delle infrastrutture (art. 7, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera e), del testo unico dell'ordinamento militare, tutti gli interventi di manutenzione ordina |
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Capo III - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL GENIO |
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Art. 9 - Personale del Genio (art. 2, commi 2 e 5, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Per ufficiale del Genio si intende l'ufficiale dell'Arma del genio, dell'Arma delle trasmissioni o dei Corpi tecnici, nonché del ruolo tecnico-logistico specialità genio dell'Arma dei carabinieri, dotato dei titoli culturali e professionali richiesti dalla legge, in relazione alla natura dell'intervento e alla funzione assegnatagli, indipendentemente dal suo eventuale inserimento nell'ambito delle strutture ordinative e funzionali che costituiscono il Genio. Può essere, altresì, assimilato a ufficiale del Genio l'ufficiale appartenente ad altri ruoli, in possesso di laurea specialistica, abilitazione professionale e idonea esperienza nel settore d |
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Art. 10 - Competenze di Geniodife (art. 2, comma 6, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Alle attività del Genio di cui all'art. 3 sovrintende Geniodife per gli aspetti tecnici e a |
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Art. 11 - Attività di controllo sulla gestione delle infrastrutture (art. 12, comma 2, 14 e 15, d.P.R. n. 170 del 2005)1. La funzione ispettiva e di controllo sul rispetto delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture è esercitata dal Segretariato generale della difesa/DNA per il tramite di Geniodife, quale titolare dell'amministrazione dei beni immobili i |
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Art. 12 - Vigilanza sul mantenimento, l'amministrazione e la gestione delle infrastrutture (art. 13, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Gli organi tecnici centrali di Forza armata esercitano l'azione di vigilanza sui lavori di minuto mantenimento e di manutenzione ordinaria. |
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Capo IV - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE |
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Sezione I - Organi del procedimento |
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Art. 13 - Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici (articoli 16, comma 2, e 17, comma 3, d.P.R. n. 170 del 2005)1. L'incarico di responsabile unico o di responsabile della singola fase del procedimento è assegnato, nell'atto di avvio del singolo procedimento: a) da Geniodife, per le opere di cui agli articoli 5, 6 e 7; b) dalla Forza armata, per i lavori di cui all'art. 8; |
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Art. 14 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di progettazione (art. 18 d.P.R. n. 170 del 2005)1. Il responsabile per la fase di progettazione: a) promuove gli accertamenti preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica e amministrativa degli interventi in relazione agli aspetti operativi da cui deriva l'esigenza; verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale e urbanistica dell'intervento e promuove, ove necessario, l'avvio delle procedure per l'acquisizione dei pareri dei competenti organi di tutela ambientale e paesaggistico - territoriale; b) redige, secondo quanto previsto dall'art. 93, commi 1 e 2, del codice, il documento preliminare alla progettazione; c) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti; |
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Art. 15 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di affidamento (art. 19, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento: a) verifica la legittimità dei sistemi di affidamento proposti dal responsabile per la fase di progettazione; |
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Art. 16 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione (art. 20, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione: a) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori e accerta la sussistenza delle condizioni che, ai sensi dell'art. 90, comma 6, del codice, giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla Amministrazione aggiudicatrice; b) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento degli stessi; |
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Sezione II - Programmazione dei lavori a finanziamento nazionale |
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Art. 17 - Competenze (art. 2, comma 8, d.P.R. n. 170 del 2005)1. L'individuazione delle esigenze tecnico-operative, l'elaborazione del programma triennale e la redazione dell'elenco annuale dei lavori sono di competenza degli Stati maggiori di Forza armata e degli organi centrali del Ministero della dif |
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Sezione III - Programmazione dei lavori con finanziamento sui Fondi comuni della NATO |
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Art. 18 - Competenze (art. 29, d.P.R. n. 170 del 2005)1. La programmazione degli interventi è attuata dagli organismi della NATO in coordinamento co |
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Art. 19 - Proposta militare di programma (art. 30, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Le proposte di inserimento nella programmazione sono effettuate normalmente dai comandi strategici |
