Sent. C. Giustizia UE 24/05/2012, n. C-97/11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 24/05/2012, n. C-97/11

810081 810081
Ambiente — Deposito in discarica di rifiuti — Direttiva 1999/31/CE — Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi — Assoggettamento del gestore della discarica a tale tributo — Costi di gestione di una discarica — Direttiva 2000/35/CE — Interessi moratori — Obblighi del giudice nazionale.

In circostanze come quelle sussistenti nella controversia principale:

–    in primis, spetta al giudice del rinvio, prima di procedere ad un’eventuale disapplicazione delle disposizioni rilevanti della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello procedurale, se non gli è in nessun caso possibile giungere ad un’interpretazione del suo diritto nazionale che gli consenta di dirimere la controversia di cui al procedimento principale in modo conforme al dettato e alla finalità delle direttive 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, e 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
–    allorché siffatta interpretazione non è possibile, spetta al giudice nazionale disapplicare, nel procedimento principale, le disposizioni nazionali contrarie all’articolo 10 della direttiva 1999/31, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, e agli articoli 1‑3 della direttiva 2000/35.

Dalla redazione