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Art. 20 - Schede di progetto (art. 31, d.P.R. n. 170 del 2005)1. La definizione di massima degli interventi da proporre per la programmazione è curata dagli |
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Art. 21 - Approvazione dei programmi (art. 32, d.P.R. n. 170 del 2005)1. I programmi, suddivisi in insiemi funzionali di interventi, sono approvati dal Consiglio atlantico |
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Art. 22 - Adempimenti di competenza nazionale (art. 33, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Dopo l'approvazione del programma, Geniodife attiva le azioni per garantire la disponibilità |
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Art. 23 - Fondi per la progettazione (art. 34, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Ove per la progettazione degli interventi inseriti in programma si ricorra a professionisti estern |
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Art. 24 - Fondi per accordi bonari (art. 35, d.P.R. n. 170 del 2005)1. I fondi necessari per gli accordi bonari sono richiesti da Geniodife con la procedura prevista dal |
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Sezione IV - Programmazione dei lavori sul territorio nazionale finanziati da Paesi Alleati o da Organizzazioni internazionali diverse dalla NATO |
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Art. 25 - Disposizioni preliminari (art. 36, d.P.R. n. 170 del 2005)1. La programmazione degli interventi è attuata nell'ambito delle procedure previste dalle org |
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Art. 26 - Proposte di programma (art. 37, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Le proposte di programma sono avanzate dal Paese alleato con schede di progetto contenenti gli ele |
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Art. 27 - Approvazione del programma (art. 38, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Il programma è approvato dalla componente italiana dell'organismo competente secondo il mem |
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Capo V - PROGETTAZIONE |
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Sezione I - Progettazione dei lavori nazionali e NATO |
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Art. 28 - Applicazione degli standard Nato (art. 50, d.P.R. n. 170 del 2005)1. I progetti NATO devono essere redatti in piena aderenza ai criteri di progettazione e agli standar |
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Art. 29 - Documentazione in ordine alla disponibilità delle aree (art. 64, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Ove per l'esecuzione delle opere sia necessario procedere a esproprio, il responsabile del procedimento per la fase di progettazione acquis |
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Art. 30 - Verifica della progettazione (art. 79, d.P.R. n. 170 del 2005)1. La verifica della progettazione, di cui all'art. 47 del regolamento generale, qualora svolta media |
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Art. 31 - Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti (art. 80, d.P.R. n. 170 del 2005)1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, dopo la validazione, sono approvati dall'ente dep |
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Sezione II - Lavori sul territorio nazionale finanziati da Paesi Alleati o da Organizzazioni internazionali diverse dalla NATO |
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Art. 32 - Oneri, competenze e progettazione (articoli 81, 82 e 83, d.P.R. n. 170 del 2005)1. I progetti dei lavori di cui all'art. 7 sono interamente a carico dei Paesi alleati o dell'organiz |
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Capo VI - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE |
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Art. 33 - Procedure di aggiudicazione dei lavori con finanziamento della NATO (art. 118, d.P.R. n. 170 del 2005)1. I lavori con finanziamento della NATO sono appaltati secondo le procedure indicate nel documento AC/4-D/2261 (Ed. 1996) e successivi aggiornamenti, che prevede la partecipazione all'appalto solo per ditte con sede nei Paesi dell'alleanza. 2. Nelle procedure concorsuali Geniodife provvede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del bando di gara recante le informazioni sui lavori da eseguire, in conformità alle disposizioni del codice e del regolamento generale, a esclusione della pubblicit&a |
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Art. 34 - Criteri di aggiudicazione dei lavori con finanziamento della NATO (art. 129, d.P.R. n. 170 del 2005)1. I lavori appaltati con le procedure della NATO sono aggiudicati, salvo diversa determinazione dell |
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Art. 35 - Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili1. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili individuati dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 307, comm |
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Capo VII - DIREZIONE DEI LAVORI |
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Art. 36 - Principi generali - Responsabili incaricati della direzione lavori (articoli 160 e 161, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 5, 6 e 8, sono svolti dagli organi del Genio previsti dagli ordinamenti di Forza armata, che sono funzionalmente dipendenti da Geniodife per le attività connesse ai lavori di cui agli articoli 5 e 6. |
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Art. 37 - Assistente dei lavori (art. 163, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Per ogni lavoro deve essere nominato un assistente con funzioni di assistente di cantiere. Nei casi più complessi possono essere nominati anche più assistenti con specifiche competenze nei vari settori tecnici dell'opera da eseguire. |
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Art. 38 - Capo dell'organo esecutivo (art. 165, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Il capo dell'organo esecutivo del Genio è un ufficiale con grado dirigenziale del Genio. |
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Capo VIII - ESECUZIONE DEI LAVORI |
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Art. 39 - Trasmissione del processo verbale di consegna (art. 169, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, acquisito il processo verbale di conse |
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Art. 40 - Acquisizione del benestare per le differenze riscontrate all'atto della consegna (art. 170, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate |
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Art. 41 - Sospensione dei lavori. Proroghe e tempo per l'ultimazione dei lavori (art. 172, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 158 del regolamento generale, le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze armate sono consid |
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Capo IX - CONTABILITÀ DEI LAVORI |
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Art. 42 - Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti (articoli 192 e 193, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Il fondo da porre a disposizione dell'Amministrazione risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato ha le seguenti destinazioni: a) rilievi, accertamenti e indagini preliminari, nonché eventuali prove di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; b) somme a di |
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Art. 43 - Certificato di ultimazione dei lavori (art. 209, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 199, comma 2 del regolamento generale, l'eventuale assegn |
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Art. 44 - Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore (art. 219, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 182 e 213 del regolamento generale, il giornale dei |
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Art. 45 - Contabilità soggette a revisione (art. 221, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Tutte le contabilità dei lavori eseguiti a ditta, a cottimo e con i reparti del Genio sono |
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Capo X - COLLAUDO DEI LAVORI |
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Art. 46 - Oggetto del collaudo (art. 223, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 215 del regolamento generale, l'ente deputato all'approva |
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Art. 47 - Nomina del collaudatore (art. 225, d.P.R. n. 170 del 2005)1. In deroga a quanto previsto dall'art. 216, comma 1, del regolamento generale, la nomina del collau |
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Art. 48 - Funzionari che possono assumere incarichi di collaudo (art. 224, d.P.R. n. 170 del 2005)1. I collaudatori sono ufficiali del Genio in servizio o in ausiliaria o della riserva, ai sensi dell |
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Art. 49 - Estensione delle verifiche di collaudo (art. 229, d.P.R. n. 170 del 2005)1. In deroga all'art. 219, comma 1, del regolamento generale, in caso di ritardi attribuibili all'org |
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Art. 50 - Visite in corso d'opera (art. 229, comma 2, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 221 del regolamento generale, i verbali di visita sono tr |
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Art. 51 - Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo1. Restano a carico dell'esecutore gli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 224 del regolamento g |
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Art. 52 - Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione (art. 233, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 226 del regolamento generale, in caso di gravi discordanz |
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Art. 53 - Eccedenza su quanto è stato autorizzato e approvato (art. 235, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 228 del regolamento generale, l'organo di collaudo riferi |
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Art. 54 - Certificato di collaudo (art. 236, d.P.R. n. 170 del 2005)1. All'emissione del certificato di collaudo provvedono i soggetti di cui all'art. 216 del regolament |
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Art. 55 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata (art. 200, d.P.R. n. 554 del 1999 e art. 237, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Ai fini della presa in consegna anticipata di cui all'art. 230 del regolamento generale, per stazione appaltante si intende l'ente utente. |
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Art. 56 - Lavori non collaudabili1. Qualora l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ai sensi dell'art. 232 del regolam |
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Art. 57 - Ulteriori provvedimenti amministrativi (art. 241, d.P.R. n. 170 del 2005)1. All'emissione degli ulteriori provvedimenti amministrativi, di cui all'art. 234 del regolamento g |
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Art. 58 - Certificato di regolare esecuzione (art. 245, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Qualora l'ente deputato all'approvazione del contratto non ritenga necessario conferire l'incarico |
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Art. 59 - Compenso spettante ai collaudatori (art. 210, d.P.R. n. 554 del 1999 e art. 247, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 238 del regolamento generale, i compensi ai collaudatori |
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Art. 60 - Collaudo delle opere a finanziamento della NATO (art. 252, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Il collaudo delle opere realizzate con il finanziamento della NATO è eseguito con le procedure previste da |
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Art. 61 - Collaudo delle opere finanziate da Paesi alleati o da organizzazioni internazionali diverse dalla NATO (art. 253 d.P.R. n. 170 del 2005)1. Per le opere finanziate da Paesi alleati o da organizzazioni internazionali diverse dalla NATO, il |
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Capo XI - LAVORI IN ECONOMIA |
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Sezione I - Ambito e procedimenti |
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Art. 62 - Tipologia dei lavori eseguibili in economia (art. 123, comma 1, d.P.R. n. 170 del 2005)1. I lavori eseguibili in economia sono individuati nell'ambito delle categorie generali di cui all'art. 125 del codice e delle seguenti ulteriori categorie generali: |
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Art. 63 - Lavori con finanziamento della NATO eseguibili in economia (art. 124, d.P.R. n. 170 del 2005)1. I lavori di cui all'art. 34, finanziati dalla NATO con la procedura «URGENT REQUIREMENTS&raq |
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Art. 64 - Sistemi di esecuzione dei lavori in economia (art. 181, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, e dell'art. 196, comma 7, del codice, i lavori in economia posson |
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Art. 65 - Lavori in amministrazione diretta (art. 182, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento per l'esecuzione or |
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Art. 66 - Lavori a mezzo cottimi fiduciari (art. 183, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Possono essere eseguiti a mezzo cottimi tutti gli interventi di cui agli articoli 62 e 63. |
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Art. 67 - Lavori effettuati a mezzo reparti del Genio, anche con l'ausilio di truppa (art. 184, d.P.R. n. 170 del 2005)1. I lavori effettuati direttamente a mezzo dei reparti del Genio sono eseguiti da apposite unità che vi provvedono operando in amministrazione diretta e a mezzo di cottimi, purché questi ultimi siano già previsti nei progetti approvati, utilizzando le procedure di cui agli articoli 65 e 66, |
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Art. 68 - Autorizzazione all'esecuzione dei lavori in economia (art. 185, d.P.R. n. 170 del 2005)1. L'esecuzione dei lavori in economia è autorizzata: a) da Geniodife, per i lavori di cui all'art. 62 e 63; |
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Art. 69 - Lavori d'urgenza (art. 186, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Il verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato |
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Sezione II - Contabilità dei lavori in economia |
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Art. 70 - Contabilità delle spese di lavori in amministrazione diretta (art. 213, d.P.R. n. 170 del 2005)1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati con fatture commerciali o note compilate dal direttore dei lavori relativamente a prelievi di materiali dai magazzini dell'Amministrazione. |
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Art. 71 - Contabilità delle spese di lavori per cottimi (art. 214, d.P.R. n. 170 del 2005)1. I cottimi sono contabilizzati con annotazione sul libretto dell'assistente e successiva trascrizione sul registro di contabilità. La trascrizione sul registro di contabilit& |
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Art. 72 - Contabilità dei lavori eseguiti con i reparti del Genio (art. 215, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Oltre alle documentazioni di cui agli articoli 70 e 71, la contabilità deve contenere, ove previsto, anche le note degli operai occasionali. |
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Art. 73 - Pagamento delle spese in economia (art. 216, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Per i lavori eseguiti direttamente a cura degli enti i pagamenti sono effettuati dall'ufficio amministrativo dell'ente, o per esso competente, sulla base di fondi specificatamente assegnati sui capitoli di manutenzione. |
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Sezione III - Collaudo dei lavori in economia eseguiti mediante manodopera militare |
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Art. 74 - Lavori soggetti a collaudo (art. 248, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Sono soggetti a collaudo tutti i lavori di cui agli articoli 33, 62 e 63, eseguiti con cottimi, in amministrazione diretta e mediante i reparti del Genio. 2. Non sono soggetti a collaudo gli interventi |
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Art. 75 - Nomina dei collaudatori (art. 249, d.P.R. n. 170 del 2005)1. I collaudatori sono nominati dagli enti competenti ai sensi dell'art. 68, con le modalità p |
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Art. 76 - Documenti da consegnare al collaudatore (art. 250, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Per il collaudo dei lavori sono forniti all'organo di collaudo il progetto, le eventuali varianti |
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Art. 77 - Relazione riservata (art. 251, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Ove riscontri elementi di particolare rilievo tecnico-amministrativo, il collaudatore redige una r |
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Capo XII - INTERVENTI REALIZZATI FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE |
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Art. 78 - Disposizioni preliminari - Normativa applicabile (art. 39, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Ai sensi dell'art. 196 del codice, gli interventi eseguiti dalle Forze armate fuori del territorio nazio |
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Art. 79 - Competenze1. Geniodife sovrintende alle attività tecniche per i nuovi approntamenti infrastrutturali rea |
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Art. 80 - Lavori a sostegno di rapido dispiegamento e per l'incremento della protezione delle forze (articoli 40 e 85, d.P.R. n. 170 del 2005)1. In funzione dell'urgenza, dichiarata dal comandante del contingente o dell'organo di vertice sovra |
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Art. 81 - Programmazione (art. 41, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Qualora il dispiegamento delle Forze armate prosegua per tempi tali da far ritenere conveniente la |
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Art. 82 - Documentazione progettuale (art. 86, d.P.R. n. 170 del 2005)1. In deroga alla normativa generale sulla validazione e verifica del progetto, la progettazione dell'intervento è |
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Art. 83 - Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera1. Per i singoli interventi è nominato un responsabile del procedimento unico o per ogni singo |
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Art. 84 - Direzione dei lavori1. Il direttore dei lavori, nominato dal responsabile del procedimento, se non presente costantemente sul sito delle realiz |
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Art. 85 - Collaudo (art. 254, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Il collaudo è disposto e approvato secondo le competenze previste dall'art. 79 con le proce |
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Art. 86 - Consegna anticipata (art. 210, d.P.R. n. 554 del 1999 e art. 237, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Qualora l'ente utente abbia necessità di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato, prima del collaudo il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione può autorizzare la presa in consegna anticipata a condizioni che: |
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Art. 87 - Opere speciali per la difesa ambientale (art. 43, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Per la realizzazione di interventi di difesa e di ripristino ambientale, conseguenti al degrado pr |
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Capo XIII - CONTENZIOSO PER I LAVORI CON FINANZIAMENTO NATO |
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Art. 88 - Controversie su lavori con finanziamento della NATO (art. 191, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Nel caso di accordo bonario nei lavori con finanziamento della NATO, occorre acquisire sulla propo |
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Capo XIV - CONSEGNA DELLE OPERE |
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Art. 89 - Consegna delle opere all'ente di impiego (art. 255, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Al termine delle operazioni di collaudo e nei casi di cui all'art. 55, il direttore dei lavori provvede alla consegna dell'infrastruttura |
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Art. 90 - Responsabilità del consegnatario (art. 256, d.P.R. n. 170 del 2005)1. Con la consegna delle opere, di cui all'art. 89, il comandante dell'ente diventa responsabile per la conservazione. |
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Titolo III - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA |
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Art. 91 - Redazione e firma dei progetti (art. 87, d.P.R. n. 170 del 2005)1. I progetti sono redatti, di norma, dagli uffici tecnici della Direzione competente, degli organi t |
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Titolo IV - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E SERVIZI |
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Capo I - Programmazione e Organi del procedimento |
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Art. 92 - Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi1. Gli organi programmatori di vertice di Forza armata e interforze approvano ogni anno il programma relativo alle esigenze di approvvigionamento di beni e servizi. |
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Art. 93 - Acquisizioni di beni e servizi esclusi dalla disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici1. Nella predisposizione del programma di cui all'art. 92, d'intesa, ove necessario, con il committente, le richieste di acquisizione di ben |
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Art. 94 - Organi del procedimento1. La stazione appaltante può procedere con unico atto alla nomina del responsabile del proced |
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Capo II - ESECUZIONE DEL CONTRATTO |
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Art. 95 - Obblighi contrattuali (art. 8, decreto ministeriale n. 200 del 2000)1. Il contratto vincola l'esecutore dal momento della stipulazione e diviene obbligatorio per l'Amministrazione dopo che sia stato approvato nei modi di |
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Art. 96 - Spese contrattuali (art. 6, decreto ministeriale n. 200 del 2000)1. L'esecutore è tenuto a versare nel conto corrente intestato alla tesoreria centrale o provinciale dello Stato territorialmente competen |
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Art. 97 - Subappalto (art. 12, comma 4, decreto ministeriale n. 200 del 2000)1. Il subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dal codice e dal regolamento generale. 2. Il subappalto è altresì consentito, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dal codice e dal regolamento generale, quando l'esec |
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Art. 98 - Termine iniziale per l'esecuzione del contratto1. Salvo diversa previsione contrattuale, il termine per l'esecuzione del contratto decorre dal giorn |
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Art. 99 - Esecuzione anticipata della commessa prima della registrazione del decreto di approvazione del contratto (art. 9, decreto ministeriale n. 200 del 2000)1. Nei casi di cui all'art. 302, comma 2, del regolamento generale, l'Amministrazione può disporre, prima della registrazione del decreto di approvazione del contratto e dopo che l'aggiudicazione definit |
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Art. 100 - Aumento o diminuzione delle prestazioni (art. 10, decreto ministeriale n. 200 del 2000)1. Fermo quanto disposto dall'art. 114 del codice e dall'art. 311 del regolamento generale, qualora, nel corso dell'esecuzione di un contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'esecutore &egra |
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Art. 101 - Variazioni contrattuali (art. 18, decreto ministeriale n. 200 del 2000)1. Le forniture, le manutenzioni, le lavorazioni e i servizi corrispondono alle prescrizioni riportate nei capitolati tecnici allegati al contratto. 2. Nel corso di esecuzione del contratto, |
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Art. 102 - Controllo delle prestazioni durante l'esecuzione (art. 24, decreto ministeriale n. 200 del 2000)1. Salvo quanto previsto dall'art. 299 del regolamento generale, l'Amministrazione ha la facoltà di controllare l'andamento delle prestazioni in ogni mome |
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Art. 103 - Prezzi contrattuali (art. 7, decreto ministeriale n. 200 del 2000)1. Salvo quanto previsto dall'art. 115 del codice, i prezzi contrattuali s'intendono accettati dall'e |
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Art. 104 - Ritiro dei materiali di proprietà dell'Amministrazione (art. 19, decreto ministeriale n. 200 del 2000)1. La consegna dei materiali che l'esecutore deve sottoporre a lavorazioni, riparazioni, ripristino o trasformazione, da eseguire presso il proprio stabilimento, nonché |
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Art. 105 - Garanzia per i materiali dell'Amministrazione (art. 13, decreto ministeriale n. 200 del 2000)1. Qualora, in relazione al contratto e alla sua esecuzione, all'esecutore debbano essere affidati ma |
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Art. 106 - Sospensione dell'esecuzione del contratto (art. 27, decreto ministeriale n. 200 del 2000)1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 308 del regolamento generale, le esigenze operative connesse ai co |
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Art. 107 - Recesso dell'Amministrazione (art. 11, decreto ministeriale n. 200 del 2000)1. L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento |
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Capo III - VERIFICA DI CONFORMITÀ E CONSEGNA DEI BENI |
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Sezione I - Verifica di conformità |
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Art. 108 - Oggetto delle attività di verifica di conformità1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto dal presente capo. |
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Sezione II - Approntamento alla verifica di conformità |
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Art. 109 - Modalità di approntamento (art. 20, decreto ministeriale n. 200 del 2000)1. Le forniture o le prestazioni sono approntate per la verifica di conformità nei tempi, con le modalità e ne |
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Art. 110 - Dilazione dei termini di approntamento (art. 25, decreto ministeriale n. 200 del 2000)1. Qualora, per motivi dovuti a causa di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'appronta |
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Art. 111 - Proroga dei termini (art. 26, decreto ministeriale n. 200 del 2000)1. Qualunque fatto dell'Amministrazione, anche se previsto in contratto, che obblighi l'esecutore a r |
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Sezione III - Procedimento di verifica di conformità |
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Art. 112 - Modalità della verifica di conformità (art. 28, decreto ministeriale n. 200 del 2000)1. È data comunicazione all'esecutore del luogo e del giorno in cui è effettuata la verifica di conformità, con l'invito a intervenire personalmente o per mezzo di un suo rappresentante, |
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Art. 113 - Esecuzione delle prove di verifica di conformità1. Le prove di verifica di conformità, alle quali debbono essere sottoposti i materiali prima |
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Art. 114 - Esito delle prove di verifica di conformità (art. 29, decreto ministeriale n. 200 del 2000)1. L'organo di verifica, sulla base delle prove e degli accertamenti di cui all'art. 113, tenuto cont |
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Art. 115 - Mancato intervento alle prove di verifica di conformità (art. 30, decreto ministeriale n. 200 del 2000)1. Qualora l'esecutore, debitamente invitato, non abbia presenziato alle prove di verifica ovvero, pu |
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Art. 116 - Determinazioni dell'organo di verifica (art. 31, decreto ministeriale n. 200 del 2000)1. Qualora l'esecutore non concordi con l'esito delle prove di verifica, entro venti giorni da quello in cui ha firmato il relativo verbale o dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 115, può inviare all'organo di verifica controdeduzioni e documentazioni. |
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Art. 117 - Mezzi, attrezzature, materiali e prodotti rifiutati (art. 32, decreto ministeriale n. 200 del 2000)1. In relazione alla tipologia degli oggetti contrattuali, su decisione dell'organo di verifica, gli stessi, in caso di rifiuto, sono punzonati o resi inequivocabilmente individuabili, con modal |
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Sezione IV - Consegna dei beni |
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Art. 118 - Consegna (art. 21, decreto ministeriale n. 200 del 2000)1. L'esecutore è tenuto a introdurre, a propria cura, rischio e a proprie spese, nei luoghi, n |
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Art. 119 - Consegne frazionate1. Le quantità dei materiali previsti per i singoli lotti sono inscindibili. Per termine di co |
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Capo IV - PAGAMENTI |
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Art. 120 - Corresponsione e modalità dei pagamenti (articoli 41 e 42, decreto ministeriale n. 200 del 2000)1. I pagamenti, dedotte le eventuali penalità, sono corrisposti a seguito di presentazione di fatture e della documentazione indicata in contratto dopo la verifica di conformità, la consegna e l'accettazione, nonché ad accertata rispondenza dei dati contabili |
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Art. 121 - Anticipazioni1. L'erogazione delle anticipazioni, nei casi e nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, &eg |
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Art. 122 - Ritardi nei pagamenti e interessi (art. 43, decreto ministeriale n. 200 del 2000)1. In caso di ritardo nei pagamenti spetta all'esecutore la corresponsione degli interessi secondo qu |
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Art. 123 - Sospensione dei pagamenti (art. 44, decreto ministeriale n. 200 del 2000)1. Qualora all'esecutore siano state contestate inadempienze contrattuali, l'Amministrazione, al fine |
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Capo V - RESPONSABILITÀ E INADEMPIENZE |
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Art. 124 - Inadempienze (articoli 33 e 38, decreto ministeriale n. 200 del 2000)1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, comprese le ipotesi di ritardato ritiro degli oggetti contrattuali rifiutati alle prove di verifica, il direttore dell'esecuzione assegna all'esecutore inadempiente un termine non inferiore a giorni venti per presentare le proprie giustificazioni. Decorso il termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione, valutata la gravità dell'inadempimento, ha facoltà di: |
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Art. 125 - Penalità (articoli 34 e 35, decreto ministeriale n. 200 del 2000)1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 298 del regolamento generale, nei contratti sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo delle penalit&agra |
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Art. 126 - Disapplicazione delle penalità (art. 36, decreto ministeriale n. 200 del 2000)1. L'eventuale domanda di disapplicazione delle penalità nelle quali l'esecutore sia incorso & |
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Art. 127 - Malafede, frode, grave negligenza nell'esecuzione del contratto (art. 37, decreto ministeriale n. 200 del 2000)1. Nel caso di accertata malafede, frode o grave negligenza nell'esecuzione del contratto da parte de |
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Art. 128 - Eventuali responsabilità per la provvista di materiali protetti da privativa (art. 39, decreto ministeriale n. 200 del 2000)1. L'esecutore assume interamente ed esclusivamente a suo carico qualunque responsabilità e onere che derivino dal fatto di aver utilizzato materiali che risultino protetti da brevetti o da diritti di privativa, obbligandosi a ma |
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Capo VI - PROCEDURE IN ECONOMIA |
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Art. 129 - Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia (art. 2, decreto ministeriale 16 marzo 2006)1. Nel rispetto degli atti di programmazione previsti dalle amministrazioni aggiudicatrici, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 125, comma 10, del codice, le tipologie di spese per le quali le stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia, nei limiti di importo di cui all'art. 130, sono le seguenti: a) acquisizione di beni e servizi necessari a fronteggiare l'immediato pericolo o necessari per la difesa da ogni genere di calamità ed evento naturale o azione prodotta dall'uomo, ovvero necessari per le riparazioni dei danni da questi causati o connessi a impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico; b) provvidenze urgenti per l'igiene e la sicurezza del personale nel corso dei lavori e dei primi soccorsi in caso di infortunio; c) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento dei fari e dei segnalamenti marittimi, delle telecomunicazioni, di assistenza al volo e di difesa aerea; d) acquisizione di beni e servizi da effettuare necessariamente con imprese straniere per i quali i fornitori non intendano impegnarsi con contratti, ovvero si ricorra ad agenzie od organismi internazionali appositamente costituiti; e) |
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Art. 130 - Limiti di spesa (art. 3, decreto ministeriale 16 marzo 2006)1. Per le forniture di beni e servizi il ricorso alla procedura in economia è ammesso per importi inferiori a: |
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Art. 131 - Organi responsabili (art. 4, decreto ministeriale 16 marzo 2006)1. Il ricorso alla procedura in economia, nell'ambito dei fondi assegnati per ciascun programma, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, è autorizzato dal dirigente militare o civile titolare del potere di spesa; presso gli organismi periferici il titolare del potere di spesa è il comandante dell'ente o distaccamento provvisto di autonomia amministrativa. |
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Art. 132 - Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario (art. 5 decreto ministeriale 16 marzo 2006)1. La scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione deve avvenire previa richiesta di preventivi ad almeno cinque imprese e acquisizione di almeno tre preventivi. Le richieste di preventivi devono essere inviate alle imprese abilitate al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero a quelle che, a seguito della pubblicità di cui all'art. 136, abbiano fatto espressa richiesta di essere invitate. Qualora non siano state individuate almeno cinque imprese abilitate al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero non vi siano almeno cinque imprese che abbiano richiesto di essere invitate, l'Amministrazione può condurre l'indagine mediante richiesta di preventivi a imprese comunque individuate. Nel caso in cui l'indagine non porti all'acquisizione di un numero sufficiente di preventivi, la stessa è ripetuta e l'acquisizione di beni e servizi può essere effettuata anche in presenza di un solo preventivo. 2. La richiesta dei preventivi o di offerte, da inoltrare alle ditte mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, posta elettronica certificata) deve indicare: a) l'oggetto della prestazione; b) le caratteristiche tecniche; c) l'importo massimo previsto, con esclusione dell'I.V.A.; d) le qual |
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Art. 133 - Verifica della prestazione (art. 6, decreto ministeriale 16 marzo 2006)1. Per le spese di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 11, del codice, le acquisizioni di beni e servizi sono sottoposte a verifica di conformità entro venti gi |
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Art. 134 - Inadempimenti (art. 7, decreto ministeriale 16 marzo 2006)1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione delle forniture de |
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Art. 135 - Pubblicità e comunicazioni (art. 8, decreto ministeriale 16 marzo 2006)1. Il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti per l'area interforze, direttamente o tramite l'ente all'uopo delegato, nonché ciascuna Forza armata, |
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Titolo V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 136 - Abrogazioni1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati: |
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Art. 137 - Disposizione transitoria di coordinamento con la direttiva 2009/81/CE1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 del codice, le disposizioni del presente regolamento si a |
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Art. 138 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzett |
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26/11/2024
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